Language of document : ECLI:EU:T:2011:133

ORDINANZA DEL TRIBUNALE (Quinta Sezione)

1° aprile 2011 (*)

«Ricorso di annullamento – Termine di ricorso – Tardività – Insussistenza di forza maggiore – Assenza di errore scusabile – Irricevibilità manifesta»

Nella causa T‑468/10,

Joseph Doherty, residente in Burtonport (Irlanda), rappresentato dai sigg. A. Collins, SC, N. Travers, barrister, e D. Barry, solicitor,

ricorrente,

contro

Commissione europea,

convenuta,

avente ad oggetto una domanda di annullamento della decisione della Commissione 13 luglio 2010, C (2010) 4763, recante rigetto di una richiesta di aumento della capacità per motivi di sicurezza, riguardante un nuovo peschereccio, l’MFV Aine,

IL TRIBUNALE (Quinta Sezione),

composto dai sigg. S. Papasavvas, presidente, V. Vadapalas e K. O’Higgins (relatore), giudici,

cancelliere: sig. E. Coulon

ha emesso la seguente

Ordinanza

 Fatti e procedimento

1        Il 16 luglio 2010 è stata notificata al ricorrente, sig. Joseph Doherty, la decisione della Commissione 13 luglio 2010, C (2010) 4763, rivolta all’Irlanda, recante rigetto di una richiesta di aumento della capacità per motivi di sicurezza, riguardante un nuovo peschereccio, l’MFV Aine (in prosieguo: la «decisione impugnata»). Tale decisione sostituisce quella figurante all’art. 2 e all’allegato II della decisione della Commissione 4 aprile 2003, 2003/245/CE, relativa alle richieste pervenute alla Commissione di aumentare gli obiettivi dei POP IV per tener conto dei miglioramenti in materia di sicurezza, navigazione in mare, igiene, qualità dei prodotti e condizioni di lavoro per i pescherecci di lunghezza fuori tutto superiore a 12 metri (GU L 90, pag. 48).

2        Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale mediante messaggio di posta elettronica il 28 settembre 2010, il ricorrente ha proposto il presente ricorso. L’originale del ricorso è pervenuto alla cancelleria del Tribunale il 6 ottobre 2010.

3        Con lettera del cancelliere del 5 novembre 2010, il ricorrente è stato informato che il presente ricorso non era stato proposto entro il termine previsto dall’art. 263 TFUE ed è stato invitato ad esporre i motivi del deposito tardivo del ricorso.

4        Con lettera del 22 novembre 2010, il ricorrente ha risposto che il suo ricorso era stato depositato prima della scadenza del termine di ricorso, poiché egli l’aveva inviato mediante posta elettronica, il 27 settembre 2010, poco prima della mezzanotte, secondo il fuso orario irlandese. Qualora il Tribunale dovesse ritenere che occorresse prendere in considerazione l’ora in cui il ricorso è stato ricevuto dalla cancelleria in Lussemburgo, il ricorrente sostiene di essersi trovato di fronte a circostanze eccezionali, costituenti un caso fortuito o di forza maggiore, atte a giustificare, a suo parere, il deposito tardivo del ricorso.

5        Con lettera del 15 dicembre 2010 il Tribunale ha posto due quesiti scritti al ricorrente, invitandolo a fornire ulteriori precisazioni in ordine ai problemi incontrati con la telecopiatrice della cancelleria del Tribunale.

6        Il 10 gennaio 2011 il ricorrente ha risposto a tali quesiti.

 Conclusioni del ricorrente

7        Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

–        annullare la decisione impugnata;

–        condannare la Commissione europea alle spese.

 In diritto

8        Ai sensi dell’art. 111 del regolamento di procedura del Tribunale, quando il ricorso è manifestamente irricevibile, il Tribunale può, senza proseguire il procedimento, statuire con ordinanza motivata.

9        Nel caso di specie, il Tribunale ritiene di essere sufficientemente edotto dagli atti di causa e decide, ai sensi di tale disposizione, di statuire senza proseguire il procedimento.

