Language of document : ECLI:EU:T:2024:111

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Ottava Sezione ampliata)

21 febbraio 2024 (*)

«Unione economica e monetaria – Unione bancaria – Meccanismo di risoluzione unico degli enti creditizi e di talune imprese di investimento (SRM) – Fondo di risoluzione unico (SRF) – Decisione del SRB (CRU) relativa al calcolo dei contributi ex ante per il 2016 – Obbligo di motivazione – Principio di irretroattività – Articolo 5, paragrafo 1, lettera f), del regolamento delegato (UE) 2015/63 – Esclusione di alcune passività dal calcolo dei contributi ex ante – Prestiti agevolati – Attività di promozione ausiliarie – Eccezione di illegittimità»

Nella causa T‑466/16 RENV,

NRW.Bank, con sede in Düsseldorf (Germania), rappresentata da J. Seitz e C. Marx, avvocati,

ricorrente,

contro

Comitato di risoluzione unico (SRB o CRU), rappresentato da H. Ehlers, J. Kerlin e C. De Falco, in qualità di agenti, assistiti da B. Meyring, S. Schelo, T. Klupsch e S. Ianc, avvocati,

convenuto,

sostenuto da

Consiglio dell’Unione europea, rappresentato da A. Sikora-Kalėda e J. Bauerschmidt, in qualità di agenti,

e da

Commissione europea, rappresentata da D. Triantafyllou, A. Steiblytė e A. Nijenhuis, in qualità di agenti,

intervenienti,

IL TRIBUNALE (Ottava Sezione ampliata),

composto da A. Kornezov, presidente, G. De Baere, D. Petrlík (relatore), K. Kecsmár e S. Kingston, giudici,

cancelliere: S. Jund, amministratrice

vista la sentenza del 14 ottobre 2021, NRW.Bank/CRU (C‑662/19 P, EU:C:2021:846),

in seguito all’udienza del 9 marzo 2023,

ha pronunciato la presente

Sentenza

1        Con ricorso fondato sull’articolo 263 TFUE, la NRW.Bank, ricorrente, chiede l’annullamento della decisione SRB/ES/2022/23 del Comitato di risoluzione unico (SRB o CRU), del 27 aprile 2022, la quale revoca la decisione SRB/ES/SRF/2016/06 del SRB, del 15 aprile 2016, relativa ai contributi ex ante per il 2016 al Fondo di risoluzione unico, nella parte in cui riguarda la NRW.Bank, e la decisione SRB/ES/SRF/2016/13 del SRB, del 20 maggio 2016, relativa all’adeguamento dei contributi ex ante per il 2016 al Fondo di risoluzione unico, che integra la decisione SRB/ES/SRF/2016/06, nella parte in cui riguarda la NRW.Bank, e che calcola i contributi ex ante della NRW.Bank per il 2016 al Fondo di risoluzione unico (in prosieguo: la «decisione impugnata»).

I.      Fatti all’origine della controversia e fatti successivi alla presentazione del ricorso

2        La ricorrente è l’istituto di credito agevolato del Land Nordrhein-Westfalen (Land della Renania Settentrionale-Vestfalia, Germania; in prosieguo: il «Land»). Ai sensi del Gesetz über die NRW.BANK (legge relativa alla NRW.Bank), del 16 marzo 2004 (GV. NRW. 2004, pag. 126; in prosieguo: la «legge relativa alla NRW.Bank»), essa svolge una funzione di servizio pubblico che consiste nell’assistere il Land e gli enti locali nel settore delle politiche strutturali, economiche, sociali e di pianificazione territoriale, attuando e gestendo misure di sostegno a tal fine, in particolare concedendo prestiti. La ricorrente esegue a tal fine operazioni bancarie ed è titolare di un’autorizzazione all’esercizio dell’attività bancaria.

3        Le attività della ricorrente rientrano essenzialmente in due categorie. In primo luogo, essa esercita attività cosiddette «di promozione», nell’ambito delle quali, segnatamente, concede prestiti agevolati nei settori di cui all’articolo 3, paragrafo 2, della legge relativa alla NRW.Bank (in prosieguo: le «attività di promozione»).

4        In secondo luogo, la ricorrente svolge attività che definisce «attività di promozione ausiliarie», che sono in discussione nella presente causa e sono previste all’articolo 3, paragrafo 5, della legge relativa alla NRW.Bank. Secondo tale disposizione, la ricorrente può, al fine di adempiere le proprie funzioni, «effettuare operazioni e fornire servizi direttamente connessi all’adempimento delle sue funzioni [fermo restando che, a tale titolo,] essa può, in particolare, effettuare operazioni di gestione di tesoreria e del rischio, raccogliere capitali di garanzia subordinati, negoziare titoli partecipativi, obbligazioni pubbliche e altre obbligazioni, nonché acquisire e cedere crediti» (in prosieguo: le «attività di promozione ausiliarie»). Nell’ambito di tali attività, la ricorrente acquista, in particolare, fondi sul mercato dei capitali e li investe a lungo termine sotto forma di obbligazioni, la maggior parte delle quali è costituita da titoli di Stato.

5        Con la sua decisione SRB/ES/SRF/2016/06, del 15 aprile 2016, relativa ai contributi ex ante per il 2016 al Fondo di risoluzione unico, il SRB ha fissato, conformemente all’articolo 70, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2014, che fissa norme e una procedura uniformi per la risoluzione degli enti creditizi e di talune imprese di investimento nel quadro del meccanismo di risoluzione unico e del Fondo di risoluzione unico e che modifica il regolamento (UE) n. 1093/2010 (GU 2014, L 225, pag. 1), i contributi ex ante al Fondo di risoluzione unico (SRF) (in prosieguo: i «contributi ex ante»), per l’anno 2016 (in prosieguo: gli «enti»), tra cui la ricorrente.

6        Nella decisione SRB/ES/SRF/2016/13, del 20 maggio 2016, relativa all’adeguamento dei contributi ex ante per il 2016 al SRF, che integra la decisione SRB/ES/SRF/2016/06, il SRB ha aumentato il contributo ex ante della ricorrente a seguito di una rettifica del calcolo dei contributi ex ante di tutti gli enti per il periodo di contribuzione 2016.

7        Con avvisi di riscossione del 22 aprile 2016 e del 10 giugno 2016, la Bundesanstalt für Finanzmarktstabilisierung (Autorità federale per la stabilità del mercato finanziario, Germania) (in prosieguo: la «FMSA»), nella sua qualità di autorità nazionale di risoluzione ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, punto 3, del regolamento n. 806/2014, ha intimato alla ricorrente di versare il suo contributo ex ante per il periodo di contribuzione 2016, come fissato dal SRB.

8        Il 27 aprile 2022, il SRB ha adottato la decisione impugnata, con la quale ha revocato e sostituito le decisioni menzionate ai precedenti punti 5 e 6 (in prosieguo: le «decisioni iniziali»). Secondo i considerando 19 e 20 della decisione impugnata, quest’ultima mirava a sanare il difetto di motivazione delle decisioni iniziali che il SRB aveva constatato a seguito delle sentenze del 28 novembre 2019, Hypo Vorarlberg Bank/SRB (T‑377/16, T‑645/16 e T‑809/16, EU:T:2019:823), e del 28 novembre 2019, Portigon/SRB (T‑365/16, EU:T:2019:824).

II.    Decisione impugnata

9        La decisione impugnata è composta da un corpo accompagnato da tre allegati.

10      Il corpo della decisione impugnata descrive, nelle sezioni da 3 a 9 e 11, la procedura seguita per determinare i contributi ex ante per il periodo di contribuzione 2016, applicabile a tutti gli enti.

11      Più in particolare, nella sezione 6 della decisione impugnata, il SRB ha determinato il livello-obiettivo annuale, menzionato all’articolo 4 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/81 del Consiglio, del 19 dicembre 2014, che stabilisce condizioni uniformi di applicazione del regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i contributi ex ante al Fondo di risoluzione unico (GU 2015, L 15, pag. 1), per il periodo di contribuzione 2016 (in prosieguo: il «livello-obiettivo annuale»).

12      Il SRB ha spiegato di aver fissato detto livello-obiettivo annuale a un ottavo dell’1,05% dell’ammontare, nel 2015, dei depositi protetti di tutti gli enti calcolato alla fine dell’anno, come ottenuto a partire dai dati comunicati dagli enti in conformità dell’articolo 14, paragrafo 2 del regolamento delegato (UE) 2015/63 della Commissione, del 21 ottobre 2014, che integra la direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i contributi ex ante ai meccanismi di finanziamento della risoluzione (GU 2015, L 11, pag. 44).

13      Nella sezione 7 della decisione impugnata, il SRB ha descritto il metodo da seguire per il calcolo dei contributi ex ante per il periodo di contribuzione 2016. A questo proposito, al considerando 91 di detta decisione, esso ha precisato che, per tale periodo, il 60% dei contributi ex ante era stato calcolato sulla «base nazionale», vale a dire sulla base dei dati comunicati dagli enti autorizzati nel territorio dello Stato membro partecipante interessato (in prosieguo: la «base nazionale»), conformemente all’articolo 103 della direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio (GU 2014, L 173, pag. 190), e conformemente all’articolo 4 del regolamento delegato 2015/63. La parte restante dei contributi ex ante (vale a dire il 40%) è stata calcolata sulla «base dell’unione bancaria», vale a dire sulla base dei dati comunicati da tutti gli enti autorizzati sul territorio di tutti gli Stati membri partecipanti al meccanismo di risoluzione unico (SRM) (in prosieguo: la «base dell’unione» e gli «Stati membri partecipanti»), ai sensi degli articoli 69 e 70 del regolamento n. 806/2014 e dell’articolo 4 del regolamento di esecuzione 2015/81.

14      Il SRB ha poi calcolato i contributi ex ante degli enti, come la ricorrente, passando per le seguenti fasi principali.

15      Nella prima fase, il SRB ha calcolato, conformemente all’articolo 70, paragrafo 2, secondo comma, lettera a), del regolamento n. 806/2014, il contributo annuale di base di ciascun ente, che è proporzionale all’ammontare delle passività dell’ente considerato, esclusi i fondi propri e i depositi protetti, rapportato alle passività totali, esclusi i fondi propri e i depositi protetti, di tutti gli enti autorizzati sul territorio di tutti gli Stati membri partecipanti. In linea con l’articolo 5, paragrafo 1, del regolamento delegato 2015/63, il SRB ha dedotto talune tipologie di passività dalle passività totali dell’ente da prendere in considerazione ai fini della determinazione di detto contributo.

16      Nella seconda fase del calcolo dei contributi ex ante, il SRB ha apportato una correzione al contributo annuale di base in funzione del profilo di rischio dell’ente considerato, conformemente all’articolo 70, paragrafo 2, secondo comma, lettera b), del regolamento n. 806/2014. Esso ha valutato detto profilo di rischio sulla base delle quattro categorie di rischio menzionate all’articolo 6 del regolamento delegato 2015/63, che sono composte da indicatori di rischio. Per classificare gli enti in funzione del loro livello di rischio, il SRB ha anzitutto stabilito, per ciascun indicatore di rischio applicato per il periodo di contribuzione 2016, taluni intervalli (panieri) all’interno dei quali sono stati raggruppati gli enti, conformemente all’allegato I, titolo «Fase 2», punto 3, di detto regolamento delegato. Agli enti rientranti in uno stesso intervallo è stato attribuito un valore comune per l’indicatore di rischio, detto «valore discretizzato». Combinando i valori discretizzati per ciascun indicatore di rischio, il SRB ha calcolato il «fattore di correzione per il rischio» dell’ente interessato (in prosieguo: il «fattore di correzione»). Moltiplicando il contributo annuale di base di detto ente per il fattore di correzione dello stesso, il SRB ha ottenuto il «contributo annuale di base corretto in funzione del profilo di rischio» di detto ente.

17      Il SRB ha poi sommato tutti i contributi annuali di base corretti in funzione dei profili di rischio per ottenere un «denominatore comune» utilizzato per calcolare la parte di livello-obiettivo annuale che ciascun ente doveva versare.

18      Infine, il SRB ha calcolato il contributo ex ante di ciascun ente ripartendo il livello-obiettivo annuale tra tutti gli enti sulla base del rapporto tra il contributo annuale di base corretto in funzione del profilo di rischio, da un lato, e il denominatore comune, dall’altro.

19      L’allegato I della decisione impugnata contiene una scheda individuale della ricorrente, che include i risultati del calcolo del suo contributo ex ante (in prosieguo: la «scheda individuale»). Tale scheda indica l’importo del contributo annuo di base della ricorrente oltre al valore del suo fattore di correzione, sia a livello di unione che a livello nazionale, indicando, per ciascun indicatore di rischio, il numero di intervallo cui la ricorrente è assegnata. Inoltre, la scheda individuale illustra i dati che sono stati utilizzati ai fini del calcolo dei contributi ex ante di tutti gli enti interessati, quantificati dal SRB sommando e combinando i dati individuali di tutti questi enti. Infine, detta scheda contiene i dati dichiarati dalla ricorrente nel formulario di dichiarazione e utilizzati nel calcolo del suo contributo ex ante.

