Language of document : ECLI:EU:C:2010:146

Cause riunite da C‑317/08 a C‑320/08

Rosalba Alassini e a.

contro

Telecom Italia SpA e a.

(domande di pronuncia pregiudiziale proposte dal Giudice di pace di Ischia)

«Domanda di pronuncia pregiudiziale — Principio della tutela giurisdizionale effettiva — Reti e servizi di comunicazione elettronica — Direttiva 2002/22/CE — Servizio universale — Controversie tra utenti finali e fornitori — Tentativo obbligatorio di conciliazione extragiudiziale»

Massime della sentenza

1.        Ravvicinamento delle legislazioni — Reti e servizi di comunicazione elettronica — Servizio universale e diritti degli utenti — Direttiva 2002/22 — Definizione extragiudiziale delle controversie

(Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2002/22, art. 34)

2.        Diritto comunitario — Principi — Diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva

1.        L’art. 34 della direttiva 2002/22, relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica (direttiva servizio universale), dev’essere interpretato nel senso che esso non osta ad una normativa di uno Stato membro in forza della quale le controversie in materia di servizi di comunicazioni elettroniche tra utenti finali e fornitori di tali servizi, che riguardano diritti conferiti da tale direttiva, devono formare oggetto di un tentativo obbligatorio di conciliazione extragiudiziale come condizione per la ricevibilità dei ricorsi giurisdizionali.

Infatti, l’art. 34, n. 1, di tale direttiva assegna agli Stati membri l’obiettivo di introdurre procedure extragiudiziali per l’esame delle controversie irrisolte, in cui sono coinvolti i consumatori, relative alle questioni contemplate da detta direttiva. Pertanto, il fatto che una normativa nazionale non solo abbia introdotto una procedura di conciliazione extragiudiziale, ma abbia per di più reso obbligatorio il ricorso a quest’ultima, prima del ricorso ad un organo giurisdizionale, non è tale da pregiudicare la realizzazione dell’obiettivo sopra menzionato. Al contrario, una normativa siffatta, poiché garantisce il carattere sistematico del ricorso ad una procedura extragiudiziale di risoluzione delle controversie, tende a rafforzare l’effetto utile della direttiva servizio universale.

(v. punti 45, 67, dispositivo 1)

2.        I principi di equivalenza e di effettività, nonché il principio della tutela giurisdizionale effettiva, non ostano ad una normativa nazionale che impone, per controversie in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica tra utenti finali e fornitori di tali servizi, che riguardano diritti conferiti dalla direttiva 2002/22, relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica (direttiva servizio universale), il previo esperimento di una procedura di conciliazione extragiudiziale, a condizione che tale procedura non conduca ad una decisione vincolante per le parti, non comporti un ritardo sostanziale per la proposizione di un ricorso giurisdizionale, sospenda la prescrizione dei diritti in questione e non generi costi, ovvero generi costi non ingenti, per le parti, e purché la via elettronica non costituisca l’unica modalità di accesso a detta procedura di conciliazione e sia possibile disporre provvedimenti provvisori nei casi eccezionali in cui l’urgenza della situazione lo impone.

È vero che, subordinando la ricevibilità dei ricorsi giurisdizionali proposti in materia di servizi di comunicazioni elettroniche all’esperimento di un tentativo obbligatorio di conciliazione, siffatta normativa introduce una tappa supplementare per l’accesso al giudice. Tale condizione potrebbe incidere sul principio della tutela giurisdizionale effettiva, ribadito dall’art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.

Tuttavia, i diritti fondamentali non si configurano come prerogative assolute, ma possono soggiacere a restrizioni, a condizione che queste ultime rispondano effettivamente ad obiettivi di interesse generale perseguiti dalla misura di cui trattasi e non costituiscano, rispetto allo scopo perseguito, un intervento sproporzionato ed inaccettabile, tale da ledere la sostanza stessa dei diritti così garantiti. A questo proposito, atteso che la normativa nazionale persegue lo scopo di una definizione più spedita e meno onerosa delle controversie in materia di comunicazioni elettroniche, nonché un decongestionamento dei tribunali, essa persegue quindi legittimi obiettivi di interesse generale. Inoltre, l’imposizione di siffatta procedura di risoluzione extragiudiziale non è, alla luce delle sue specifiche modalità di funzionamento, sproporzionata rispetto agli obiettivi perseguiti allorché, da un lato, non esiste un’alternativa meno vincolante alla predisposizione di una procedura obbligatoria, dato che l’introduzione di una procedura di risoluzione extragiudiziale meramente facoltativa non costituisce uno strumento altrettanto efficace per la realizzazione di detti obiettivi, e dall’altro, non sussiste una sproporzione manifesta tra tali obiettivi e gli eventuali inconvenienti causati dal carattere obbligatorio della procedura di conciliazione extragiudiziale.

(v. punti 54-59, 61-65, 67, dispositivo 2)