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Comunicazione sulla GU

 

Ricorso della AES Drax Power Limited contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 14 aprile 2003.

(Causa T-124/03)

    Lingua processuale: l'inglese

Il 14 aprile 2004 la AES Drax Power Limited, Selby, Regno Unito, rappresentata dal sig. K. P. E. Lasock QC e dalla sig.ra E. Gibson-Bolton, Solicitor, ha proposto, dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee, un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

--Ordinare tutti i mezzi di indagine necessari per risolvere le questioni di fatto di tale causa

--Annullare la decisione controversa 27 novembre 2002 che autorizza l'aiuto di Stato NN 101/02 alla British Energy plc.

--Condannare la convenuta alle spese processuali.

Motivi e principali argomenti

Nel settembre 2002, il governo del Regno Unito ha concesso una serie di aiuti per il salvataggio alla British Energy plc., una delle maggiori produttrici di elettricità del Regno Unito e esercente di centrali nucleari. Con la decisione controversa la convenuta ha ritenuto tale aiuto di Stato compatibile con il trattato CE. La ricorrente, una concorrente della British Energy, chiede l'annullamento di tale decisione, facendo valere che la convenuta ha violato i suoi stessi Orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà 1. La ricorrente contesta le conclusioni della convenuta secondo cui, in assenza dell'aiuto di cui trattasi, la British Energy sarebbe insolvente e dovrebbe cessare le attività con gravi conseguenze sia per la sicurezza nucleare che per la continuità della fornitura di energia nel Regno Unito. Secondo la ricorrente tali considerazioni sono erronee, non vi sarebbero gravi conseguenze sociali in caso di insolvenza della British Energy , e la decisione controversa viola quindi il punto 23, lett. c) degli Orientamenti. La ricorrente sostiene inoltre che l'aiuto in questione non è limitato all'importo necessario alla continuazione delle attività della British Energy, perché se la British Energy venisse messa in amministrazione controllata, come previsto dalla normativa inglese in materia d'insolvenza, il costo per mantenerla in attività sarebbe meno elevato. Per tale ragione la ricorrente ritiene che la decisione controversa è contraria anche al punto 23, lett. e), dei suoi Orientamenti. Inoltre la ricorrente fa valere che la decisione controversa ha violato il punto 23, lett. a), degli Orientamenti, non tenendo conto che l'aiuto di cui trattasi è sotto forma di un contributo in denaro depositato dal governo. Secondo il ricorrente tale deposito elimina il rischio di mercato per chi fa affari con la British Energy e quindi non sono identici ai crediti o garanzie statali di crediti previsti al punto 23, lett. a) degli Orientamenti. Infine, la ricorrente sostiene che la convenuta, non tenendo conto dell'impatto dell'aiuto controverso sui concorrenti della British Energy ha ecceduto i limiti posti al suo potere discrezionale dal trattato CE e dai principi generali del diritto comunitario.

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1 - GU 1999 C 288, pag. 2.