20      L’allegato II della decisione impugnata comprende i dati statistici relativi al calcolo dei contributi ex ante per ciascuno Stato membro partecipante, in forma sintetica ed aggregata. Detto allegato precisa, segnatamente, per ognuno di detti Stati membri, l’importo complessivo dei contributi ex ante che gli enti interessati sono tenuti a versare. Inoltre, il suddetto allegato elenca, per ciascun indicatore di rischio, il numero di intervalli, il numero di enti rientranti in ciascuno di essi e i valori minimi e massimi di detti intervalli. Per ragioni di riservatezza, nel caso di intervalli relativi alla base nazionale, detti valori sono diminuiti o aumentati di un valore casuale, mantenendo tuttavia la ripartizione originale degli enti.

21      L’allegato III della decisione impugnata, intitolato «Esame delle osservazioni presentate [dalla ricorrente] nell’ambito della consultazione sui contributi ex ante al Fondo di risoluzione unico per il 2016», analizza le osservazioni presentate dagli enti nel corso della procedura di consultazione condotta dal SRB in vista dell’adozione della decisione impugnata.

22      In particolare, ai punti 21 e da 27 a 31 dell’allegato III della decisione impugnata, il SRB ha indicato le ragioni per cui le passività relative alle attività di promozione ausiliarie non sono state escluse, ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 1, lettera f), del regolamento delegato 2015/63, dal calcolo del contributo ex ante della ricorrente.

III. Conclusioni delle parti

23      La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

–        annullare la decisione impugnata, compresi gli allegati, nella parte in cui la riguardano;

–        condannare il SRB alle spese.

24      Il SRB chiede che il Tribunale voglia:

–        respingere il ricorso;

–        condannare la ricorrente alle spese;

–        in subordine, nel caso in cui il Tribunale ritenesse che la decisione impugnata non avrebbe dovuto essere adottata con effetto retroattivo, annullare tale decisione unicamente in tale misura o annullare unicamente il suo articolo 4 e confermarla quanto al resto;

–        in ulteriore subordine, in caso di annullamento integrale della decisione impugnata, mantenere gli effetti di tale decisione fino alla sua sostituzione o, quanto meno, per un periodo di sei mesi a partire dalla data in cui la sentenza diventerà definitiva.

25      Il Consiglio dell’Unione europea e la Commissione europea chiedono che il Tribunale voglia:

–        respingere il ricorso;

–        condannare la ricorrente alle spese.

IV.    In diritto

26      Nel ricorso, la ricorrente ha fatto valere essenzialmente due motivi. Con il primo motivo di ricorso, la ricorrente ha sollevato un’eccezione di illegittimità nei confronti dell’articolo 5, paragrafo 1, lettera f), del regolamento delegato 2015/63 e del regolamento di esecuzione 2015/81. A questo proposito, essa ha sostenuto che, se tali disposizioni non consentissero di escludere dal calcolo del suo contributo ex ante le passività relative alle attività di promozione ausiliarie, esse violerebbero l’articolo 103, paragrafi 2 e 7, della direttiva 2014/59 e l’articolo 70, paragrafi 2 e 7, del regolamento n. 806/2014. Con il secondo motivo di ricorso, la ricorrente sostiene che, non avendo escluso dal calcolo di tale contributo le passività associate a dette attività, il SRB ha interpretato erroneamente l’articolo 5, paragrafo 1, lettera f), del regolamento delegato 2015/63.

27      Nella sua memoria di adattamento, depositata presso la cancelleria del Tribunale l’11 luglio 2022 ai sensi dell’articolo 86 del regolamento di procedura del Tribunale, la ricorrente afferma di confermare integralmente gli argomenti esposti nell’atto introduttivo, precisando al contempo di dedurre nuovi motivi di ricorso a fronte della sostituzione delle decisioni originarie con la decisione impugnata.

28      Pertanto, la ricorrente deduce un totale di undici motivi di ricorso, vertenti:

–        il primo e il settimo, sulla violazione dell’articolo 41, paragrafo 1 e paragrafo 2, lettera a), della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta»), in quanto il SRB avrebbe omesso di ascoltare correttamente la ricorrente in merito alla sostituzione, con effetto retroattivo, delle decisioni iniziali con la decisione impugnata e all’adozione di quest’ultima decisione stessa;

–        il secondo, sulla violazione di norme di rango superiore, in quanto non esisterebbe una base giuridica a sostegno della sostituzione, con effetto retroattivo, delle decisioni iniziali con la decisione impugnata;

–        il terzo, sulla violazione dell’articolo 296, secondo comma, TFUE e dell’articolo 41, paragrafo 2, lettera c), della Carta, in quanto la decisione impugnata non menzionerebbe alcuna base giuridica per la sostituzione con effetto retroattivo delle decisioni iniziali;

–        il quarto, sulla violazione dell’articolo 296, secondo comma, TFUE, in quanto la decisione impugnata non avrebbe motivato sufficientemente il calcolo del suo contributo ex ante;

–        il quinto, sulla violazione del diritto alla tutela giurisdizionale effettiva sancito dall’articolo 47, paragrafo 1, della Carta, in quanto la decisione impugnata non sarebbe stata sufficientemente motivata;

–        il sesto, sulla violazione da parte della decisione impugnata dei requisiti procedurali generali di cui all’articolo 41 della Carta, all’articolo 298 TFUE, dei principi generali del diritto nonché del regolamento interno del SRB;

–        l’ottavo, sulla violazione dell’articolo 5, paragrafo 1, lettera f), del regolamento delegato 2015/63, dell’articolo 103, paragrafi 2 e 7, della direttiva 2014/59, dell’articolo 70, paragrafi 2 e 7, del regolamento n. 806/2014, del principio della parità di trattamento, della volontà del legislatore dell’Unione di dare piena preferenza agli istituti di credito agevolato e dell’obiettivo di alleggerimento dei bilanci pubblici, in quanto il SRB non avrebbe escluso dal calcolo del suo contributo ex ante le passività relative alle sue attività di promozione ausiliarie;

–        il nono, in subordine, sull’illegittimità dell’articolo 5, paragrafo 1, lettera f), del regolamento delegato 2015/63 e del regolamento di esecuzione 2015/81, in quanto contrari a norme giuridiche di rango superiore;

–        il decimo, sull’illegittimità dell’articolo 6, paragrafo 5, primo comma, lettera b), e dell’allegato I, sotto il titolo «Fase 2», del regolamento delegato 2015/63, in quanto tali disposizioni sarebbero contrarie a norme giuridiche di rango superiore;

–        l’undicesimo, sulla violazione dei principi generali del diritto, in quanto il SRB non si sarebbe fondato, erroneamente, sugli elementi di diritto in vigore alla data dell’adozione della decisione impugnata.

29      Occorre esaminare anzitutto i motivi di ricorso con i quali la ricorrente eccepisce l’illegittimità dell’articolo 5, paragrafo 1, lettera f), dell’articolo 6, paragrafo 5, primo comma, lettera b), nonché dell’allegato I, sotto il titolo «Fase 2», del regolamento delegato 2015/63, e in seguito i motivi di ricorso vertenti direttamente sulla legittimità della decisione impugnata.

A.      Sulle eccezioni di illegittimità dell’articolo 5, paragrafo 1, lettera f), dell’articolo 6, paragrafo 5, primo comma, lettera b), nonché dell’allegato I, sotto il titolo «Fase 2», del regolamento delegato 2015/63

1.      Sul nono motivo di ricorso, vertente sullillegittimità dellarticolo 5, paragrafo 1, lettera f), del regolamento delegato 2015/63

a)      Osservazioni preliminari

30      In primo luogo, occorre rilevare che, sebbene nell’atto introduttivo la ricorrente contesti la validità sia dell’articolo 5, paragrafo 1, lettera f), del regolamento delegato 2015/63 sia del regolamento di esecuzione 2015/81 nel suo complesso, le sue argomentazioni riguardano, in sostanza, solo la prima disposizione. Ciò è confermato dalla risposta della ricorrente del 13 giugno 2022 alla misura di organizzazione del procedimento del 20 maggio 2022, nella quale ha indicato che l’illegittimità dell’articolo 5, paragrafo 1, lettera f), del regolamento delegato 2015/63 comporterebbe altresì l’illegittimità dell’articolo 4 del regolamento di esecuzione 2015/81, in quanto quest’ultima disposizione rinvia al metodo di calcolo esposto nel regolamento delegato 2015/63.

31      In tali circostanze, occorre valutare anzitutto la validità dell’articolo 5, paragrafo 1, lettera f), del regolamento delegato 2015/63.

32      In secondo luogo, occorre esaminare l’argomento del SRB secondo cui il nono motivo di ricorso è ricevibile solo nei limiti in cui è stato sollevato nell’atto introduttivo, fermo restando che, secondo il SRB, l’atto introduttivo contiene soltanto un’esposizione succinta e ipotetica degli argomenti a sostegno di tale motivo di ricorso. Pertanto, il SRB ritiene, in sostanza, che il Tribunale non possa prendere in considerazione gli argomenti integrativi presentati a sostegno di tale motivo di ricorso nella memoria di adattamento, poiché tali argomenti sarebbero sostanziali e non sarebbero «giustificati», ai sensi dell’articolo 86 del regolamento di procedura, dall’adozione della decisione impugnata.

33      Ai sensi dell’articolo 86, paragrafo 1, del regolamento di procedura, quando un atto di cui si chiede l’annullamento è sostituito o modificato da un altro atto avente il medesimo oggetto, il ricorrente, prima della chiusura della fase orale o prima della decisione del Tribunale di statuire senza fase orale, può adattare il ricorso per tener conto di questo elemento nuovo.

34      Nel caso di specie, da un lato, occorre osservare che gli argomenti presentati nella memoria di adattamento a sostegno del nono motivo di ricorso si basano su motivi di illegittimità e su argomenti che sono stati dedotti nell’atto introduttivo e che sono relativi sia alla portata dell’articolo 5, paragrafo 1, lettera f), del regolamento delegato 2015/63 sia a tutte le parti del nono motivo di ricorso, come esaminate in prosieguo.

35      Dall’altro lato, per quanto riguarda la portata dell’articolo 5, paragrafo 1, lettera f), del regolamento delegato 2015/63, la decisione impugnata contiene una nuova esposizione dei motivi di ricorso per i quali il SRB ha considerato che tale disposizione non consentiva di escludere le passività connesse alle attività di promozione ausiliarie della ricorrente dal calcolo del suo contributo ex ante, mentre le decisioni iniziali non contenevano alcuna motivazione esplicita su tale punto.

36      In tali circostanze, l’eccezione del SRB non può che essere respinta.

37      In terzo luogo, occorre rilevare che, dopo lo svolgimento dell’udienza del 9 marzo 2023, la ricorrente ha chiesto al Tribunale di adottare una misura di organizzazione del procedimento al fine di consentire alle parti di prendere posizione per iscritto sulla separabilità delle attività di promozione e delle attività di promozione ausiliarie. A questo proposito, ha dichiarato che, in udienza, il SRB aveva sostenuto, per la prima volta, che non è possibile operare una chiara distinzione tra i due tipi di attività della ricorrente. Con decisione del 16 maggio 2023, il presidente dell’Ottava Sezione ampliata del Tribunale ha respinto tale domanda con la motivazione che la ricorrente aveva avuto la possibilità di prendere posizione sugli argomenti del SRB esposti in udienza in occasione della sua replica finale.

38      In quarto luogo, la ricorrente ha sollevato l’eccezione di illegittimità nei confronti dell’articolo 5, paragrafo 1, lettera f), del regolamento delegato 2015/63 solo in subordine, nel caso in cui il Tribunale ritenesse che tale disposizione non consente di escludere dal calcolo del suo contributo ex ante le passività relative alle sue attività di promozione ausiliarie.

39      Pertanto, occorre esaminare, in un primo momento, se l’articolo 5, paragrafo 1, lettera f), del regolamento delegato 2015/63 consenta di escludere le passività relative alle attività di promozione ausiliarie dal calcolo del contributo ex ante della ricorrente e, in caso contrario, in un secondo momento, se tale disposizione sia conforme all’articolo 103, paragrafi 2 e 7, della direttiva 2014/59 e all’articolo 70, paragrafi 2 e 7, del regolamento n. 806/2014.

b)      Sulla portata dellarticolo 5, paragrafo 1, lettera f), del regolamento delegato 2015/63

40      Ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 1, lettera f), del regolamento delegato 2015/63, sono escluse dal calcolo dei contributi ex ante, «in caso di ente che gestisce prestiti agevolati, passività dell’ente intermediario verso l’istituto di credito agevolato d’origine o altro istituto di credito agevolato ovvero verso altro ente intermediario, e passività dell’istituto di credito agevolato d’origine verso i suoi finanziatori, nella misura in cui l’importo di tali passività trova corrispondenza nei prestiti agevolati concessi dall’ente».

41      Ai sensi dell’articolo 3, punto 28, del regolamento delegato 2015/63, per «prestito agevolato» si intende «il prestito concesso da un istituto di credito agevolato, o per il tramite di un ente creditizio intermediario, su base non concorrenziale e senza scopo di lucro al fine di promuovere gli obiettivi di politica pubblica di un’amministrazione centrale o regionale di uno Stato membro».

