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Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d'État (Francia) il 17 novembre 2021 – Confédération paysanne, Réseau Semences Paysannes, Les Amis de la Terre France, Collectif vigilance OGM et Pesticides 16, Vigilance OG2M, CSFV 49, OGM : dangers, Vigilance OGM 33 / Premier ministre, Ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation

(Causa C-688/21)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Conseil d'État

Parti

Ricorrenti: Confédération paysanne, Réseau Semences Paysannes, Les Amis de la Terre France, Collectif vigilance OGM et Pesticides 16, Vigilance OG2M, CSFV 49, OGM : dangers, Vigilance OGM 33

Convenuti: Premier ministre, Ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation

Altra parte: Fédération française des producteurs d’oléagineux et de protéagineux

Questioni pregiudiziali

1)    Se l’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 marzo 2001, sull’emissione deliberata nell’ambiente di organismi geneticamente modificati e che abroga la direttiva 90/220/CEE del Consiglio 1 , in combinato disposto con l’allegato I B, punto 1, di tale direttiva e alla luce del considerando 17 della stessa, debba essere interpretato nel senso che, per distinguere tra le tecniche o metodi di mutagenesi e le tecniche o metodi utilizzati convenzionalmente in varie applicazioni con una lunga tradizione di sicurezza, ai sensi della sentenza della Corte di giustizia del 25 luglio 2018, è necessario tenere conto solo delle modalità in base alle quali l’agente mutageno modifica il materiale genetico dell’organismo oppure è necessario prendere in considerazione tutte le variazioni dell’organismo indotte dal processo utilizzato, comprese le variazioni somaclonali, che possono incidere sulla salute umana e sull’ambiente.

2)    Se l’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/18/CE del 12 marzo 2001, in combinato disposto con l’allegato I B, punto 1, di tale direttiva e alla luce del considerando 17 della stessa, debba essere interpretato nel senso che, per stabilire se una tecnica o un metodo di mutagenesi sia stato utilizzato convenzionalmente in varie applicazioni con una lunga tradizione di sicurezza, ai sensi della sentenza della Corte di giustizia del 25 luglio 2018, occorre prendere in considerazione solo le colture in pieno campo degli organismi ottenuti mediante tale metodo o tecnica o possono essere presi in considerazione anche i lavori di ricerca e le pubblicazioni che non riguardano tali colture, e se, tra questi ultimi, debbano essere considerati solo quelli relativi ai rischi per la salute umana o per l’ambiente.

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1 GU 2001, L 106, pag. 1.