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Impugnazione proposta il 19 novembre 2021 da Mytilinaios AE - Omilos Epicheiriseon avverso la sentenza del Tribunale (Terza Sezione ampliata) del 22 settembre 2021, cause riunite T-639/14 RENV, Τ-352/15 e Τ-740/17, Dimosia Epicheirisi Ilektrismou AE / Commissione europea con il sostegno di Mytilinaios AE - Omilos Epicheiriseon

(Causa C-701/21 P)

Lingua processuale: il greco

Parti

Ricorrente: Mytilinaios AE - Omilos Epicheiriseon (rappresentanti: Vassilios-Spyridon Christianos e Georgios Karydis, avvocati)

Altre parti nel procedimento: Dimosia Epicheirisi Ilektrismou AE (DEI), Commissione europea

Conclusioni della ricorrente

annullare la sentenza del Tribunale nelle cause riunite T-639/14 RENV, T-352/15 e T-740/17;

se necessario, rinviare la causa dinanzi al Tribunale ai fini del giudizio.

condannare la DEI AE all’insieme delle spese processuali.

Motivi e principali argomenti

L’oggetto della sentenza impugnata era determinare se la Commissione avrebbe dovuto nutrire, ai sensi dell'articolo 4, paragrafi 3 e 4, del regolamento 2015/1589 1 , dubbi o serie difficoltà in merito alla sussistenza di un aiuto di Stato avente ad oggetto la tariffa per la fornitura di energia elettrica applicata dalla DEI AE alla ricorrente a seguito di un lodo arbitrale, a causa dei quali avrebbe dovuto avviare un procedimento di indagine formale.

La ricorrente deduce tre motivi di impugnazione e sostiene che nella sentenza impugnata:

- In primo luogo, il Tribunale ha omesso di esaminare i principi generali di diritto del «nemo auditur (…)» e del «venire contra factum proprium» per quanto riguarda l’interesse legittimo della DEI AE a proporre un ricorso di annullamento.

- In secondo luogo, il Tribunale ha commesso un errore di diritto, da un lato, in merito al criterio dell’operatore privato di cui all'articolo 107, paragrafo 1, TFUE e, dall'altro, in merito alla qualità del tribunale arbitrale come organo dello Stato.

- In terzo luogo, il Tribunale ha commesso un errore di diritto nell'interpretare l’articolo 4 del regolamento 2015/1589, da un lato, per quanto riguarda il presupposto dei dubbi o serie difficoltà in ordine alla sussistenza di un aiuto di Stato nella fase dell'esame preliminare delle denunce e, dall'altro, per quanto riguarda l’inversione dell’onere della prova.

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1 Regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015, recante modalità di applicazione dell'articolo 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (GU 2015, L 248, pag. 9).