42      La ricorrente fa valere che tali disposizioni devono essere interpretate nel senso che consentono di escludere dal calcolo del suo contributo ex ante le passività connesse alle attività di promozione ausiliarie, come quelle descritte al precedente punto 4.

43      Il SRB, sostenuto dalla Commissione e dal Consiglio, contesta tale argomentazione.

44      Dalla giurisprudenza risulta che l’articolo 5, paragrafo 1, del regolamento delegato 2015/63 non conferisce al SRB alcun potere discrezionale di escludere talune passività a titolo della correzione, in funzione del rischio dei contributi ex ante, bensì, al contrario, elenca in maniera precisa le condizioni in presenza delle quali una passività costituisce l’oggetto di un’esclusione siffatta (v., in tal senso, sentenza del 3 dicembre 2019, Iccrea Banca, C‑414/18, EU:C:2019:1036, punto 93). Secondo tale medesima giurisprudenza, la presa in considerazione dei principi di parità di trattamento, di non discriminazione e di proporzionalità non può giustificare un diverso risultato, dal momento che il regolamento delegato 2015/63 ha distinto delle situazioni che presentano particolarità notevoli, direttamente connesse ai rischi presentati dalle passività in questione (sentenza del 3 dicembre 2019, Iccrea Banca, C‑414/18, EU:C:2019:1036, punto 95).

45      In tale contesto, va osservato che l’articolo 5, paragrafo 1, lettera f), del regolamento delegato 2015/63 stabilisce tre condizioni per l’esclusione delle passività in questione dal calcolo dei contributi ex ante, fermo restando che tali condizioni sono di natura cumulativa, cosicché il mancato rispetto di una di esse preclude l’esclusione delle passività in questione da detto calcolo.

46      In primo luogo, per essere escluse dal calcolo dei contributi ex ante, le passività devono essere detenute da un ente che gestisce prestiti agevolati.

47      In secondo luogo, tali passività devono costituire «passività dell’ente intermediario verso l’istituto di credito agevolato d’origine o altro istituto di credito agevolato ovvero verso altro ente intermediario» o «passività dell’istituto di credito agevolato d’origine verso i suoi finanziatori».

48      In terzo luogo, le passività in questione possono essere escluse dal calcolo delle passività utilizzate per determinare il contributo ex ante solo «nella misura in cui l’importo di tali passività trova corrispondenza nei prestiti agevolati concessi dall’ente».

49      Nella fattispecie, le parti sono in disaccordo sulla questione se le passività relative ad attività di promozione ausiliarie, come quelle menzionate al precedente punto 4, soddisfino la terza condizione di cui al precedente punto 48, vale a dire se l’importo di tali passività debba essere coperto dall’importo dei prestiti agevolati gestiti dall’istituto di credito agevolato.

50      A tal proposito, dalla formulazione dell’articolo 5, paragrafo 1, lettera f), del regolamento delegato 2015/63, richiamato al precedente punto 48, emerge innanzitutto, in particolare dall’utilizzo dei termini «nella misura in cui», che le passività in questione possono essere escluse dal calcolo del contributo ex ante dell’ente interessato solo fino all’importo dei prestiti agevolati gestiti da tale ente, come definiti all’articolo 3, punto 28, del regolamento delegato 2015/63.

51      Pertanto, contrariamente a quanto sembra suggerire la ricorrente, la suddetta disposizione non consente di escludere dal calcolo del contributo ex ante tutte le passività di un istituto di credito agevolato connesse, in un modo o nell’altro, all’adempimento della funzione di agevolazione esercitata dallo stesso, ma solo quelle passività il cui importo corrisponde esattamente all’importo dei prestiti agevolati gestiti da tale istituto.

52      Inoltre, per quanto riguarda la questione se le attività di promozione ausiliarie, come quelle descritte al precedente punto 4, possano rientrare nella nozione di «prestito agevolato», ai sensi dell’articolo 3, punto 28, del regolamento delegato 2015/63, dalle precisazioni fornite dalla ricorrente nella sua memoria di adattamento e in udienza risulta che le attività rilevanti ai fini della presente eccezione di illegittimità consistono, in particolare, nell’acquisto di titoli di debito sul mercato dei capitali.

53      A tal riguardo, senza che sia necessario esaminare se siffatte operazioni possano essere qualificate come «prestiti», dalla formulazione dell’articolo 3, punto 28, di tale regolamento delegato, come ricordato al precedente punto 41, risulta che, per costituire prestiti agevolati, tali operazioni devono soddisfare, in ogni caso, la condizione secondo cui devono essere effettuate «su base non concorrenziale e senza scopo di lucro».

54      Infatti, contrariamente a quanto sostiene la ricorrente, tale condizione deve essere soddisfatta non solo nel caso di un prestito concesso da un ente intermediario, ma anche nel caso di un prestito concesso da un istituto di credito agevolato. Tale conclusione non è inficiata dalle versioni inglese e francese dell’articolo 3, punto 28, del regolamento delegato 2015/63, sulle quali si è basata la ricorrente. A questo proposito, dal testo di queste due versioni linguistiche – così come dalle altre versioni linguistiche, tra cui, in particolare, le versioni spagnola, italiana e polacca – emerge chiaramente che la condizione derivante dall’uso dell’espressione «su base non concorrenziale e senza scopo di lucro» è legata all’uso del termine «concesso», sicché essa si riferisce sia all’espressione «un istituto di credito agevolato» sia all’espressione «un ente intermediario». Su tale punto, il solo fatto che detta condizione segua immediatamente questi ultimi termini non significa che essa riguardi unicamente i prestiti agevolati concessi dagli enti intermediari.

55      Tale interpretazione è corroborata, inoltre, dalla versione tedesca dell’articolo 3, punto 28, del regolamento delegato 2015/63. Infatti, in tale versione, la condizione risultante dall’impiego dell’espressione «su base non concorrenziale e senza scopo di lucro» precede la nozione di «prestito» ed è quindi applicabile indifferentemente alle due ipotesi interessate, vale a dire sia alla concessione di prestiti agevolati da parte di un ente intermediario sia alla concessione di prestiti agevolati da parte di un istituto di credito agevolato.

56      La conclusione enunciata al precedente punto 54 è altresì confermata dalla prima frase del considerando 13 del regolamento delegato 2015/63, che menziona espressamente la condizione risultante dall’impiego dell’espressione «su base non concorrenziale e senza scopo di lucro» nel contesto dei prestiti concessi direttamente da un istituto di credito agevolato.

57      Del pari, detta condizione costituisce parte integrante dell’articolo 3, punto 27, del regolamento delegato 2015/63, che definisce la nozione di «istituto di credito agevolato» come l’impresa o il soggetto costituito dall’amministrazione centrale o regionale di uno Stato membro che concede prestiti agevolati «su base non concorrenziale e senza scopo di lucro».

58      Ne consegue che, affinché un’operazione possa essere considerata un prestito agevolato ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 1, lettera f), del regolamento delegato 2015/63, la condizione risultante dall’uso dell’espressione «su base non concorrenziale e senza scopo di lucro» deve essere soddisfatta non solo nel caso di un ente intermediario, ma anche in quello di un istituto di credito agevolato.

59      Orbene, per quanto riguarda le attività di promozione ausiliarie che consistono nell’acquisto di titoli di debito sul mercato dei capitali, come quelle menzionate al precedente punto 52, nulla indica che tali operazioni di acquisto soddisfino la condizione enunciata al precedente punto 58.

60      Infatti, da un lato, è pacifico che siffatte operazioni sono realizzate sul mercato dei capitali aperto sul quale operano altri operatori, che effettuano gli stessi tipi di operazioni e possono acquistare gli stessi titoli di debito degli istituti di credito agevolato, e ciò alle stesse condizioni di mercato di questi ultimi. In un mercato di questo tipo, gli istituti di credito agevolato sono, per definizione, in concorrenza diretta con gli altri operatori del mercato, per cui l’attività in questione non può essere considerata come svolta su base non concorrenziale.

61      Dall’altro lato, la ricorrente stessa ammette che le attività consistenti nell’acquisto di titoli di debito sul mercato dei capitali mirano a generare, come in effetti generano, redditi, in quanto consistono nel produrre margini di interesse al fine di finanziare l’attività bancaria in quanto tale degli istituti di credito agevolato, come la ricorrente. Di conseguenza, tali attività non possono essere considerate come svolte senza scopo di lucro.

62      Tale conclusione non è messa in discussione dall’argomento della ricorrente secondo cui il «fine ultimo» di tali attività non consiste nella realizzazione di un profitto a causa del divieto ad essa imposto di distribuire dividendi. La natura non lucrativa di un’attività, ai fini dell’applicazione dell’articolo 3, punto 28, del regolamento delegato 2015/63, si valuta in base alla natura di ciascuna attività interessata, non essendo rilevante il fatto che gli utili generati da tale attività siano o meno successivamente utilizzati per finanziare attività di promozione a loro volta svolte senza scopo di lucro. Qualsiasi altra interpretazione equivarrebbe a ritenere che le attività in questione non abbiano scopo di lucro per il solo fatto di essere svolte da un istituto di credito agevolato, il che renderebbe priva di significato la condizione derivante dall’uso dell’espressione «su base non concorrenziale e senza scopo di lucro», di cui all’articolo 3, punto 28, del regolamento delegato 2015/63.

63      Alla luce di quanto precede, l’articolo 5, paragrafo 1, lettera f), del regolamento delegato 2015/63, in combinato disposto con l’articolo 3, punti 27 e 28, di tale medesimo regolamento delegato, deve essere interpretato nel senso che non consente di escludere dal calcolo del loro contributo ex ante le passività relative alle attività di promozione ausiliarie degli istituti di credito agevolato, come la ricorrente.

c)      Sulla legittimità dellarticolo 5, paragrafo 1, lettera f), del regolamento delegato 2015/63

64      Nell’ipotesi in cui l’articolo 5, paragrafo 1, lettera f), del regolamento delegato 2015/63 debba essere interpretato nel senso che non consente di escludere dal calcolo del contributo ex ante le passività relative alle proprie attività di promozione ausiliarie, la ricorrente solleva un’eccezione di illegittimità contro tale disposizione in quanto incompatibile con l’articolo 103, paragrafi 2 e 7, della direttiva 2014/59 e con l’articolo 70, paragrafi 2 e 7, del regolamento n. 860/2014.

65      In via preliminare, da un lato, occorre chiarire che la ricorrente sviluppa la sua argomentazione essenzialmente con riferimento all’articolo 103, paragrafi 2 e 7, della direttiva 2014/59 e che essa deduce la violazione dell’articolo 70, paragrafi 2 e 7, del regolamento n. 860/2014 solo a causa del riferimento fatto dal regolamento di esecuzione 2015/81 al metodo di calcolo di cui al regolamento delegato 2015/63.

66      Dall’altro, dal ricorso emerge che la ricorrente deduce l’illegittimità dell’articolo 5, paragrafo 1, lettera f), del regolamento delegato 2015/63 formulando, in realtà, tre parti vertenti, la prima, sulla mancata considerazione dei lavori preparatori della direttiva 2014/59, la seconda, sulla violazione dell’obiettivo di alleggerimento dei bilanci pubblici e, la terza, sull’inosservanza del principio di allineamento dei contributi ex ante al profilo di rischio e del principio di parità di trattamento.

1)      Sulla prima parte, vertente sulla mancata considerazione dei lavori preparatori della direttiva 2014/59

67      La ricorrente sostiene che l’articolo 5, paragrafo 1, lettera f), del regolamento delegato 2015/63, non è coerente con i lavori preparatori della direttiva 2014/59, in quanto non esclude dal calcolo del rispettivo contributo ex ante tutte le passività relative alle attività degli istituti di credito agevolato che godono di una garanzia pubblica, comprese quindi quelle relative alle loro attività di promozione ausiliarie. Durante l’iter legislativo, il Parlamento avrebbe proposto di tenere conto della particolare importanza di tali istituti di credito e della loro missione di servizio pubblico nel determinare i contributi ex ante, non includendo tali passività nel calcolo dei suddetti contributi. Il fatto che l’emendamento del Parlamento riguardante una siffatta esclusione non sia stato ripreso nel testo finale di tale direttiva non sarebbe dovuto a un disaccordo sostanziale, bensì a un malinteso. Infatti, tale esclusione era già prevista al momento dell’adozione della direttiva in parola e avrebbe dovuto essere tenuta in considerazione al momento dell’adozione del regolamento delegato 2015/63.

68      Il SRB, il Consiglio e la Commissione contestano tale argomentazione.

69      A tal riguardo, occorre ricordare che i contributi ex ante sono imposti e calcolati sulla base dell’articolo 70, paragrafo 2, del regolamento n. 806/2014.

70      Da tale disposizione risulta che gli «enti» ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, punto 13, del regolamento n. 806/2014, devono contribuire al SRF.

