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Comunicazione sulla GU

 

Ricorso della ACEA S.p.A. contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il

30 settembre 2002

    (causa T-297/02)

    Lingua processuale : l'italiano

il 30 settembre 2002 , la ACEA S.p.A., con gli avvocati prof. Andrea Giardina, prof. Luca G. Radicati di Brozolo e Vincenzo Puca, ha proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione europea

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

-annullare la Decisione della Commissione del 5 giugno 2002 (Aiuto di Stato n. C.27/99) nella parte in cui dichiara illegittimi ed incompatibili con il mercato comune l'esenzione triennale dall'imposta sul reddito, concessa dall'Italia alle imprese di servizi pubblici locali a maggioranza pubblica ai sensi dell'art. 3, comma 70, della L. N. 549/1995, nonché i prestiti a tasso agevolato ai sensi dell'art. 9 bis del DL n. 488/1986, e nella parte in cui impone all'Italia il recupero di detti aiuti presso i beneficiari, tra cui la ricorrente (articoli 2 e 3 della Decisione)

- condannare la Commissione al pagamento delle spese

Motivi e principali argomenti

I motivi e principali argomenti sono simili a quelli invocati nella causa T-292/02 CONFEDERAZIONE NAZIONALE DEI SERVIZI/Commissione.

Si insiste in particolare sulla inidoneità della misura in oggetto per essere costitutiva di aiuto di Stato, dato che le aziende beneficiarie del regime in questione non operano in un regime di concorrenza. D'altra parte, qualora le misure contestate fossero considerate aiuti di Stato e non fossero qualificate come aiuti esistenti, esse dovrebbero essere considerate come aiuti compatibili, ai sensi dell'art. 87, par. 3, lett. c) CE.

L'atto impugnato violerebbe inoltre i principi di legittimo affidamento e proporzionalità, nella misura in cui la Convenuta ha ordinato allo Stato italiano di recuperare i presunti aiuti.

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