10      A norma dell’art. 263, sesto comma, TFUE, un ricorso di annullamento dev’essere proposto nel termine di due mesi a decorrere, secondo i casi, dalla pubblicazione dell’atto, dalla sua notificazione al ricorrente ovvero, in mancanza, dal giorno in cui il ricorrente ne ha avuto conoscenza.

11      Inoltre, ai sensi dell’art. 102, n. 2, del regolamento di procedura, il termine per proporre ricorso deve essere aumentato di un termine forfettario in ragione della distanza di dieci giorni.

12      Secondo costante giurisprudenza, tale termine di ricorso è di ordine pubblico, essendo stato istituito per garantire la chiarezza e la certezza delle situazioni giuridiche ed evitare qualsiasi discriminazione o trattamento arbitrario nell’amministrazione della giustizia, e spetta al giudice comunitario verificare, anche d’ufficio, se sia stato rispettato (sentenza della Corte 23 gennaio 1997, causa C‑246/95, Coen, Racc. pag. I‑403, punto 21; sentenza del Tribunale 18 settembre 1997, cause riunite T‑121/96 e T‑151/96, Mutual Aid Administration Services/Commissione, Racc. pag. II‑1355, punti 38 e 39).

13      Nella specie, a norma dell’art. 101, nn. 1, lett. a) e b), e 2, del regolamento di procedura, il termine di ricorso ha iniziato a decorrere il 17 luglio 2010, giorno successivo alla data di notifica della decisione impugnata, ed è scaduto a mezzanotte del 27 settembre 2010, termine per la distanza incluso, dato che il 26 settembre 2010 era una domenica, il che non viene contestato dal ricorrente.

14      Poiché l’atto introduttivo è stato trasmesso alla cancelleria mediante posta elettronica il 28 settembre alle ore 00.59 (ora del Lussemburgo), mentre l’originale è stato depositato il 6 ottobre 2010, il presente ricorso è stato presentato dopo la scadenza del termine per la sua presentazione e quindi tardivamente.

15      Il ricorrente, nella sua lettera del 22 novembre 2010, fa tuttavia valere che l’atto introduttivo è stato trasmesso per posta alla cancelleria prima della scadenza del termine di ricorso, poiché egli ha inviato la sua e‑mail alle ore 23.59, secondo il fuso orario irlandese.

16      Orbene, si deve rilevare che l’ora da prendere in considerazione per il deposito del ricorso è l’ora registrata presso la cancelleria del Tribunale. Infatti, poiché, a norma dell’art. 43, n. 3, del regolamento di procedura, ai fini dei termini processuali si terrà conto soltanto della data del deposito in cancelleria, si deve ritenere che, ai fini del calcolo dei termini, occorra prendere in considerazione solo l’ora del deposito in cancelleria. Poiché la Corte di giustizia dell’Unione europea, ai sensi dell’articolo unico del protocollo n. 6 del Trattato FUE, sulle sedi delle istituzioni e di determinati organi, organismi e servizi dell’Unione europea, ha sede a Lussemburgo, si deve tenere conto dell’ora del Lussemburgo.

17      Il ricorrente fa valere l’esistenza di un caso di forza maggiore, ai sensi dell’art. 45 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea. A tal riguardo, egli afferma di avere incontrato problemi con la telecopiatrice della cancelleria, dopo le 21.35 (secondo l’ora della sua stessa telecopiatrice) e di avere tentato invano di inviare per telecopia detto ricorso dopo che sette ricorsi erano stati debitamente trasmessi alla cancelleria. A tale proposito, egli ha allegato due conferme di trasmissione della sua telecopiatrice, da cui risulta che quella del Tribunale non aveva risposto alle 21.53 e alle 21.57 (secondo l’ora della sua telecopiatrice), in occasione del tentativo di invio del ricorso nella causa T‑471/10, Gill/Commissione. Egli ha precisato di avere spedito, per posta elettronica, gli altri ricorsi, quattro dei quali sarebbero stati trasmessi prima delle ore 22.35, e di avere avuto problemi anche con il sistema di posta elettronica della cancelleria del Tribunale.