71      Dall’articolo 3, paragrafo 1, punto 13, del regolamento n. 806/2014, in combinato disposto con l’articolo 3, paragrafo 2, di tale medesimo regolamento e con l’articolo 2, paragrafo 1, punto 2, della direttiva 2014/59, risulta che sono inclusi in tali enti, in particolare, gli enti creditizi ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, punto 1, del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU 2013, L 176, pag. 1), che non figurano tra le entità di cui all’articolo 2, paragrafo 5, della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull’accesso all’attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (GU 2013, L 176, pag. 338).

72      Alla luce di tali disposizioni, gli istituti di credito agevolato regionali della Repubblica federale di Germania che costituiscono enti creditizi ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, punto 1, del regolamento n. 575/2013 (in prosieguo: gli «istituti di credito agevolato regionali»), come la ricorrente, non erano sottratti al regime generale di versamento dei contributi ex ante, dato che non figuravano tra le entità escluse dall’ambito di applicazione del regolamento n. 806/2014 ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 5, della direttiva 2013/36, nella versione applicabile al periodo di contribuzione 2016.

73      Infatti, da un lato, a differenza della Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW), che è l’istituto di credito agevolato nazionale della Repubblica federale di Germania, gli istituti di credito agevolato regionali, come la ricorrente, non figuravano all’articolo 2, paragrafo 5, punto 6, della direttiva 2013/36 nella versione applicabile prima della sua modifica ad opera della direttiva 2019/878 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019 (GU 2019, L 150, pag. 253).

74      Dall’altro lato, sebbene dai lavori preparatori della direttiva 2014/59 risulti che, durante l’iter legislativo, il Parlamento ha proposto, in sostanza, un’esclusione integrale dal calcolo dei contributi ex ante degli istituti di credito agevolato, la versione finale di detta direttiva non ha accolto una siffatta proposta.

75      Contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, il fatto che tale proposta non sia stata adottata non può essere considerato un «malinteso» verificatosi durante l’iter legislativo. Infatti, oltre al fatto che tale affermazione non è suffragata, essa non può essere accolta in quanto il rigetto di una proposta di emendamenti costituisce un indizio dell’interpretazione a contrario della disposizione in questione, in quanto il legislatore ha espressamente e deliberatamente deciso di respingere l’emendamento in questione (v., in tal senso, sentenza del 12 dicembre 1996, RTI e a., C‑320/94, C‑328/94, C‑329/94 e da C‑337/94 a C‑339/94, EU:C:1996:486, punto 44).

76      Da quanto precede risulta che né il regolamento n. 806/2014 né la direttiva 2014/59 dispensavano, in generale, gli istituti di credito agevolato regionali dall’obbligo di versare contributi ex ante – nonostante il fatto che essi beneficino di una garanzia pubblica – e che tale regolamento e tale direttiva non escludono quindi tutte le passività connesse alle attività di tali istituti dal calcolo del loro contributo ex ante.

77      Del pari, nessuno di tali atti prevede la possibilità, per la Commissione, di escludere taluni istituti, quali gli istituti di credito agevolato regionali, dall’ambito di applicazione soggettivo dell’obbligo di versamento dei contributi ex ante.

78      Pertanto, occorre respingere la prima parte del nono motivo di ricorso.

2)      Sulla seconda parte, vertente sulla violazione dell’obiettivo di alleggerimento dei bilanci pubblici

79      La ricorrente ritiene che il rifiuto di escludere dal calcolo del contributo ex ante degli istituti di credito agevolato regionali le passività relative alle loro attività di promozione ausiliarie, come risulta dal regolamento delegato 2015/63, disattende la volontà del legislatore dell’Unione e l’obiettivo di alleggerimento dei bilanci pubblici fissato dalla direttiva 2014/59. Infatti, si avrebbe una doppia pressione sui bilanci pubblici, in quanto l’importo da versare sotto forma di contributi ex ante sarebbe prelevato sugli istituti di credito agevolato regionali, come la ricorrente, ma anche indirettamente sulle autorità pubbliche che possiedono tali istituti e, di conseguenza, sui bilanci pubblici.

80      Il SRB e la Commissione contestano l’argomentazione della ricorrente.

81      In via preliminare, occorre ricordare che, come risulta dai precedenti punti da 69 a 77, né il regolamento n. 806/2014 né la direttiva 2014/59 dispensavano, per il periodo di contribuzione 2016, gli istituti di credito agevolato regionali dall’obbligo di versare contributi ex ante, e ciò nonostante il fatto che essi beneficino di una garanzia pubblica.

82      Tale conclusione non è messa in discussione dall’obiettivo di alleggerimento dei bilanci pubblici previsto dalla direttiva 2014/59, sul quale si basa la ricorrente nell’ambito della presente parte.

83      È vero che, come risulta dal considerando 109 della direttiva 2014/59, quest’ultima mira a raggiungere l’obiettivo secondo cui la maggior parte del finanziamento delle procedure di risoluzione degli enti interessati provenga dagli azionisti e dai creditori degli enti soggetti a tali procedure, e quindi dagli enti del settore, e non dai bilanci pubblici.

84      Tuttavia, nella misura in cui un’autorità pubblica è azionista, creditore o garante di un siffatto ente, non è incompatibile con l’obiettivo menzionato al precedente punto 83 il fatto che essa partecipi, in tale qualità, al finanziamento del SRF e contribuisca così a garantire la solidità del sistema di meccanismi di finanziamento della risoluzione dell’Unione.

85      Di conseguenza, tale obiettivo non è in grado di mettere in discussione la constatazione di cui al precedente punto 76.

86      Alla luce di quanto precede, la seconda parte del nono motivo di ricorso deve essere respinta.

3)      Sul terzo motivo di ricorso, vertente sulla violazione del principio di allineamento dei contributi ex ante al profilo di rischio e del principio di parità di trattamento

87      In primo luogo, la ricorrente sostiene che, nella misura in cui non esclude dal calcolo del contributo ex ante degli istituti di credito agevolato regionali le passività relative alle loro attività di promozione ausiliarie, l’articolo 5, paragrafo 1, lettera f), del regolamento delegato 2015/63 viola l’articolo 103, paragrafi 2 e 7, della direttiva 2014/59, che richiede che l’importo del contributo ex ante sia allineato al profilo di rischio degli enti.

88      La ricorrente ritiene che, tenuto conto della logica inerente ai meccanismi di finanziamento della risoluzione, sancita dal considerando 103 della direttiva 2014/59, la probabilità che l’ente sia sottoposto a una procedura di risoluzione potrebbe, in un caso specifico, avere un’importanza preponderante rispetto agli altri parametri che consentono di allineare i contributi ex ante al profilo di rischio, come elencati all’articolo 103, paragrafo 7, di detta direttiva. Pertanto, il regolamento delegato 2015/63, che si basa su detto articolo 103, paragrafo 7, nella misura in cui prevede il metodo di adeguamento dei contributi ex ante al profilo di rischio degli enti, è legittimo solo nella misura in cui incorpora sufficientemente nel metodo di calcolo dei contributi ex ante la probabilità che gli enti interessati siano sottoposti a una procedura di risoluzione.

89      Tuttavia, dal punto di vista di tale probabilità, non vi sarebbe alcuna differenza tra le passività relative alle attività di promozione e quelle relative alle attività di promozione ausiliarie. Da un lato, il Land assicurerebbe, nella sua qualità di garante della ricorrente, la protezione completa di queste due categorie di passività. Dall’altro, a causa della garanzia del Land, un dissesto della ricorrente sarebbe praticamente escluso, il che significherebbe che essa non avrebbe alcuna necessità di ricorrere agli strumenti di risoluzione.

90      In via preliminare, occorre sottolineare che, nel contesto di un potere delegato ai sensi dell’articolo 290 TFUE, la Commissione dispone, nell’ambito dell’esercizio delle competenze ad essa demandate, di un ampio margine di discrezionalità quando è chiamata, in particolare, a effettuare apprezzamenti e valutazioni complesse (v., in tal senso, sentenza dell’11 maggio 2017, Dyson/Commissione, C‑44/16 P, EU:C:2017:357, punto 53 e giurisprudenza ivi citata).

91      Ciò avviene con riferimento alla fissazione dei criteri di correzione dei contributi ex ante al profilo di rischio ai sensi dell’articolo 103, paragrafo 7, della direttiva 2014/59.

92      A questo riguardo, occorre ricordare che la natura specifica di tali contributi consiste, come risulta dai considerando da 105 a 107 della direttiva 2014/59 e dal considerando 41 del regolamento n. 806/2014, nel garantire, in una logica di ordine assicurativo, che il settore finanziario procuri risorse finanziarie sufficienti al SRM affinché esso possa adempiere le sue funzioni, incoraggiando l’adozione, da parte degli enti interessati, di modalità di funzionamento meno rischiose (v., in tal senso, sentenza del 15 luglio 2021, Commissione/Landesbank Baden-Württemberg e CRU, C‑584/20 P e C‑621/20 P, EU:C:2021:601, punto 113).

93      In tale contesto, e come risulta dal considerando 114 della direttiva 2014/59, il legislatore dell’Unione ha incaricato la Commissione di precisare, mediante atto delegato, le modalità per adeguare i contributi degli enti ai meccanismi di finanziamento della risoluzione in proporzione al loro profilo di rischio.

94      Nella stessa ottica, il considerando 107 di detta direttiva precisa che, ai fini di un calcolo equo dei contributi e di un incentivo a operare secondo un modello meno rischioso, è opportuno che i contributi ai meccanismi di finanziamento nazionali tengano conto del grado di credito, di liquidità e di rischio di mercato cui gli enti sono esposti.

95      Da quanto precede si evince che la Commissione doveva elaborare regole di correzione dei contributi ex ante in funzione del profilo di rischio degli enti perseguendo due obiettivi tra loro collegati, vale a dire, da un lato, assicurare che siano presi in considerazione i diversi rischi generati dalle attività degli enti, bancari o più in generale finanziari, e, dall’altro, incoraggiare gli stessi enti ad operare secondo modelli di funzionamento meno rischiosi.

96      Orbene, come risulta dai documenti relativi all’adozione del regolamento delegato 2015/63, in particolare i documenti «JRC technical work supporting Commission second level legislation on risk based contributions to the (single) resolution fund» [Studio tecnico del JRC a supporto della normativa di secondo livello della Commissione sui contributi al Fondo di risoluzione (unico) basati sui rischi] e «Commission Staff Working Document: estimates of the application of the proposed methodology for the calculation of contributions to resolution financing arrangements (Documento di lavoro dei servizi della Commissione: stime dell’applicazione del metodo proposto per il calcolo dei contributi ai dispositivi di finanziamento delle risoluzioni), l’elaborazione di tali regole comportava apprezzamenti e valutazioni complesse da parte della Commissione, nella misura in cui essa doveva esaminare i diversi elementi alla luce dei quali erano state affrontate le varie tipologie di rischio nel settore bancario e finanziario.

97      Alla luce di quanto precede, la Commissione disponeva di un ampio potere discrezionale al fine di adottare, in forza dell’articolo 103, paragrafo 7, della direttiva 2014/59, le norme che precisavano la nozione di correzione dei contributi ex ante in funzione del profilo di rischio.

98      In tali circostanze, per quanto riguarda il metodo di correzione dei contributi annuali di base ai sensi dell’articolo 103, paragrafo 7, della direttiva 2014/59, il sindacato del giudice dell’Unione deve limitarsi ad esaminare se l’esercizio del potere discrezionale concesso alla Commissione non sia viziato da un errore manifesto o da uno sviamento di potere o ancora se quest’ultima non abbia manifestamente oltrepassato i limiti di detto potere (v., in tal senso, sentenza del 21 luglio 2011, Etimine, C‑15/10, EU:C:2011:504, punto 60).

99      Di conseguenza, spetta alla ricorrente dimostrare che l’articolo 5, paragrafo 1, lettera f), del regolamento delegato 2015/63 è inficiato da tali vizi in quanto non esclude le passività connesse alle attività di promozione ausiliarie degli istituti di credito agevolato regionali dal calcolo del contributo ex ante.

100    A tale riguardo, occorre anzitutto ricordare che, per il periodo di contribuzione 2016, né il regolamento n. 806/2014 né la direttiva 2014/59 escludevano, in generale, gli istituti di credito agevolato regionali dall’obbligo di versare contributi ex ante, e ciò anche nel caso di istituti beneficiari di una garanzia pubblica e indipendentemente dalla probabilità della loro risoluzione (v. precedenti punti da 69 a 77).

101    Analogamente, né la direttiva 2014/59 né il regolamento n. 806/2014 impongono alla Commissione di escludere determinate passività di tali enti dal calcolo dei contributi ex ante.

102    Pertanto, ai sensi dell’articolo 70, paragrafo 1, del regolamento n. 806/2014 e dell’articolo 103, paragrafo 2, della direttiva 2014/59, in linea di principio, tutte le passività di detti enti, esclusi i fondi propri e i depositi protetti, devono essere prese in considerazione ai fini del calcolo di tali contributi, fatta salva la correzione di tali contributi in funzione del rischio degli enti.

