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Comunicazione sulla GU

 

Ricorso della Pfizer Limited contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 10 aprile 2003.

    (Causa T-123/03)

    Lingua processuale: l'inglese

Il 10 aprile 2003, la Pfizer Limited, Sandwich, Regno Unito, rappresentata dai sigg. D. Anderson, QC, K. Bacon, barrister, I. Dodds-Smith e T. Fox, solicitors, ha proposto, dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee, un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

-annullare la decisione della Commissione 6 gennaio 2003 che ha adito il Comitato per le specialità medicinali (CSMe) in relazione al "Lopid" ai sensi dell'art. 30 del codice comunitario delle specialià medicinali ad uso umano;

-condannare la convenuta a sopportare le spese della ricorrente.

Motivi e principali argomenti:

La ricorrente svolge la propria attività nel settore delle specialità medicinali. La ricorrente rappresenta varie società titolari dell'autorizzazione all'immissione in commercio (in prosieguo: i"TAIC") per il "Lopid" nell'Unione europea ed in l'Islanda. Le autorizzazioni nell'Unione europea sono state ottenute in seguito a procedimenti nazionali. Di conseguenza sussistono alcune differenze tra le autorizzazioni per l'Unione europea. A causa delle differenze tra le decisioni nazionali, la Commissione ha notificato all'Agenzia europea di valutazione dei medicinali (EMEA) un rinvio ufficiale ai sensi dell'art. 30 del codice comunitario delle specialità medicinali ad uso umano ai fini dell'elaborazione di un riassunto armonizzato delle caratteristiche del prodotto ("RCP"). L'EMEA ha notificato la decisione della Commissione alla ricorrente con lettera 27 gennaio 2003.

A sostegno del proprio ricorso, la ricorrente fa valere l'incompetenza, la violazione di forme sostanziale e/o l'abuso di potere.

Secondo la ricorrente, la decisione impugnata dovrebbe essere annullata per incompetenza dell'EMEA, del CSMe e della Commissione. La ricorrente afferma che non è presente nessuno dei tre requisiti necessari per un valido rinvio da parte della Commissione ai sensi dell'art. 30. In primo luogo, la ricorrente sostiene che le differenti decisioni relative ai termini dell'RCP non sono decisioni divergenti per quanto riguarda l'autorizzazione del "Lopid" ai sensi dell'art. 30. In secondo luogo, la ricorrente sostiene di non essere stata informata a sufficienza in ordine alla questione sottoposta al CSMe e di non aver ricevuto spiegazioni soddisfacenti sui problemi sollevati. In terzo luogo, la ricorrente lamenta l'assenza di questioni relative alla qualità, alla sicurezza o all'efficacia del prodotto. L'assenza di reali motivi concernenti la salute pubblica si può evincere dal fatto che le versioni generiche del "Lopid" non sono state incluse nel rinvio al CSMe.

Inoltre, la ricorrente afferma che la Commissione ha violato i principi di buona amministrazione e/o ha abusato dei propri poteri. Riferendosi alla sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee nella causa Artegodan e a./Commissione 1, la ricorrente sostiene che il rinvio di cui all'art. 30 non può condurre ad una decisione vincolante da parte della Commissione. La ricorrente aggiunge che è estremamente improbabile che tutte le autorità nazionali competenti abbandonino i loro orientamenti alla luce di una decisione non vincolante del CSMe. La ricorrente conclude che il rinvio di cui all'art. 30 è stato fatto per uno scopo che non può essere raggiunto e che il fatto che la Commissione non abbia tenuto conto di ciò ha determinato una violazione del principio di buona amministrazione. Inoltre, o in subordine, il modo di procedere della Commissione si risolve in un abuso di potere.

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1 - (Causa T-74/00, che la Commissione ha attualmente impugnato (Causa C-39/03 P).