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Impugnazione proposta il 1° dicembre 2021, dalla Commissione europea avverso la sentenza del Tribunale (Terza Sezione ampliata) del 22 settembre 2021, cause riunite T-639/14 RENV, Τ-352/15 e Τ-740/17, Dimosia Epicheirisi Ilektrismou AE (DEI)/ Commissione europea con il sostegno di Mytilinaios AE - Omilos Epicheiriseon

(Causa C-739/21P)

Lingua processuale: il greco

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: Antonios Bouchagiar e Paul-John Loewenthal)

Altre parti nel procedimento: Dimosia Epicheirisi Ilektrismou AE (DEI) (ricorrente in primo grado)

Mytilinaios AE - Omilos Epicheiriseon (interveniente in primo grado)

Conclusioni della ricorrente

annullare la sentenza del Tribunale (Terza Sezione ampliata) del 22 settembre 2021, cause riunite T-639/14 RENV, T-352/15 e T-740/17, DEI/Commissione;

statuire definitivamente sul ricorso proposto in primo grado nella causa T-740/17 e respingerlo (altrimenti statuire definitivamente sul terzo e quarto motivo di annullamento, respingendoli, nonché sulla prima e seconda parte del quinto motivo di annullamento; e rinviare la causa T-740/17 dinanzi al Tribunale per gli altri motivi di annullamento), accertando in parallelo che il ricorso nelle cause T-639/14 RENV e T-352/15 era divenuto privo di oggetto e che non vi è più luogo a statuire; nonché

condannare la resistente e ricorrente in primo grado alle spese.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente deduce un unico motivo di impugnazione:

Secondo la ricorrente, il Tribunale ha erroneamente interpretato ed applicato l’articolo 107, paragrafo 1, TFUE ritenendo che la Commissione non potesse escludere l’esistenza di un vantaggio basato sull’applicazione del criterio dell’operatore in un’economia di mercato nel ricorso della DEI all’arbitrato con la Mytilineos, ma avrebbe dovuto esaminare se la tariffa fissata dal tribunale arbitrale corrispondesse realmente al prezzo di acquisto, poiché il tribunale arbitrale avrebbe dovuto essere equiparato a un tribunale statale ordinario.

Sulla base di tale errore di diritto, il Tribunale ha errato nel concludere che la Commissione dovesse nutrire dubbi, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 4, del regolamento 2015/1589 1 , sulla cui base avrebbe dovuto avviare il procedimento di indagine formale ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 2, TFUE per quanto riguarda la tariffa fissata dal tribunale arbitrale.

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1 Regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015, recante modalità di applicazione dell'articolo 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (GU 2015, L 248, pag. 9).