Ricorso proposto il 21 giugno 2013 – Energa Power Trading / Commissione
(Causa T-338/13)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Energa Power Trading Promitheias kai Emporias Energeias AE (Atene, Grecia) (rappresentante: S. Pappas, avvocato)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
dichiarare che la Commissione è venuta meno agli obblighi incombentile in forza del Trattato, in quanto, nonostante le sia stata rivolta formale richiesta, ha omesso di prendere posizione sul reclamo depositato il 9 dicembre 2010, concernente un aiuto di Stato illegittimamente concesso alla DEI dalle autorità greche; e
condannare la Commissione alle spese del procedimento.
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce un motivo, con cui si sostiene che la Commissione ha omesso di agire in relazione al presunto aiuto di Stato illegale concesso a favore della DEI.
Omettendo di prendere posizione – positiva o negativa – in ordine al reclamo della ricorrente concernente un presunto aiuto di Stato illegale concesso a favore della DEI, nonostante la presentazione di una lettera di diffida, per un periodo superiore a 28 mesi (e in ogni caso superiore a 26 mesi), la Commissione non ha concluso l’esame preliminare entro un termine ragionevole. Poiché il menzionato ritardo non può essere giustificato con il ricorso a circostanze eccezionali, la Commissione ha omesso di agire nonostante la sua competenza esclusiva in materia, violando in tal modo le relative disposizioni del Trattato (ossia gli articoli 106, 107 e 265 TFUE) e il regolamento del Consiglio n. 659/1999, del 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell’articolo 93 del Trattato CE.