Language of document : ECLI:EU:T:2010:274

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Sezione delle impugnazioni)

2 luglio 2010


Causa T‑485/08 P


Paul Lafili

contro

Commissione europea

«Impugnazione — Funzione pubblica — Funzionari — Ricevibilità — Nozione di parte rimasta soccombente in primo grado — Promozione — Inquadramento nel grado e attribuzione dello scatto — Fattore di moltiplicazione superiore all’unità — Conversione in anzianità nello scatto — Art. 7 dell’allegato XIII dello Statuto»

Oggetto: Impugnazione diretta all’annullamento della sentenza del Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea (Seconda Sezione) 4 settembre 2008, causa F‑22/07, Lafili/Commissione (Racc. FP pagg. I‑A‑1‑271 e II‑A‑1‑1437).

Decisione: L’impugnazione è respinta. Il sig. Paul Lafili sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione europea nell’ambito della presente causa.

Massime

1.      Impugnazione — Motivi di ricorso — Insufficienza di motivazione — Ricorso da parte del Tribunale della funzione pubblica ad una motivazione implicita

(Art. 225 CE; Statuto della Corte di giustizia, art. 36 e allegato I, art. 7, n. 1)

2.      Funzionari — Retribuzione — Norme transitorie applicabili dopo l’entrata in vigore del regolamento n. 723/2004 — Prima promozione ottenuta dopo il 1° maggio 2004 da un funzionario assunto prima di tale data

(Statuto dei funzionari, allegato XIII, art. 7, nn. 5 e 7; regolamento del Consiglio n. 723/2004)

1.      L’obbligo di motivazione delle sentenze che incombe al Tribunale della funzione pubblica in virtù dell’art. 36 dello Statuto della Corte di giustizia e dell’art. 7, n. 1, dell’allegato I del detto Statuto non impone a tale giudice di fornire una spiegazione che segua esaustivamente e uno per uno tutti gli argomenti svolti dalle parti della controversia. La motivazione può quindi essere implicita, a condizione che permetta agli interessati di conoscere le ragioni per le quali sono state adottate le misure di cui trattasi e al Tribunale di disporre degli elementi sufficienti ad esercitare il suo sindacato giurisdizionale.

(v. punto 72)

Riferimento:

Corte 18 maggio 2006, causa C‑397/03 P, Archer Daniels Midland e Archer Daniels Midland Ingredients/Commissione (Racc. pag. I‑4429, punto 60); 8 febbraio 2007, causa C‑3/06 P, Groupe Danone/Commissione (Racc. pag. I‑1331, punto 46), e 2 aprile 2009, causa C‑431/07 P, Bouygues e Bouygues Télécom/Commissione (Racc. pag. I‑2665, punto 42)

2.      I fattori di moltiplicazione previsti dall’art. 7 dell’allegato XIII dello Statuto costituiscono una misura transitoria destinata a garantire il livello di stipendio mensile di base versato ai funzionari assunti sotto il precedente Statuto, con la precisazione però che i detti fattori garantiscono non soltanto che i funzionari a cui essi si applicano non subiranno alcuna diminuzione nel loro stipendio mensile di base a seguito dell’entrata in vigore del regolamento n. 723/2004, che modifica lo statuto dei funzionari e il regime applicabile agli altri agenti, ma anche che gli stessi funzionari non otteranno alcun aumento del detto stipendio, ad eccezione di quello ottenuto in occasione della prima promozione e calcolato conformemente al n. 5 dello stesso articolo, e, eventualmente, di quello risultante da un avanzamento di scatto.

Un fattore di moltiplicazione ha senso solo se il suo valore è inferiore o superiore all’unità. Per contro, un fattore di moltiplicazione pari all’unità significa che lo stipendio mensile di base del funzionario interessato corrisponde allo stipendio mensile di base previsto, nello Statuto, per il suo grado e scatto.

La conversione in anzianità del saldo di un fattore di moltiplicazione superiore all’unità, prevista dal n. 7, quarta frase, di tale articolo, permette, al termine di un periodo relativamente breve, di inserire il funzionario interessato nella griglia salariale dello Statuto, senza pregiudicare né i diritti acquisiti né le legittime aspettative di tale funzionario.

Orbene, non esiste alcun motivo che giustifichi la limitazione di tale conversione al solo caso dello stipendio di un funzionario il cui fattore di moltiplicazione superi l’unità a seguito dell’applicazione delle prime tre frasi dello stesso paragrafo, escludendo il caso dello stipendio di un funzionario che si veda applicare un siffatto fattore sin dalla sua prima promozione ottenuta dopo l’entrata in vigore del regolamento n. 723/2004.

Il fatto che la quarta frase dell’art. 7, n. 7, dell’allegato XIII dello Statuto non sia contenuta in un comma distinto dalle prime tre frasi dello stesso paragrafo, che riguardano esclusivamente l’ipotesi di un fattore di moltiplicazione inizialmente inferiore all’unità, è di per sé privo di significato. Infatti, la presentazione redazionale di un testo non permette, da sola, di trarre conclusioni quanto al significato di quest’ultimo.

(v. punti 87, 88, 99, 100 e 105)