103    Tale approccio corrisponde alla logica di ordine assicurativo del sistema di contributi ex ante, in cui il settore finanziario nel suo complesso deve procurare al SRM risorse finanziarie sufficienti affinché esso possa adempiere le sue funzioni (sentenza del 15 luglio 2021, Commissione/Landesbank Baden-Württemberg e CRU, C‑584/20 P e C‑621/20 P, EU:C:2021:601, punto 113). In effetti, secondo questa logica, tutti gli enti, compresi quelli con una minore probabilità di risoluzione, beneficiano dei loro contributi ex ante grazie alla stabilità del sistema finanziario garantita dal SRF.

104    In tali circostanze, la ricorrente non può sostenere che la Commissione era obbligata ad escludere dal calcolo del contributo ex ante alcune passività degli istituti di credito agevolato regionali, come quelle relative ad attività di promozione ausiliarie, per il solo motivo che tali istituti avevano una minore probabilità di risoluzione.

105    Ciò è tanto più vero in quanto la ricorrente non ha contestato la possibilità, dal punto di vista giuridico, che un istituto di credito agevolato regionale sia assoggettato a risoluzione e, di conseguenza, ricorra al SRF, nonostante il fatto che benefici di garanzie pubbliche.

106    Inoltre, ai sensi dell’articolo 70, paragrafo 2, del regolamento n. 806/2014, il contributo ex ante non è calcolato sulla base delle sole passività degli enti interessati, ma tale contributo è corretto, in seguito, sulla base del loro profilo di rischio. Pertanto, ai sensi dell’articolo 103, paragrafo 7, della direttiva 2014/59, la Commissione ha il potere di specificare, mediante un atto delegato, le modalità di tale correzione dei contributi ex ante in base al profilo di rischio di detti enti.

107    A tal proposito, l’articolo 103, paragrafo 7, della direttiva 2014/59 stabilisce otto elementi di cui la Commissione deve tenere conto ai fini di tale correzione. Sebbene la «probabilità che l’ente sia assoggettato a risoluzione» e l’«esposizione al rischio dell’ente» rientrino tra tali fattori, per cui la Commissione è tenuta a tenerne conto al momento dell’adozione di un atto delegato come il regolamento delegato 2015/63, tali elementi sono solo due degli otto elementi che la Commissione deve prendere in considerazione al momento di redigere tale atto.

108    Inoltre, nulla nell’articolo 103, paragrafo 7, della direttiva 2014/59 indica che la Commissione sia tenuta ad attribuire un’importanza preponderante a uno o più di detti elementi, come la probabilità che l’ente sia assoggettato a risoluzione.

109    Tale conclusione è confermata dal contesto in cui si inserisce l’articolo 103, paragrafo 7, della direttiva 2014/59.

110    Da un lato, il considerando 105 di detta direttiva afferma che i contributi ex ante sono raccolti dagli operatori del settore finanziario prima di qualsiasi operazione di risoluzione e indipendentemente da essa. Dall’altro, gli strumenti di risoluzione possono essere applicati esclusivamente alle entità in dissesto o a rischio di dissesto e solo quando ciò risulta necessario per perseguire l’obiettivo di stabilità finanziaria nell’interesse pubblico. La normativa non stabilisce quindi alcun nesso automatico tra il versamento del contributo ex ante dell’ente interessato e la risoluzione di quest’ultimo, poiché è unicamente la salvaguardia dell’interesse pubblico, e non l’interesse individuale di un ente, ad essere il fattore decisivo per l’utilizzo del SRF (sentenza del 20 gennaio 2021, ABLV Bank/CRU, T‑758/18, EU:T:2021:28, punto 70). Ne consegue che la probabilità di risoluzione di un ente non è l’unico elemento che deve essere preso in considerazione nel calcolo del suo contributo ex ante.

111    Ciò è tanto più vero in quanto l’esclusione delle passività relative alle attività di promozione dal calcolo dei contributi ex ante, prevista dall’articolo 5, paragrafo 1, lettera f), del regolamento delegato 2015/63, non è giustificata dal fatto che gli istituti di credito agevolato che detengono tali passività avrebbero una minore probabilità di risoluzione. Infatti, come risulta dal considerando 13 di tale regolamento delegato, l’esclusione di dette passività si basa sul fatto che i prestiti agevolati perseguono un obiettivo di politica pubblica, sono concessi su base non concorrenziale e senza scopo di lucro e sono parzialmente garantiti, direttamente o indirettamente, dall’amministrazione centrale o regionale o dall’ente locale di uno Stato membro. Pertanto, tale esclusione si basa sulle caratteristiche specifiche di una determinata categoria di attività, piuttosto che sul profilo di rischio complessivo degli istituti di credito agevolato che svolgono tali attività, fermo restando che tali istituti non hanno necessariamente lo stesso profilo di rischio per il solo fatto di svolgere, tra le altre, attività di promozione.

112    Alla luce di quanto precede, la ricorrente non ha dimostrato che l’articolo 5, paragrafo 1, lettera f), del regolamento delegato 2015/63 fosse viziato da un errore manifesto o da uno sviamento di potere o che avesse manifestamente oltrepassato i limiti del potere discrezionale della Commissione per il fatto di non escludere dal calcolo del loro contributo ex ante le passività relative alle attività di promozione ausiliarie degli istituti di credito agevolato regionali.

113    In secondo luogo, la ricorrente sostiene che l’articolo 5, paragrafo 1, lettera f), del regolamento delegato 2015/63 viola il principio della parità di trattamento, mentre l’articolo 103 della direttiva 2014/59 impone la parità di trattamento tra istituti di credito con lo stesso profilo di rischio.

114    Sotto un primo profilo, l’articolo 5, paragrafo 1, lettera f), del regolamento delegato 2015/63 introdurrebbe una differenza di trattamento ingiustificata tra le passività relative alle attività di promozione ausiliarie e quelle relative alle attività di promozione. A tal proposito, dal considerando 13 del suddetto regolamento delegato risulterebbe che il trattamento privilegiato delle passività degli istituti di credito destinate al rifinanziamento di determinati prestiti è motivato dal fatto che tali prestiti sono garantiti, direttamente o indirettamente, dall’amministrazione centrale o regionale o dall’ente locale in questione. Orbene, la garanzia di operatività di cui beneficia la ricorrente – e quindi la probabilità «estremamente bassa» della sua risoluzione – non dipenderebbe affatto dalla questione se le passività della ricorrente corrispondano a crediti connessi alla sua attività di promozione o alle sue attività di promozione ausiliarie. La differenza di trattamento non sarebbe giustificata neppure dal punto di vista della natura di tali attività, poiché le attività di promozione sono economicamente indissociabili dalle attività di promozione ausiliarie.

115    Sotto un secondo profilo, l’articolo 5, paragrafo 1, lettera f), del regolamento delegato 2015/63, in combinato disposto con l’articolo 5, paragrafo 1, lettera b), di tale regolamento delegato, comporterebbe una differenza di trattamento ingiustificata tra le passività relative alle attività di promozione ausiliarie e le passività derivanti da passività verso controparti con le quali un ente ha creato un sistema di tutela istituzionale (in prosieguo: l’«IPS»), passività escluse dal calcolo dei contributi ex ante ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 1, lettera b), di detto regolamento delegato. Infatti, la ricorrente beneficerebbe, per quanto riguarda i mezzi utilizzati per le sue attività di promozione ausiliarie, di un meccanismo di tutela indipendente dal SRF, vale a dire la garanzia del Land, che sarebbe comparabile alla garanzia fornita da un IPS. 

116    Sotto un terzo profilo, gli istituti di credito agevolato regionali sarebbero trattati in modo diverso dagli istituti di credito agevolato nazionali, che non sarebbero considerati istituti di credito ai sensi del regolamento n. 575/2013 e sarebbero pertanto esentati dall’obbligo di versare contributi ex ante, anche se gli istituti di credito agevolato regionali, come gli istituti di credito agevolato nazionali, svolgerebbero compiti speciali di finanziamento nell’interesse pubblico e disporrebbero di una garanzia di operatività.

117    A tal proposito, va ricordato che il principio della parità di trattamento, in quanto principio generale del diritto dell’Unione, impone che situazioni analoghe non siano trattate in maniera diversa e che situazioni diverse non siano trattate in maniera uguale, a meno che tale trattamento non sia obiettivamente giustificato (sentenza del 3 febbraio 2021, Fussl Modestraße Mayr, C‑555/19, EU:C:2021:89, punto 95).

118    Poiché la ricorrente ha invocato la violazione del principio della parità di trattamento, incombe ad essa identificare con precisione le situazioni analoghe che ritiene siano state trattate in maniera diversa o le situazioni diverse che ritiene siano state trattate in maniera identica [sentenza del 12 aprile 2013, Du Pont de Nemours (Francia) e a./Commissione, T‑31/07, non pubblicata, EU:T:2013:167, punto 311].

119    Secondo una giurisprudenza costante, la comparabilità di tali situazioni è valutata alla luce di tutti gli elementi che le caratterizzano. Tali elementi devono, in particolare, essere determinati e valutati alla luce dell’oggetto e dello scopo dell’atto che stabilisce la distinzione di cui trattasi. Devono, inoltre, essere presi in considerazione i principi e gli obiettivi del settore cui tale atto si riferisce (v. sentenza del 3 febbraio 2021, Fussl Modestraße Mayr,C‑555/19, EU:C:2021:89, punto 99 e giurisprudenza ivi citata).

120    Per quanto riguarda l’oggetto e lo scopo della direttiva 2014/59, del regolamento n. 806/2014 e del regolamento delegato 2015/63, occorre ricordare che tali atti rientrano nel settore del SRM, la cui istituzione mira, conformemente al considerando 12 del regolamento n. 806/2014, a garantire un approccio neutro per il trattamento degli enti in dissesto, a rafforzare la stabilità degli enti negli Stati membri partecipanti e a impedire a eventuali crisi di produrre ricadute negli Stati membri che non partecipano a tale meccanismo, agevolando così il funzionamento del mercato interno nel suo complesso.

121    Al fine di assicurare un finanziamento delle attività del SRM, la direttiva 2014/59, il regolamento n. 806/2014 e il regolamento delegato 2015/63 hanno istituito i contributi ex ante la cui natura specifica consiste, come risulta dai considerando da 105 a 107 di tale direttiva e dal considerando 41 di tale regolamento, nel garantire, in una logica di ordine assicurativo, che il settore finanziario procuri risorse finanziarie sufficienti al SRM affinché quest’ultimo possa adempiere le sue funzioni, e nell’incoraggiare gli enti ad adottare modalità di funzionamento meno rischiose (v., in tal senso, sentenza del 15 luglio 2021, Commissione/Landesbank Baden-Württemberg e CRU, C‑584/20 P e C‑621/20 P, EU:C:2021:601, punto 113).

122    In tale contesto, l’esclusione di cui all’articolo 5, paragrafo 1, lettera f), del regolamento delegato 2015/63 è motivata, come risulta dal considerando 13 di tale regolamento delegato, dal fatto che i prestiti agevolati perseguono un obiettivo di politica pubblica, sono concessi su base non concorrenziale e senza scopo di lucro e sono in parte garantiti, direttamente o indirettamente, dall’amministrazione centrale o regionale o dall’autorità locale di uno Stato membro.

123    Per quanto riguarda la prima censura, essa deve essere intesa nel senso che la ricorrente afferma, in sostanza, che le attività di promozione ausiliarie sono paragonabili alle attività di promozione, cosicché le passività di un istituto di credito agevolato regionale che svolge le due categorie di attività avrebbero dovuto essere escluse dal calcolo del suo contributo ex ante non solo fino a concorrenza dell’importo corrispondente alle attività di promozione, ma a concorrenza dell’importo corrispondente a entrambe le categorie di attività.

124    A tal riguardo, risulta anzitutto dal precedente punto 60 che le attività di promozione ausiliarie sono svolte sul mercato dei capitali aperto e a scopo di lucro, che possono essere svolte da istituti diversi dagli istituti di credito agevolato regionali e che sono esercitate in concorrenza con gli altri enti. Per contro, le attività di promozione sono svolte sulla base di un obbligo giuridico di sostenere l’amministrazione centrale o regionale di uno Stato membro nell’esercizio delle sue funzioni di interesse pubblico.

125    Inoltre, tenuto conto delle constatazioni effettuate ai precedenti punti 62 e 124 e contrariamente a quanto suggerito dalla ricorrente, il fatto che queste due categorie di attività siano complementari dal punto di vista economico non significa che siano comparabili.

126    Infine, la circostanza citata dalla ricorrente secondo cui la garanzia del Land ad essa concessa copre, nel suo caso individuale, tutte le sue attività, che si tratti di attività di promozione o di attività di promozione ausiliarie, è irrilevante ai fini della valutazione della comparabilità di queste due categorie di attività alla luce dell’obiettivo perseguito dall’articolo 5, paragrafo 1, lettera f), del regolamento delegato 2015/63. Da un lato, come risulta chiaramente dal precedente punto 122, la finalità di tale disposizione non era quella di escludere dal calcolo dei contributi ex ante tutte le passività degli istituti di credito agevolato regionali che beneficiano di garanzie come quelle di cui gode la ricorrente. Dall’altro lato, non è stato dimostrato che le garanzie pubbliche che, di norma, vanno a beneficio delle attività di promozione degli istituti di credito agevolato regionali si estendano anche, nel caso di tutti questi istituti, alle attività di promozione ausiliarie di questi ultimi. A questo proposito, la ricorrente non ha contestato, in particolare, l’argomento della Commissione secondo cui esistono situazioni in cui le attività di promozione ausiliarie di taluni istituti di credito agevolato regionali non erano coperte da alcuna garanzia statale o garanzia equivalente.

