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Comunicazione sulla GU

 

Ricorso del sig. Miguel Vicente-Nuñez contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 25 settembre 2002.

    (Causa T-294/02)

    Lingua processuale: il francese

Il 25 settembre 2002, il sig. Miguel Vicente-Nuñez, residente in Krainem (Belgio), rappresentato dall'avv. Marc-Albert Lucas, ha proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee, un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

Il ricorrente conclude che il Tribunale voglia:

In via principale:

(annullare la decisione dell'autorità che ha il potere di nomina 17 ottobre 2001 di promuoverlo al grado A5/3+1 con effetto dal 1( aprile 2000 e non al grado A5/2+6 con effetto dal 1( aprile 1998;

(condannare la Commissione a versare al ricorrente a titolo di risarcimento del pregiudizio di carriera che ne è risultato per lui dalla decisione impugnata una somma corrispondente alla differenza tra, da una parte, la retribuzione totale di cui avrà fruito a partire dal 1( aprile 2000 fino alla data della pronuncia dell'intervenienda sentenza, e, dall'altra, la retribuzione totale di cui avrebbe dovuto beneficiare durante lo stesso periodo qualora fosse stato reinquadrato nel grado A5/2+6 con effetto dal 1( aprile 1998, decurtata se del caso delle indennità già versate al ricorrente per la stessa causa;

(condannare la Commissione a pagargli interessi di mora al tasso annuo dell'8% su tale somma, a decorrere dalla data in cui tali remunerazioni avrebbero dovuto essergli versate e fino al completo pagamento;

in subordine:

(annullare la decisione dell'autorità che ha il potere di nomina 11 giugno 2002 che fa seguito al reclamo amministrativo 30 gennaio 2002, in quanto essa gli assegna un'indennità di 1 000 euro a causa del pregiudizio morale e del pregiudizio di carriera che lascia sussistere per lui la decisione 17 ottobre 2001 al grado A5/3+1 a decorrere dal 1( aprile 2000 e non al grado A5/2+6 a decorrere dal 1( aprile 1998.

(condannare la Commissione a versargli, a risarcimento del danno morale che è per lui risultato dalle decisioni impugnate, la somma corrispondente alla differenza tra, da un lato, il totale delle somme di cui avrà fruito o fruirà a partire dal 1( aprile 2000 a titolo di remunerazione, indi della sua pensione di vecchiaia, tenuto conto del suo inquadramento nel grado A5/3+1 a decorrere dal 1( aprile 2000 e, dall'altra, il totale delle somme di cui avrebbe dovuto fruire agli stessi titoli e durante lo stesso periodo, se fosse stato reinquadrato nel grado A5/2+6 il 1( aprile 1998, decurtata, se del caso, dell'indennità già versatagli per lo stesso motivo;

comunque:

(condannare la Commissione a pagargli la somma di euro 5 000 a risarcimento del danno morale che gli è derivato dall'illegittimità delle decisioni impugnate;

(condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il ricorrente nella presente causa, lo stesso della causa T-10/99 1 si oppone al modo in cui, in esecuzione della sentenza pronunciata in tale causa, l'APN ha infine deciso di nominarlo nel grado A5, terzo scatto, ma fissando la sua anzianità in tale grado, non al 1( aprile 1998, bensì al 1( marzo 2000.

A sostegno del petitum, il ricorrente fa valere un mezzo unico relativo alla violazione dell'obbligo di esecuzione della citata sentenza nonché dei principi di parità di trattamento e di aspirazione alla carriera, nei limiti in cui la decisione impugnata lascia sussistere, per il periodo 1( aprile 1998-1( marzo 2000, taluni effetti dell'illegittimità addebitata dal Tribunale, ponendolo in una situazione meno favorevole dei suoi colleghi che erano stati promossi al grado A5 nell'ambito dell'esercizio 1998 di promozione da carriera a carriera, e riducendone la possibilità di essere promosso prima al grado superiore.

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1 - (Sentenza 9 marzo 2000, causa T-10/99, Vicente Nuñez/Commissione (Racc.PI pagg. IA-47; II-203).