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Ricorso proposto il 23 gennaio 2008 - Walton / Commissione

(Causa T-37/08)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Robert Walton (Oxford, Regno Unito) (rappresentante: D. Beard, Barrister)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni del ricorrente

Dichiarare illegittima la decisione della Commissione con cui si procede a una compensazione tra la somma di EUR 36 551.58 e le somme dovute al sig. Walton in esecuzione della sentenza pronunciata dalla Corte nella causa T-144/02; o

dichiarare che la somma di EUR 36 551.58 compensata dalla Commissione con le somme dovute al sig. Walton in esecuzione della sentenza pronunciata dalla Corte nella causa T-144/02 deve essere ricalcolata in modo da escludere la domanda di interessi della Commissione; e/o

ordinare che (a) il credito accertato di EUR 13 104.14 oltre ad interessi; e/o (b) il credito accertato di EUR 13 815.16 oltre ad interessi sia cancellato; e

condannare la Commissione alle spese del ricorrente; e

ordinare ogni altra misura che il Tribunale ritenga giusta ed equa.

Motivi e principali argomenti

Con la sentenza pronunciata il 12 luglio 2007 nella causa T-144/02, Richard J. Eagle e.a. /Commissione [2007] ECR II 0000 il Tribunale di primo grado ha condannato la Commissione a versare al ricorrente una certa somma a titolo di risarcimento dei danni.

Mediante il pagamento del 16 novembre 2007 la Commissione liquidava un importo ridotto avendo compensato la somma di EUR 36 551.58. Il ricorrente impugna la decisione della Commissione di ridurre di tale importo la somma dovutagli.

A sostegno del suo ricorso, il ricorrente sostiene che la Commissione era incorsa in un errore di diritto nell'adottare la decisione impugnata, in quanto la decisione costituiva un illecito sviamento di procedura giacché la Commissione aveva ritirato la sua domanda di compensazione durante il procedimento dinanzi al Tribunale e non poteva perciò avviare la questione unilateralmente in seguito.

Il ricorrente adduce inoltre che la decisione impugnata era contraria a un vincolante legittimo affidamento del ricorrente, in quanto la Commissione aveva accettato le corrispondenti cifre del ricorrente a seguito della sentenza del Tribunale.

Infine, il ricorrente afferma che le note di addebito su cui si basa la decisione impugnata non forniscono una base giuridica appropriata per la decisione e che la decisione si basava su una fondamentale errata stima in relazione agli interessi richiesti.

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