18      Si deve ricordare che la Corte ha affermato ripetutamente che si può derogare all’applicazione delle norme in materia di termini processuali solo in circostanze del tutto eccezionali, di caso fortuito o di forza maggiore, ai sensi dell’art. 45, secondo comma, dello Statuto della Corte, in quanto l’applicazione rigida delle stesse norme risponde all’esigenza di certezza del diritto ed alla necessità di evitare qualsiasi discriminazione o trattamento arbitrario nell’amministrazione della giustizia (v. ordinanza della Corte 8 novembre 2007, causa C‑242/07 P, Belgio/Commissione, Racc. pag. I‑9757, punto 16, e giurisprudenza ivi citata).

19      La Corte ha altresì avuto occasione di precisare che le nozioni di forza maggiore e di caso fortuito comportano un elemento oggettivo, relativo alle circostanze anormali ed estranee all’operatore, e un elemento soggettivo, costituito dall’obbligo dell’interessato di premunirsi contro le conseguenze dell’evento anormale, adottando misure appropriate senza incorrere in sacrifici eccessivi. In particolare, l’operatore deve seguire attentamente lo svolgimento della procedura in corso e, segnatamente, dar prova di diligenza nel rispettare i termini impartiti (v. ordinanza Belgio/Commissione, cit., punto 17, e giurisprudenza ivi citata).

20      Nella specie, si deve rilevare che il ricorrente ha dimostrato che la telecopiatrice della cancelleria non ha risposto temporaneamente alle 21.53 e alle 21.57 (secondo l’ora della sua telecopiatrice) in occasione dell’invio di un altro ricorso (causa T‑471/10). Tuttavia, l’orologio della sua telecopiatrice, per motivi che non sono stati comunicati al Tribunale, nonostante uno specifico quesito scritto in tal senso, era in ritardo di due ore rispetto a quello della telecopiatrice del Tribunale, come dimostra la ricevuta della telecopiatrice della cancelleria.

21      Orbene, una sola ora separa il fuso orario in cui si trova l’Irlanda da quello in cui si trova il Lussemburgo. La seconda ora di differenza non può dipendere dalla durata della trasmissione delle telecopie, dato che dalle ricevute di trasmissione delle telecopie degli altri ricorsi depositati (cause T‑461/10, Boyle/Commissione, T‑464/10, Fitzpatrick/Commissione, T‑459/10, Hugh McBride/Commissione, T‑463/10, Ocean Trawlers Ltd/Commissione, T‑467/10, Murphy/Commissione, T‑466/10, Hannigan/Commissione, e T‑462/10, Flaherty/Commissione) risulta che la durata media della trasmissione di un ricorso era approssimativamente di soli sei o sette minuti, come confermato dal ricorrente.

22      Ne consegue che le ore cui fa riferimento il ricorrente per dimostrare che la telecopiatrice del Tribunale non rispondeva, al momento dell’invio del ricorso nella causa T‑471/10, devono essere intese come le 23.53 e le 23.57 in Lussemburgo. Pertanto, prendendo in considerazione la durata media della trasmissione dei sette ricorsi (v. supra, punto 21), anche ammesso che la telecopiatrice della cancelleria funzionasse normalmente, solo l’atto introduttivo nella causa T‑471/10 poteva ancora essere trasmesso entro mezzanotte, ora di scadenza del termine di ricorso.

23      Quanto all’argomento relativo ai problemi che il ricorrente avrebbe incontrato con il sistema di posta elettronica della cancelleria, esso deve essere respinto, in quanto si tratta di una mera asserzione non corroborata da alcun elemento di prova.

24      Inoltre, si deve rilevare che nessun elemento consente di ritenere che il ricorrente abbia avvertito il Tribunale dei problemi che avrebbe incontrato con la sua telecopiatrice o il suo sistema di posta elettronica.

25      Ne consegue che le circostanze fatte valere dal ricorrente non possono essere considerate come circostanze eccezionali costituenti un caso di forza maggiore ai sensi dell’art. 45, secondo comma, dello Statuto della Corte.

26      Il ricorrente fa inoltre valere un errore scusabile. Nella sua risposta del 10 gennaio 2011 ai quesiti posti dal Tribunale, egli ha aggiunto che la cancelleria del Tribunale aveva assicurato al suo rappresentante, durante una conversazione telefonica intercorsa il pomeriggio del 27 settembre 2010, che il ricorso nella causa T‑461/10, Boyle/Commissione, le era stato trasmesso per telecopia e che l’ora di ricezione di tale ricorso sarebbe stata quella presa in considerazione per la ricezione di tutti gli altri ricorsi inviati successivamente.

