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Ricorso proposto il 1° febbraio 2008 - Vakakis/Commissione

(Causa T-41/08)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Vakakis International - Symvouli gia Agrotiki Anaptixi AE (Atene, Grecia) (rappresentante: B. O'Connor, solicitor)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni della ricorrente

Dichiarare ricevibile il presente ricorso;

annullare la decisione infondata della Commissione europea 6 dicembre 2007 (riferimento n. A3 TF TCC (2007) 106233) che ha disposto di non invitare il consorzio diretto dalla Vakakis International SA ad un colloquio relativo alla gara di appalto di servizi denominata "Assistenza tecnica di sostegno alla politica di sviluppo rurale" numero EuopeAid/125241/C/SER/CY;

annullare la decisione della Commissione europea 21 dicembre 2007 (riferimento n. A3 TF TCC(2007)106667) che ha respinto l'offerta presentata dalla Vakakis International SA con la motivazione che essa non soddisfaceva i requisiti tecnici;

chiedere alla Commissione, ai sensi dell'art. 65, lett. b), del regolamento di procedura del Tribunale di primo grado, di fornire taluni documenti relativi alle attività della commissione aggiudicatrice stabilite per esaminare le offerte presentate nell'ambito della gara di appalto EuopeAid/125241/C/SER/CY nonché alla creazione dell'elenco ristretto di offerenti;

disporre ogni altra misura che il Tribunale ritenga necessaria;

condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente sostiene che la lettera della Commissione 6 dicembre 2007, con la quale la ricorrente stessa veniva informata che non sarebbe stata invitata ad un colloquio, rappresenta una decisione affetta da carenza di motivazione, contraria all'art. 253 CE. Inoltre, la ricorrente asserisce che tale fase è un elemento essenziale della gara di appalto a cui tutti gli offerenti, persino coloro che non raggiungono il livello tecnico richiesto, dovrebbero essere invitati, al fine di mantenere un ambiente competitivo. La ricorrente afferma altresì che la detta decisione è viziata da un errore di diritto, in quanto si basa sull'inosservanza dei criteri amministrativi e non sull'inosservanza del livello tecnico richiesto. Ad avviso della ricorrente, ciò configura uno sviamento del potere conferito alla Commissione nell'ambito della valutazione delle offerte.

Inoltre, con riguardo sia alla decisione sopra citata sia alla decisione 21 dicembre 2007, la ricorrente sostiene che esse sono incompatibili con le disposizioni della Guida pratica alle procedure d'appalto per le azioni esterne. Infine, la ricorrente afferma che la decisione della Commissione 21 dicembre 2007 mira a giustificare una precedente decisione infondata di esclusione della ricorrente dalla gara d'appalto, ed è pertanto viziata da errore di diritto.

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