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Impugnazione proposta il 16 settembre da Tigran Khudaverdyan avverso la sentenza del Tribunale (Prima Sezione) del 6 settembre 2023, causa T-335/22

(Causa C-704/23 P)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Tigran Khudaverdyan (rappresentanti: F. Bélot, T. Bontinck e M. Brésart, avvocati)

Altra parte nel procedimento: Consiglio dell'Unione europea

Conclusioni del ricorrente

Il ricorrente chiede che la Corte voglia:

annullare la sentenza del Tribunale dell’Unione europea (Prima Sezione) del 6 settembre 2023, T-335/22, compresa la parte in cui condanna il ricorrente a sopportare le proprie spese e quelle del Consiglio;

avocare a sé il ricorso nel merito e annullare le decisioni impugnate nella parte in cui inseriscono e mantengono il ricorrente negli elenchi allegati a detti atti, ossia:

la decisione (PESC) 2022/429 del Consiglio del 15 marzo 2022 che modifica la decisione 2014/145/PESC concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina (GU 2022, L 87 I, pag. 44) e il regolamento di esecuzione (UE) 2022/427 del Consiglio del 15 marzo 2022 che attua il regolamento (UE) n. 269/2014 concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina (GU 2022, L 87 I, pag. 1);

la decisione (PESC) 2022/1530 del Consiglio del 14 settembre 2022 che modifica la decisione 2014/145/PESC, concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina (GU 2022, L 239, pag. 149) e il regolamento di esecuzione (UE) 2022/1529 del Consiglio del 14 settembre 2022 che attua il regolamento (UE) n. 269/2014, concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina (GU 2022, L 239, pag. 1);

la decisione (PESC) 2023/572 del Consiglio del 13 marzo 2023 che modifica la decisione 2014/145/PESC, concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina (GU 2023, L 75 I, pag. 134) e il regolamento di esecuzione (UE) 2023/571 del Consiglio del 13 marzo 2023 che attua il regolamento (UE) n. 269/2014 concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina (GU 2014, L 75 I, pag. 1) ;

disporre, a norma dell’articolo 268 TFUE, il risarcimento del danno morale che il ricorrente ha patito a causa dell’adozione di tali atti;

condannare il Consiglio alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il ricorrente ritiene che il Tribunale abbia commesso errori di diritto nell’interpretazione e applicazione del criterio di cui all’articolo 2, paragrafo 1, lettera g), della decisione 2014/145/PESC, per quanto concerne la nozione di imprenditore di spicco (i.) e la nozione di notevole fonte di reddito per il governo (ii.). Il Tribunale ha altresì commesso errori di diritto nel valutare il nesso tra gli obiettivi perseguiti dalle misure restrittive e il comportamento individuale del ricorrente (iii.).

Il ricorrente ritiene che il Tribunale abbia travisato la portata del suo controllo giurisdizionale sostituendo la propria valutazione e il proprio ragionamento a quelli esposti nella motivazione delle decisioni impugnate adottate dal Consiglio.

Il ricorrente ritiene che il Tribunale abbia commesso un errore di diritto consistente nell’errata valutazione del motivo di ricorso addotto dinanzi al Tribunale in merito alla violazione del principio di proporzionalità, in quanto esso ha confuso l’idoneità delle decisioni impugnate a conseguire gli obiettivi perseguiti dalle misure con la loro proporzionalità in senso stretto.

Il ricorrente ritiene che il Tribunale abbia commesso un errore di diritto nella valutazione del principio di eguaglianza e non discriminazione, limitando il suo esame alla lettera del criterio di cui all’articolo 2, paragrafo 1, lettera g), della decisione 2014/145/PESC, senza analizzare se, in pratica, l’applicazione di tale criterio non fosse indice di una discriminazione. Inoltre, giacché il Tribunale ha confuso l’idoneità con la proporzionalità in senso stretto delle misure restrittive (terzo motivo d’impugnazione), il ricorrente rileva altresì, al quarto motivo d’impugnazione, che il ragionamento del Tribunale per quanto concerne i diritti fondamentali del ricorrente, e che fa riferimento all’esame della proporzionalità, risulta anch’esso viziato da un errore di diritto.

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