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Comunicazione sulla GU

 

Sentenza del Tribunale di primo grado 15 febbraio 2005 nella causa T-296/02: Lidl Stiftung & Co. KG contro Ufficio per l'armonizzazione del mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) 1.

["Marchio comunitario - Opposizione - Rischio di confusione - Domanda di marchio comunitario denominativo LINDENHOF - Marchio denominativo e figurativo anteriore LINDERHOF - Art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94"]

(Lingua processuale: il tedesco)

Nella causa T-296/02, Lidl Stiftung & Co. KG, con sede in Neckarsulm (Germania), rappresentata dall'avv. P. Groß, contro Ufficio per l'armonizzazione del mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) (agenti: sigg. A. von Mühlendahl, B. Müller e G. Schneider), altra parte nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione del mercato interno (marchi, disegni e modelli), interveniente dinanzi al Tribunale, REWE-Zentral AG, con sede in Colonia (Germania), rappresentata dall'avv. Kinkeldey, avente ad oggetto un ricorso proposto avverso la decisione della terza commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 17 luglio 2002 (procedimento R 0036/2002-3), relativo ad un procedimento di opposizione tra la Lidl Stiftung & Co. KG e REWE Zentral AG, il Tribunale (Seconda Sezione), composto dal sig. J. Pirrung, presidente, dai sigg. A.W.H. Meij e N.J. Forwood, giudici; cancelliere: sig. I. Natsinas, amministratore, ha pronunciato, il 15 febbraio 2005, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1)    Il ricorso è respinto.

2)    La ricorrente è condannata alle spese.

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1 - GU C 289 del 23.11.2002.