Language of document : ECLI:EU:T:2009:188

Causa T‑292/02

Confederazione Nazionale dei Servizi (Confservizi)

contro

Commissione delle Comunità europee

«Aiuti di Stato — Regime di aiuti concessi dalle autorità italiane a talune imprese di servizi pubblici sotto forma di esenzioni fiscali e di prestiti a tasso agevolato — Decisione che dichiara gli aiuti incompatibili con il mercato comune — Ricorso di annullamento — Associazione di imprese — Mancanza di incidenza individuale — Irricevibilità»

Massime della sentenza

Ricorso di annullamento — Persone fisiche o giuridiche — Atti che le riguardano direttamente e individualmente — Decisione della Commissione che constata l’incompatibilità di un regime di aiuti con il mercato comune

[Art. 230, quarto comma, CE; regolamento del Consiglio n. 659/1999, art. 1, lett. h), e 20]

I ricorsi proposti da un’associazione sono ricevibili in determinate ipotesi, ossia quando essa rappresenti gli interessi di imprese che, a loro volta, siano legittimate ad agire, o quando l’associazione risulti individualmente interessata a causa del danno arrecato ai propri interessi in quanto associazione, in particolare se la sua posizione di negoziatrice è stata pregiudicata dall’atto di cui è richiesto l’annullamento o, ancora, quando una disposizione di natura normativa riconosca espressamente all’associazione una serie di facoltà di carattere procedurale.

Per quanto riguarda il ricorso di un’associazione di imprese avverso una decisione della Commissione che dichiara l’incompatibilità di un regime di aiuti con il mercato comune, nella prima ipotesi, la possibilità di determinare, con maggiore o minore precisione, il numero o anche l’identità dei soggetti di diritto ai quali si applica un provvedimento non comporta affatto che questi soggetti debbano essere considerati individualmente interessati da questo provvedimento, purché sia assodato che tale applicazione si effettua in virtù di una situazione obiettiva di diritto o di fatto definita dall’atto in esame.

Quanto alla seconda ipotesi, la circostanza che l’associazione abbia partecipato alla fase amministrativa in forza dell’art. 1, lett. h), e dell’art. 20 del regolamento n. 659/1999, relativo all’applicazione dell’art. 88 CE, non consente di considerarla pregiudicata nella sua veste di negoziatrice dall’atto di cui si domanda l’annullamento. Infatti, tali disposizioni non riconoscono alle associazioni di categoria nessuno status speciale rispetto a quello di qualsiasi altro interessato.

Per quanto concerne la terza ipotesi, benché l’art. 1, lett. h), e l’art. 20 del regolamento n. 659/1999 riconoscano determinati diritti processuali agli interessati, la mera circostanza che un’associazione abbia potuto presentare osservazioni nell’ambito del procedimento ex art. 88, n. 2, CE e che essa possa essere considerata interessata non può bastare a far ammettere la ricevibilità del suo ricorso.

(v. punti 52-53, 58-59)