127    In tali circostanze, le attività di promozione ausiliarie non possono essere considerate comparabili alle attività di promozione. Di conseguenza, non è stato dimostrato che esse debbano essere trattate allo stesso modo quando si tratta di escludere le passività legate a tali attività ai fini del calcolo dei contributi ex ante.

128    Per quanto riguarda la seconda censura, la ricorrente sostiene erroneamente che, alla luce dello scopo specifico perseguito dall’articolo 5, paragrafo 1, lettera b), del regolamento delegato 2015/63, le passività connesse alle attività di promozione ausiliarie sono comparabili alle passività connesse agli obblighi verso controparti con le quali l’ente interessato ha istituito un IPS. Infatti, conformemente al considerando 8 di tale regolamento delegato, l’esclusione delle passività connesse agli IPS deriva dalla volontà di evitare il doppio conteggio di talune passività al momento della determinazione del contributo ex ante degli enti che sono membri del medesimo IPS o sono affiliati permanentemente a un organismo centrale. Orbene, la ricorrente non ha sostenuto che l’inclusione delle passività connesse alle attività di promozione ausiliarie nel calcolo del suo contributo ex ante costituisse un doppio conteggio di tali passività.

129    Quanto alla terza censura, relativa al fatto che gli istituti di credito agevolato regionali sarebbero trattati diversamente dagli istituti di credito agevolato nazionali per quanto riguarda l’obbligo di versare i contributi ex ante, occorre rilevare quanto segue.

130    Anzitutto, tale differenza di trattamento risulta dalle disposizioni degli atti legislativi menzionate ai precedenti punti da 70 a 73. Infatti, come spiegato in tali punti, è l’articolo 2, paragrafo 5, punto 6, della direttiva 2013/36, nella versione applicabile prima della sua modifica ad opera della direttiva 2019/878, che escludeva nominativamente la KfW dall’ambito di applicazione della direttiva 2013/36 e, di conseguenza, dal regime generale del versamento dei contributi ex ante. Tuttavia, la ricorrente non ha contestato la validità di tale disposizione o delle altre disposizioni di cui ai precedenti punti da 70 a 73.

131    Per contro, l’articolo 5, paragrafo 1, lettera f), del regolamento delegato 2015/63, la cui illegittimità è dedotta dal presente motivo di ricorso, si applica a tutti gli istituti di credito agevolato, ai sensi dell’articolo 3, punto 27, del regolamento delegato 2015/63, che rientrano nell’ambito di applicazione soggettivo del regime generale di pagamento dei contributi ex ante. Detta disposizione non stabilisce quindi alcuna differenza di trattamento tra tali istituti in base al fatto che essi siano creati da un’amministrazione centrale o regionale di uno Stato membro.

132    Inoltre, come constatato al precedente punto 77, né l’articolo 103, paragrafo 7, della direttiva 2014/59, né alcuna altra disposizione di tale direttiva o del regolamento n. 806/2014 autorizza la Commissione a dispensare interamente, in un atto delegato, taluni enti, quali gli istituti di credito agevolato regionali o nazionali, dall’obbligo di versare contributi ex ante.

133    In tali circostanze, la legittimità dell’articolo 5, paragrafo 1, lettera f), del regolamento delegato 2015/63 non può essere inficiata per il solo motivo che il legislatore dell’Unione aveva deciso di sottrarre, a titolo individuale, la KfW, designata nominativamente all’articolo 2, paragrafo 5, punto 6, della direttiva 2013/36, nella versione applicabile prima della sua modifica ad opera della direttiva 2019/878, dal regime generale di versamento dei contributi ex ante.

134    In terzo luogo, la ricorrente ritiene, per quanto riguarda il regolamento di esecuzione 2015/81, che il metodo di calcolo previsto da tale regolamento e applicato nella decisione impugnata violi il principio di proporzionalità e generi una distorsione tra le strutture del settore bancario degli Stati membri, in quanto tale metodo comporta sovvenzioni incrociate delle banche commerciali da parte del settore degli istituti di credito agevolato. Pertanto, tale metodo creerebbe distorsioni tra le strutture del settore bancario degli Stati membri, in violazione dell’articolo 70, paragrafo 2, primo comma, lettera b), del regolamento n. 806/2014.

135    A tal proposito, occorre ricordare che il principio di proporzionalità, che fa parte dei principi generali del diritto dell’Unione, richiede che gli atti delle istituzioni dell’Unione siano idonei a realizzare i legittimi obiettivi perseguiti dalla normativa di cui trattasi e non superino i limiti di quanto è necessario per il loro conseguimento, fermo restando che, qualora sia possibile una scelta tra più misure appropriate, si deve ricorrere alla meno restrittiva e che gli inconvenienti causati non devono essere sproporzionati rispetto agli scopi perseguiti (v. sentenza del 4 maggio 2016, Philip Morris Brands e a., C‑547/14, EU:C:2016:325, punto 165, e del 20 gennaio 2021, ABLV Bank/CRU, T‑758/18, EU:T:2021:28, punto 142; v. altresì, in tal senso, sentenza dell’8 giugno 2010, Vodafone e a., C‑58/08, EU:C:2010:321, punto 51).

136    Orbene, la ricorrente non ha presentato alcun elemento volto a dimostrare che l’inclusione delle passività connesse alle attività di promozione ausiliarie nel calcolo dei contributi ex ante sarebbe inappropriata rispetto agli obiettivi che il legislatore dell’Unione e la Commissione intendono perseguire, come indicati ai precedenti punti da 120 a 122.

137    Parimenti, la ricorrente non ha dedotto alcun argomento diretto a dimostrare che l’inclusione di tali passività nel calcolo dei contributi ex ante eccedesse quanto necessario per conseguire gli obiettivi enunciati ai precedenti punti da 120 a 122 o comportasse inconvenienti sproporzionati rispetto a detti obiettivi.

138    Per quanto riguarda l’unico argomento concreto invocato dalla ricorrente nell’ambito della presente censura, vale a dire il fatto che l’inclusione di tali passività nel calcolo dei contributi ex ante comporta, a suo avviso, «sovvenzioni incrociate» delle banche commerciali da parte del settore degli istituti di credito agevolato, la ricorrente non ha sufficientemente spiegato le ragioni per le quali una siffatta inclusione non soddisfacesse i criteri enunciati al precedente punto 135. Inoltre, e in ogni caso, come già menzionato al precedente punto 124, le attività di promozione ausiliarie sono svolte sul mercato dei capitali aperto a scopo di lucro, cosicché l’eventuale esclusione delle passività connesse a tali attività dal calcolo dei contributi ex ante rischierebbe di condurre al risultato contrario a quello previsto dalla ricorrente, vale a dire la creazione di distorsioni tra diversi enti attivi su un siffatto mercato.

139    Dall’insieme di tali considerazioni risulta che occorre respingere la terza parte del nono motivo di ricorso e, con essa, tale motivo nel suo insieme.

2.      Sul decimo motivo di ricorso, vertente sulle eccezioni di illegittimità dellarticolo 6, paragrafo 5, primo comma, lettera b), e dellallegato I, sotto il titolo «Fase 2», del regolamento delegato 2015/63

140    Nel decimo motivo di ricorso, la ricorrente sostiene che «il metodo di calcolo previsto dal regolamento delegato (...) 2015/63» viola il regolamento n. 806/2014, la direttiva 2014/59 e il principio della parità di trattamento.

141    A tale riguardo, occorre precisare che, sebbene la ricorrente faccia valere, in termini generali, che è il metodo di calcolo previsto dal regolamento delegato 2015/63 a violare, in quanto tale, le norme giuridiche di rango superiore da essa invocate e precisi che la sua argomentazione relativa all’articolo 6, paragrafo 5, primo comma, lettera b), e all’allegato I, sotto il titolo «Fase 2», di tale regolamento delegato è sviluppata solo a titolo esemplificativo, le sue memorie non contengono considerazioni su aspetti del metodo di calcolo diversi da quelli previsti da tali disposizioni.

142    In tali circostanze, occorre limitare l’esame del presente motivo di ricorso all’asserita illegittimità dell’articolo 6, paragrafo 5, primo comma, lettera b), e dell’allegato I, sotto il titolo «Fase 2», del suddetto regolamento delegato.

143    In primo luogo, la ricorrente sostiene che il fatto che la garanzia pubblica di cui essa beneficia non sia presa in considerazione nell’ambito della categoria di rischio intitolata «altri indicatori di rischio stabiliti dall’autorità di risoluzione», prevista all’articolo 6, paragrafo 5, del regolamento delegato 2015/63, viola il principio di parità di trattamento nonché il regolamento n. 806/2014 e la direttiva 2014/59, poiché tali atti impongono un allineamento del calcolo dei contributi ex ante al profilo di rischio degli enti. Sarebbe in particolare il sotto-indicatore di rischio «appartenenza a un sistema di tutela istituzionale», previsto all’articolo 6, paragrafo 5, primo comma, lettera b), del regolamento delegato 2015/63, che avrebbe dovuto tenere conto delle garanzie pubbliche, come quella di cui beneficia la ricorrente, che sarebbero potenzialmente più rilevanti ai fini della valutazione del profilo di rischio degli enti rispetto all’appartenenza a un IPS.

144    In secondo luogo, ad avviso della ricorrente, il meccanismo di assegnazione degli enti agli intervalli, stabilito all’allegato I, sotto il titolo «Fase 2», del regolamento delegato 2015/63, viola la direttiva 2014/59, il principio di allineamento dei contributi ex ante al profilo di rischio e il principio della parità di trattamento. Da un lato, tale attribuzione sarebbe effettuata sulla base di un confronto del profilo di rischio di tutti gli enti degli Stati membri partecipanti, il che potrebbe condurre a risultati manifestamente ingiusti. Dall’altro lato, poiché il metodo previsto dall’allegato I, sotto il titolo «Fase 2», di detto regolamento delegato consiste nell’assegnare, per quanto possibile, lo stesso numero di enti a ciascun intervallo, esso potrebbe comportare che enti che presentano indicatori di rischio grezzi simili siano trattati in modo diverso ed enti che presentino indicatori diversi siano trattati in modo identico.

145    Infatti, a titolo di esempio, dall’allegato II della decisione impugnata risulterebbe che, nell’ambito del sotto-indicatore di rischio «attività ponderate per il rischio del mercato, divise per le attività totali» per quanto riguarda gli enti tedeschi, gli intervalli da 1 a 15 sarebbero occupati da 646 enti che presentano un valore dello 0% e all’ente avente il profilo di rischio più elevato per tale indicatore, con un valore di circa il 1 121,1%, sarebbe assegnato all’intervallo 18, ossia solo un intervallo superiore a quello della ricorrente, che con il valore di 0,05% è assegnata all’intervallo 17. Di conseguenza, istituti con profili di rischio completamente diversi si troverebbero classificati nello stesso intervallo.

146    Il SRB sostiene che il decimo motivo di ricorso deve essere respinto in quanto irricevibile nel suo insieme, poiché avrebbe dovuto essere dedotto sin dalla presentazione del ricorso nel 2016. Esso sarebbe, in ogni caso, infondato.

147    A tale riguardo, occorre rammentare che, ai sensi dell’articolo 84, paragrafo 1, del regolamento di procedura, è vietata la deduzione di motivi nuovi in corso di causa, a meno che essi si basino su elementi di diritto e di fatto emersi durante il procedimento. Ciò nondimeno, un motivo o un argomento che costituisca un’estensione di un motivo precedentemente dedotto, direttamente o implicitamente, nell’atto introduttivo del giudizio e che sia strettamente connesso con questo va considerato ricevibile (sentenza dell’11 luglio 2013, Ziegler/Commissione, C‑439/11, EU:T:2013:513, punto 46).

148    Inoltre, conformemente all’articolo 86, paragrafo 1, del regolamento di procedura, quando un atto di cui si chiede l’annullamento è sostituito o modificato da un altro atto avente il medesimo oggetto, il ricorrente può adattare il ricorso per tener conto di questo elemento nuovo.

149    Inoltre, gli articoli 84 e 86 del regolamento di procedura devono essere interpretati in modo restrittivo, posto che le norme di procedura sono imperative (v., in tal senso, sentenze del 26 marzo 2009, SELEX Sistemi Integrati/Commissione, C‑113/07 P, EU:C:2009:191, punto 48, e del 20 settembre 2018, Spagna/Commissione, C‑114/17 P, EU:C:2018:753, punto 54).

150    Nel caso di specie, la ricorrente ha dedotto l’eccezione di illegittimità nei confronti dell’articolo 6, paragrafo 5, primo comma, lettera b), e dell’allegato I, sotto il titolo «Fase 2», del regolamento delegato 2015/63 solo nella memoria di adattamento.