27      Secondo costante giurisprudenza, un errore scusabile può, in casi eccezionali, avere l’effetto di non comportare decadenza (v. ordinanza del Tribunale 13 gennaio 2009, causa T‑456/08, SGAE/Commissione, non pubblicata nella Raccolta, punto 17, e giurisprudenza ivi citata).

28      L’errore scusabile è una nozione che deve essere interpretata restrittivamente e che può riferirsi soltanto a casi eccezionali in cui, segnatamente, l’istituzione considerata abbia tenuto un comportamento idoneo, da solo o in misura determinante, a generare una confusione inammissibile in un soggetto in buona fede e che ha dato prova di tutta la diligenza richiesta ad un operatore normalmente accorto (v. sentenza del Tribunale 15 marzo 2007, causa T‑5/07, Belgio/Commissione, non pubblicata nella Raccolta, punto 17, e giurisprudenza ivi citata).

29      Non può tuttavia riconoscersi un errore scusabile nel caso di specie. Anche ammesso che la cancelleria del Tribunale abbia fornito informazioni per telefono in ordine alle modalità di deposito dei ricorsi, il che non è stato minimamente dimostrato, il ricorrente era tenuto ad applicare le disposizioni del regolamento di procedura relative alle modalità di deposito dell’istanza previste e i termini applicabili, che non presentano particolari difficoltà d’interpretazione (v., in tal senso, sentenza del Tribunale 28 gennaio 2004, cause riunite T‑142/01 e T‑283/01, OPTUC/Commissione, Racc. pag. II‑329, punto 44, e ordinanza del Tribunale 30 novembre 2009, causa T‑2/09, Internationale Fruchtimport Gesellschaft Weichert/Commissione, non pubblicata nella Raccolta, punto 21). Inoltre, esula dalle attribuzioni e dalle competenze dei funzionari della cancelleria pronunciarsi sul calcolo del termine per la presentazione di un ricorso (ordinanza SGAE/Commissione, cit., punto 21). Peraltro, occorre rilevare che tale argomento è stato sollevato dal ricorrente, dopo vari scambi di lettere con la cancelleria, solo il 10 gennaio 2011, nella sua risposta ai quesiti con cui il Tribunale lo invitava a fornire ulteriori precisazioni circa i problemi incontrati con la telecopiatrice del Tribunale.

30      Non può essere accolta neppure la giustificazione secondo cui il rappresentante del ricorrente sarebbe stato in grado di trasmettere il presente ricorso alla cancelleria del Tribunale soltanto tra il pomeriggio e la sera del 27 settembre 2010, poiché il suo cliente e l’architetto navale, trascorrendo la maggior parte del tempo in mare per l’esercizio della loro attività professionale, sarebbero stati difficilmente raggiungibili negli ultimi mesi. Infatti, vicende relative al funzionamento e all’organizzazione dei servizi del rappresentante non possono conferire carattere scusabile al deposito tardivo del ricorso [v., in tal senso, ordinanza del Tribunale 28 aprile 2008, causa T‑358/07, Publicare Marketing Communications/UAMI (Publicare), non pubblicata nella Raccolta, punto 17].

31      Dal complesso delle suesposte considerazioni risulta che il ricorso deve essere dichiarato manifestamente irricevibile, senza che sia necessario notificarlo alla Commissione.

 Sulle spese

32      Poiché la presente ordinanza è stata adottata prima della notifica del ricorso alla Commissione e prima che questa abbia potuto sostenere spese, è sufficiente decidere che il ricorrente sopporterà le proprie spese, conformemente all’art. 87, n. 1, del regolamento di procedura.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Quinta Sezione)

così provvede:

1)      Il ricorso è respinto.

2)      Il sig. Joseph Doherty sopporterà le proprie spese.

Lussemburgo, 1° aprile 2011

Il cancelliere

 

       Il presidente

E. Coulon

 

       S. Papasavvas


* Lingua processuale: l’inglese.