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Comunicazione sulla GU

 

Ricorso della Lidl Stiftung & Co. KG contro Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), proposto il 27 settembre 2002.

                    (Causa T-296/02)

                 Lingua processuale

da determinarsi ai sensi dell'art. 131, n. 2 del regolamento di procedura

- Lingua in cui è stato redatto il ricorso: il tedesco

Il 27 settembre 2002 la Lidl Stiftung & Co. KG, di Neckarsulm (Germania), rappresentata dall'avv. Peter Groß, Rechtsanwalt, ha proposto, dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee, un ricorso contro l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli).

Altra parte dinanzi alla Commissione di ricorso era la REWE - Zentral AG, di Colonia (Germania).

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

-annullare la decisione della terza commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 17 luglio 2002 sul ricorso R 0036/2002-3 sulla registrazione del marchio "Lindenhof" con il numero di registrazione 629741;

-ordinare alla convenuta di pagare alla ricorrente le spese di questo procedimento.

Motivi e principali argomenti:

Richiedente il marchio comunitario:    REWE-Zentral AG

Marchio comunitario di cui è chiesta la

registrazione:            Marchio denominativo "Lindenhof" tra l'altro per la classe di merce 32 (acque minerali e gassose e altre bevande analcoliche; bevande di frutta e succhi di frutta) - Domanda n. 629741

Titolare del marchio o del segno opposto

nel ricorso in opposizione:La ricorrente

Diritto al marchio o segno contrapposto:Il marchio figurativo "LINDERHOF" per merci della classe 33 (vino spumante)

Decisione della Divisione di opposizione:Parziale rigetto dell'opposizione

Decisione della Commissione di ricorso:Rigetto del ricorso della ricorrente

Motivi del ricorso dinanzi al Tribunale:-Sussisterebbe un rischio di confusione ai sensi dell'art. 8, n. 1, lett. b) del regolamento (CE) n. 40/941.

-I marchi contrapposti sarebbero molto simili.

-Le merci della richiedente non sono sufficientemente differenti dalle merci della ricorrente.

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1 - (Regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario (GU L 11, pag. 1).