151    Infatti, l’atto introduttivo del giudizio non contiene alcun argomento che possa essere considerato come avente un nesso, anche implicito, con la legittimità delle disposizioni menzionate al precedente punto 150. È vero che il ricorso contiene un argomento vertente sull’appartenenza degli enti a un IPS, ma quest’ultimo si riferisce all’esclusione di talune passività dal calcolo dei contributi ex ante conformemente all’articolo 5 del regolamento delegato 2015/63, e non alla correzione di tali contributi in funzione del profilo di rischio degli enti, ai sensi degli articoli da 6 a 9 di tale medesimo regolamento delegato. Pertanto, nulla consente di concludere che la presente eccezione di illegittimità costituisca l’ampliamento di un motivo già dedotto nell’atto introduttivo ai sensi della giurisprudenza di cui al precedente punto 147.

152    Inoltre, la decisione impugnata si basa sulle disposizioni di diritto in vigore al momento dell’adozione delle decisioni iniziali, il che vale in particolare per l’articolo 6, paragrafo 5, primo comma, lettera b), e per l’allegato I, sotto il titolo «Fase 2», del regolamento delegato 2015/63. A questo proposito, nulla indica che la ricorrente non disponesse, già nella fase del ricorso, di tutti gli elementi su cui si è basata nella memoria di adattamento per contestare la validità di tali disposizioni.

153    Su tale punto, occorre precisare che la circostanza, contestata dalla ricorrente, che l’assegnazione degli enti agli intervalli sia effettuata sulla base dei valori dell’indicatore di rischio grezzo di tutti gli enti per i quali tale indicatore è calcolato deriva direttamente dall’allegato I, sotto il titolo «Fase 2», del regolamento delegato 2015/63.

154    Lo stesso vale per il calcolo del numero degli intervalli all’interno di un determinato indicatore di rischio e per il numero di enti assegnati a ciascun intervallo, fermo restando che, secondo l’allegato I, sotto il titolo «Fase 2», punto 3, del regolamento delegato 2015/63, il SRB assegna, in linea di principio, lo stesso numero di enti ad ogni intervallo, iniziando con l’assegnare al primo intervallo gli enti il cui indicatore grezzo presenta i valori più bassi.

155    Orbene, la ricorrente mette in discussione l’allegato I, sotto il titolo «Fase 2», del regolamento delegato 2015/63, proprio nella parte in cui prevede l’assegnazione dello stesso numero di enti ad ogni intervallo.

156    Alla luce di quanto precede, la presente eccezione di illegittimità non è fondata su alcun elemento di diritto o di fatto emerso nel corso del procedimento, ai sensi dell’articolo 84 del regolamento di procedura. Parimenti, essa non è fondata su un elemento di cui la ricorrente poteva validamente tener conto, per la prima volta, nell’ambito dell’adattamento del suo ricorso ai sensi dell’articolo 86, paragrafo 1, del regolamento di procedura.

157    Pertanto, la presente eccezione di illegittimità deve essere respinta in quanto irricevibile per tardività.

B.      Sui motivi di ricorso relativi alla legittimità della decisione impugnata

1.      Sul secondo e sul terzo motivo di ricorso, vertenti sulla violazione, da parte della decisione impugnata, dellarticolo 41 della Carta e dellobbligo di motivazione a causa dellassenza di base giuridica per la sostituzione, con effetto retroattivo, delle decisioni iniziali

158    La ricorrente sostiene, nell’ambito del suo secondo motivo di ricorso, che la decisione impugnata, poiché sostituisce, con effetto retroattivo, le decisioni iniziali, viola l’articolo 41 della Carta, in combinato disposto con l’articolo 4 del codice europeo di buona condotta amministrativa, il principio dello Stato di diritto e il principio di buona amministrazione, in quanto non esisteva una base giuridica per adottare la decisione impugnata con effetto retroattivo. A tal proposito, né l’articolo 70, paragrafo 1, del regolamento n. 806/2014 né l’articolo 17, paragrafo 4, del regolamento delegato 2015/63 costituirebbero una siffatta base giuridica.

159    In ogni caso, non esisterebbe alcuna giustificazione obiettiva per la sostituzione delle decisioni iniziali con effetto retroattivo. In particolare, non esisterebbe alcun rischio accertato per cui l’assenza di un tale effetto comprometta l’obiettivo di raggiungere il livello-obiettivo finale. A tale riguardo, un’eventuale carenza di finanziamento del SRB potrebbe essere compensata da contributi ex ante più elevati nel corso degli anni successivi o da un prolungamento della fase iniziale ai sensi dell’articolo 69, paragrafo 4, del regolamento n. 806/2014. Peraltro, l’assenza di carattere retroattivo della decisione impugnata non procurerebbe alla ricorrente un vantaggio concorrenziale sleale rispetto agli altri enti, dato che essa, in quanto istituto di credito agevolato, non sarebbe in concorrenza con tali altri enti. Essa non avrebbe neppure beneficiato di un vantaggio sleale derivante dal fatto che il proprio contributo ex ante per il periodo di contribuzione 2016 sarebbe esigibile più tardi di quello degli altri enti, poiché essa aveva, in ogni caso, già versato tale contributo nel 2016.

160    Inoltre, con il suo terzo motivo, la ricorrente fa valere che la decisione impugnata viola l’obbligo di motivazione prescritto dall’articolo 296, secondo comma, TFUE e dall’articolo 41, paragrafo 2, lettera c), della Carta, in quanto non menziona la base giuridica sulla quale il SRB si è basato per adottare la decisione impugnata con effetto retroattivo.

161    Il SRB contesta l’argomentazione della ricorrente.

162    La decisione impugnata è stata adottata il 27 aprile 2022 e, conformemente a quanto previsto dall’articolo 4 del suo dispositivo, essa è entrata in vigore il 15 aprile 2016, ossia al momento dell’entrata in vigore della prima delle decisioni iniziali.

163    Ai considerando da 177 a 184 della decisione impugnata, il SRB ha esposto le ragioni per le quali aveva fissato gli effetti nel tempo di tale decisione nel modo descritto al precedente punto 162. In particolare, ha dichiarato di aver agito in tal modo per mantenere il titolo giuridico in base al quale il contributo ex ante della ricorrente per il 2016 era stato riscosso nel 2016 e per preservare la validità del pagamento di tale contributo da parte della ricorrente.

164    Secondo la giurisprudenza, il principio della certezza del diritto osta a che l’efficacia nel tempo di un atto dell’Unione decorra da una data anteriore alla sua adozione, salvo laddove, a titolo eccezionale, lo richieda lo scopo da raggiungere e fatto salvo il legittimo affidamento degli interessati (v., in tal senso, sentenze del 13 novembre 1990, Fedesa e a., C‑331/88, EU:C:1990:391, punto 45, e del 5 settembre 2014, Éditions Odile Jacob/Commissione, T‑471/11, EU:T:2014:739, punto 102 e giurisprudenza ivi citata).

165    Da tale giurisprudenza discende che, quando le condizioni da quest’ultima menzionate sono soddisfatte, il potere delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione di adottare un atto con effetto retroattivo deriva dai principi generali del diritto dell’Unione, senza che esso sia subordinato all’esistenza di una base giuridica esplicita nella normativa di cui trattasi.

166    In tali circostanze, contrariamente a quanto sostiene la ricorrente con il suo terzo motivo, il fatto che la decisione impugnata non menzioni una disposizione esplicita della normativa di cui trattasi che conferisca al SRB un siffatto potere non può costituire una violazione dell’obbligo di motivazione.

167    Inoltre, senza che sia necessario esaminare se la decisione impugnata abbia una vera e propria efficacia retroattiva, come sostenuto dalla ricorrente con il suo secondo motivo, occorre rilevare che le condizioni menzionate al precedente punto 164 sono, in ogni caso, soddisfatte nel caso di specie.

168    Infatti, da un lato, la ricorrente non afferma che il carattere retroattivo della decisione impugnata violi il principio di tutela del legittimo affidamento. Del resto, nulla indica che il legittimo affidamento della ricorrente o quello di terzi non sia stato debitamente rispettato nelle circostanze del caso di specie.

169    Dall’altro lato, per quanto riguarda la questione se gli scopi da raggiungere con la decisione impugnata richiedessero che questa entrasse in vigore a una data anteriore rispetto alla data della sua adozione, occorre tener conto del contesto nel quale tale decisione è stata adottata.

170    Come risulta dai considerando 19, 20 e 183 della decisione impugnata, quest’ultima è stata adottata al fine di rimediare al difetto di motivazione delle decisioni iniziali, constatato dal SRB a seguito delle sentenze del 28 novembre 2019, Hypo Vorarlberg Bank/SRB (T‑377/16, T‑645/16 e T‑809/16, EU:T:2019:823), e del 28 novembre 2019, Portigon/SRB (T‑365/16, EU:T:2019:824), senza che tale decisione o tali sentenze abbiano modificato la portata dell’obbligo della ricorrente di versare un contributo ex ante per il periodo di contribuzione 2016, quale stabilito dalle decisioni iniziali e quale sussisteva per tale periodo di contribuzione.

171    Infatti, il calcolo del contributo ex ante della ricorrente per detto periodo di contribuzione nonché l’importo di tale contributo erano gli stessi sia nella seconda delle decisioni iniziali sia nella decisione impugnata. A tale riguardo, il SRB ha rilevato, in particolare, al considerando 22 della decisione impugnata, che quest’ultima era «basata sui dati raccolti, sulle ipotesi formulate, sulle fasi preparatorie intraprese e sulla metodologia applicata nell’ambito del procedimento del 2016 che ha portato all’adozione delle [decisioni iniziali]». Pertanto, l’unico elemento nuovo introdotto dalla decisione impugnata era una motivazione più ampia del calcolo del contributo ex ante della ricorrente per il 2016.

172    In tali circostanze particolari, se il SRB, nell’adottare la decisione impugnata non le avesse conferito effetti a decorrere dalla data di efficacia della prima delle decisioni iniziali, la decisione impugnata non avrebbe potuto esplicare i suoi effetti nel periodo compreso tra il 15 aprile 2016 e il 27 aprile 2022, periodo nel corso del quale la ricorrente sarebbe stata dispensata dal suo obbligo di versare un contributo ex ante per il periodo di contribuzione 2016, mentre era soggetta a tale obbligo in forza dell’articolo 2, dell’articolo 67, paragrafo 4, e degli articoli 69 e 70 del regolamento n. 806/2014. Analogamente, durante tale periodo, il SRF sarebbe stato privato, in violazione delle medesime disposizioni, dei fondi provenienti dai contributi ex ante della ricorrente, il che avrebbe pregiudicato l’attuazione della direttiva 2014/59, del regolamento n. 806/2014 e del regolamento delegato 2015/63 (v., per analogia, sentenza del 15 luglio 2021, Commissione/Landesbank Baden-Württemberg e CRU, C‑584/20 P e C‑621/20 P, EU:C:2021:601, punti 176 e 177).

173    Di conseguenza, il fatto di adottare la decisione impugnata con effetto a decorrere dal 15 aprile 2016 mirava a garantire la concomitanza tra l’applicabilità della decisione impugnata e il momento d’insorgenza dell’obbligo della ricorrente di versare un contributo ex ante per il 2016 e, quindi, ad evitare un risultato contrario alla normativa applicabile. Orbene, il conseguimento di un siffatto obiettivo richiedeva che tale decisione entrasse in vigore a una data anteriore a quella della sua adozione.

174    Alla luce di quanto precede, occorre respingere il secondo e il terzo motivo di ricorso in quanto infondati.

2.      Sul quarto motivo di ricorso, vertente su uninsufficiente motivazione della decisione impugnata per quanto riguarda il calcolo del contributo ex ante della ricorrente

175    La ricorrente sostiene che la decisione impugnata non è sufficientemente motivata per quanto riguarda il calcolo del suo contributo ex ante e viola pertanto l’articolo 296, secondo comma, TFUE.

176    Il quarto motivo di ricorso si compone, in sostanza, di tre parti, relative, la prima, all’assenza di motivazione individuale della decisione impugnata, la seconda, alla mancata comunicazione dei dati individuali degli altri enti e, la terza, all’insufficienza di motivazione per quanto riguarda la costituzione degli intervalli.

a)      Osservazioni preliminari

177    L’articolo 296, secondo comma, TFUE dispone che gli atti giuridici sono motivati. Analogamente, il diritto ad una buona amministrazione, sancito dall’articolo 41 della Carta, prevede l’obbligo, per le istituzioni, gli organi e gli organismi dell’Unione, di motivare le loro decisioni.

178    La motivazione di una decisione di un’istituzione, di un organo o di un organismo dell’Unione riveste un’importanza particolare in quanto consente all’interessato di decidere con piena cognizione di causa se intende ricorrere contro tale decisione e consente al giudice competente di esercitare il suo controllo, e costituisce quindi una delle condizioni di efficacia del controllo giurisdizionale garantito dall’articolo 47 della Carta (v. sentenza del 15 luglio 2021, Commissione/Landesbank Baden-Württemberg e CRU, C‑584/20 P e C‑621/20 P, EU:C:2021:601, punto 103 e giurisprudenza ivi citata).

179    Una siffatta motivazione dev’essere adeguata alla natura dell’atto di cui trattasi e al contesto nel quale esso è stato adottato. A tale riguardo, la motivazione non deve necessariamente specificare tutti gli elementi di fatto e di diritto pertinenti, in quanto l’adeguatezza della motivazione dev’essere valutata alla luce non solo del suo tenore, ma anche del suo contesto e del complesso delle norme giuridiche che disciplinano la materia di cui trattasi e, in particolare, in funzione dell’interesse che i destinatari dell’atto possono avere a ricevere spiegazioni. Di conseguenza, un atto che arreca pregiudizio è sufficientemente motivato quando è stato emanato in un contesto noto all’interessato, che gli consente di comprendere la portata del provvedimento adottato nei suoi confronti (v., in tal senso, sentenza del 15 luglio 2021, Commissione/Landesbank Baden-Württemberg e CRU, C‑584/20 P e C‑621/20 P, EU:C:2021:601, punto 104 e giurisprudenza ivi citata).

180    Al fine di esaminare se tale motivazione sia adeguata per quanto riguarda una decisione che fissa i contributi ex ante, in primo luogo, occorre ricordare che dalla giurisprudenza della Corte non si può dedurre che la motivazione di qualsiasi decisione di un’istituzione, di un organo o di un organismo dell’Unione che ponga a carico di un operatore privato il pagamento di una somma di denaro debba necessariamente comprendere tutti gli elementi che consentono al suo destinatario di verificare l’esattezza del calcolo dell’importo di tale somma di denaro (v. sentenza del 15 luglio 2021, Commissione/Landesbank Baden-Württemberg e CRU, C‑584/20 P e C‑621/20 P, EU:C:2021:601, punto 105 e giurisprudenza ivi citata).

181    In secondo luogo, le istituzioni, gli organi e gli organismi dell’Unione sono, in via di principio, tenuti, in applicazione del principio di tutela del segreto commerciale, che costituisce un principio generale del diritto dell’Unione, che si concretizza, in particolare, all’articolo 339 TFUE, a non rivelare ai concorrenti di un operatore privato informazioni riservate fornite da quest’ultimo (v. sentenza del 15 luglio 2021, Commissione/Landesbank Baden-Württemberg e CRU, C‑584/20 P e C‑621/20 P, EU:C:2021:601, punto 109 e giurisprudenza ivi citata).

182    In terzo luogo, ritenere che la motivazione della decisione del SRB che fissa contributi ex ante debba necessariamente consentire agli enti di verificare l’esattezza del calcolo del loro contributo ex ante significherebbe, necessariamente, vietare al legislatore dell’Unione di stabilire un metodo di calcolo di tale contributo che includa dati il cui carattere riservato è tutelato dal diritto dell’Unione e, pertanto, ridurre eccessivamente l’ampio potere discrezionale di cui deve disporre, a tal fine, detto legislatore, impedendo segnatamente a quest’ultimo di optare per un metodo di calcolo idoneo ad assicurare un adeguamento dinamico del finanziamento del SRF all’evoluzione del settore finanziario, mediante la valutazione comparata, in particolare, della situazione finanziaria di ciascun ente autorizzato sul territorio di uno Stato membro partecipante (sentenza del 15 luglio 2021, Commissione/Landesbank Baden-Württemberg e CRU, C‑584/20 P e C‑621/20 P, EU:C:2021:601, punto 118).

183    In quarto luogo, sebbene da quanto precede risulti che l’obbligo di motivazione gravante sul SRB deve essere bilanciato, in considerazione della logica del sistema di finanziamento del SRF e del metodo di calcolo stabilito dal legislatore dell’Unione, con l’obbligo del SRB di rispettare il segreto commerciale degli enti interessati, resta il fatto che quest’ultimo obbligo non deve essere inteso in senso così ampio da privare l’obbligo di motivazione della sua sostanza (sentenza del 15 luglio 2021, Commissione/Landesbank Baden-Württemberg e CRU, C‑584/20 P e C‑621/20 P, EU:C:2021:601, punto 120).

184    Tuttavia, non si può ritenere, nell’ambito del bilanciamento tra l’obbligo di motivazione e il principio generale di tutela del segreto commerciale, che motivare una decisione che pone a carico di un operatore privato il pagamento di una somma di denaro senza fornirgli tutti gli elementi che consentano di verificare con esattezza il calcolo dell’importo di tale somma di denaro pregiudichi necessariamente, in ogni caso, la sostanza dell’obbligo di motivazione (sentenza del 15 luglio 2021, Commissione/Landesbank Baden-Württemberg e CRU, C‑584/20 P e C‑621/20 P, EU:C:2021:601, punto 121).

185    Per quanto riguarda la decisione del SRB che fissa contributi ex ante, l’obbligo di motivazione deve essere considerato rispettato qualora i destinatari di tale decisione, pur non ricevendo dati coperti dal segreto commerciale, dispongano del metodo di calcolo utilizzato dal SRB e di informazioni sufficienti per comprendere, in sostanza, in che modo la loro situazione individuale sia stata presa in considerazione, ai fini del calcolo del loro contributo ex ante, tenuto conto della situazione di tutti gli altri enti interessati (v., in tal senso, sentenza del 15 luglio 2021, Commissione/Landesbank Baden-Württemberg e CRU, C‑584/20 P e C‑621/20 P, EU:C:2021:601, punto 122).

186    In un caso del genere, tali soggetti sono, infatti, in grado di verificare se il loro contributo ex ante sia stato fissato in modo arbitrario, trascurando la realtà della loro situazione economica o utilizzando dati relativi al resto del settore finanziario che non sono plausibili. Detti soggetti possono, pertanto, comprendere le ragioni della decisione che fissa il loro contributo ex ante e valutare se sia utile proporre un ricorso avverso tale decisione, cosicché sarebbe eccessivo pretendere che il SRB comunichi ciascuno dei dati numerici sui quali si basa il calcolo del contributo di ciascun ente interessato (sentenza del 15 luglio 2021, Commissione/Landesbank Baden-Württemberg e CRU, C‑584/20 P e C‑621/20 P, EU:C:2021:601, punto 123).

187    Da quanto precede consegue che il SRB non è, in particolare, tenuto a fornire a un ente i dati che gli consentano di verificare, in modo completo, l’esattezza del valore del fattore di correzione, poiché tale verifica presupporrebbe di disporre di dati coperti dal segreto commerciale relativi alla situazione economica di ciascuno degli altri enti interessati (v., in tal senso, sentenza del 15 luglio 2021, Commissione/Landesbank Baden-Württemberg e CRU, C‑584/20 P e C‑621/20 P, EU:C:2021:601, punto 135).

188    Per contro, spetta al SRB, pubblicare o trasmettere agli enti interessati, in forma aggregata e anonima, le informazioni relative a tali enti, utilizzate per calcolare detto contributo, nei limiti in cui dette informazioni possono essere comunicate senza pregiudicare il segreto commerciale (v., in tal senso, la sentenza del 15 luglio 2021, Commissione/Landesbank Baden-Württemberg e CRU, C‑584/20 P e C‑621/20 P, EU:C:2021:601, punto 166)

189    Tra le informazioni che devono quindi essere messe a disposizione degli enti interessati figurano, in particolare, i valori limite di ogni intervallo e quelli dei relativi indicatori di rischio, sulla base dei quali il contributo ex ante degli enti è stato corretto in funzione del profilo di rischio di questi ultimi (v., in tal senso, sentenza del 15 luglio 2021, Commissione/Landesbank Baden-Württemberg e CRU C‑584/20 P e C‑621/20 P, EU:C:2021:601, punto 167).

190    È alla luce di tali considerazioni che occorre esaminare gli argomenti della ricorrente sviluppati nell’ambito del quarto motivo.

b)      Sulla prima parte, vertente sullassenza di motivazione individuale della decisione impugnata

191    Secondo la ricorrente, la decisione impugnata viola l’articolo 296, secondo comma, TFUE, in quanto non conterrebbe una motivazione individuale adeguata. In particolare, i considerando da 24 a 164 di tale decisione non farebbero alcuna menzione della ricorrente e gli allegati di detta decisione non conterrebbero un esame sufficientemente concreto delle sue peculiarità individuali.

192    Più specificamente, la decisione impugnata, in particolare i suoi considerando da 53 a 57, non conterrebbe alcun esame della situazione specifica della ricorrente per quanto riguarda la qualificazione delle attività di promozione ausiliarie di quest’ultima ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 1, lettera f), del regolamento delegato 2015/63. Inoltre, la spiegazione relativa a tale questione contenuta nell’allegato III della decisione impugnata si baserebbe su un fraintendimento del concetto di «attività di promozione ausiliarie». Ancora, tale spiegazione si limiterebbe alla mera negazione del privilegio delle attività di promozione ausiliarie per la ricorrente e includerebbe argomenti che non hanno alcun rapporto con dette attività.

193    Infine, la decisione impugnata non spiegherebbe le ragioni per le quali il SRB si è discostato da una precedente prassi dell’autorità di risoluzione tedesca che applicava, per l’anno di contribuzione 2015, l’articolo 5, paragrafo 1, lettera f), del regolamento delegato 2015/63 alle attività di promozione ausiliarie della ricorrente.

194    Il SRB contesta l’argomentazione della ricorrente.

195    In primo luogo, va ricordato che, come già indicato ai precedenti punti da 9 a 21, la decisione impugnata si compone di quattro parti distinte. Infatti, i considerando da 24 a 164 e da 167 a 175 del corpo di tale decisione e l’allegato II della stessa contengono considerazioni ed elementi di calcolo applicabili a tutti gli enti. Tuttavia, l’allegato I della decisione impugnata, intitolato «Dettagli del calcolo (corretto in funzione del rischio)», e l’allegato III della stessa, che contiene una valutazione delle osservazioni presentate dalla ricorrente nell’ambito della consultazione effettuata dal SRB prima dell’adozione della decisione impugnata, contengono elementi di calcolo e motivazioni specifici per il singolo contributo che la ricorrente deve versare al SRF.

196    In tali circostanze, la decisione impugnata è sufficientemente individualizzata rispetto alla ricorrente.

197    In secondo luogo, per quanto riguarda il contenuto concreto della decisione impugnata, la ricorrente ha individuato – a parte l’assegnazione degli enti agli intervalli, che sarà esaminata nella seconda parte del presente motivo – un solo elemento che non sarebbe adeguatamente motivato, vale a dire la mancata applicazione dell’articolo 5, paragrafo 1, lettera f), del regolamento delegato 2015/63 alle sue attività di promozione ausiliarie.

198    Tuttavia, al considerando 55 della decisione impugnata, il SRB ha dichiarato di essersi astenuto dall’applicare l’articolo 5, paragrafo 1, lettera f), del regolamento delegato 2015/63 alle passività che non soddisfacevano tutte le condizioni di esclusione dal calcolo dei contributi ex ante, laddove l’interpretazione che consentiva tale esclusione sarebbe stata incompatibile con il tenore letterale di tale disposizione. Il SRB ha altresì precisato in detto considerando che, dato il carattere derogatorio di tale disposizione, quest’ultima doveva essere interpretata restrittivamente e non in modo estensivo o per analogia, né per quanto riguardava il suo ambito di applicazione «soggettivo», vale a dire nei confronti degli enti ai quali essa si applicava, né per quanto riguardava il suo ambito di applicazione «oggettivo», vale a dire alla luce dei tipi di passività che possono beneficiare dell’esclusione dal calcolo dei contributi ex ante.

199    Successivamente, ai punti da 21 a 23 e 27 dell’allegato III della decisione impugnata, il SRB ha esposto le ragioni per cui ha ritenuto che le attività di promozione ausiliarie della ricorrente non rientrassero nell’ambito di applicazione dell’articolo 5, paragrafo 1, lettera f), del regolamento delegato 2015/63. In particolare, al considerando 22 di tale allegato ha affermato che le attività di promozione ausiliarie della ricorrente e le sue attività di promozione erano indipendenti e separate. Nello stesso considerando, ha ritenuto che le attività di promozione non fossero basate sull’economia di mercato e sulla concorrenza e che fossero svolte in base al mandato conferito dalle autorità pubbliche, mentre le attività di promozione ausiliarie erano svolte a condizioni di mercato ed erano facoltative, concorrenziali e lucrative. Il SRB ha quindi concluso, al punto 27 dell’allegato III della decisione impugnata, che le attività di promozione ausiliarie della ricorrente non potevano, per loro natura, essere considerate come condotte su base non concorrenziale e senza scopo di lucro, a prescindere dal modo in cui venivano utilizzati gli utili derivanti dalle sue attività.

200    Tali elementi hanno consentito alla ricorrente di individuare i motivi in base ai quali il SRB aveva ritenuto che le passività relative alle sue attività di promozione ausiliarie non fossero escluse dal calcolo del suo contributo ex ante ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 1, lettera f), del regolamento delegato 2015/63.

201    In tali circostanze, nulla indica che il SRB si sia limitato a un mero rifiuto di applicare l’articolo 5, paragrafo 1, lettera f), del regolamento delegato 2015/63 alla ricorrente o che abbia fatto ricorso ad argomenti del tutto estranei alle attività di promozione ausiliarie della ricorrente.

202    In terzo luogo, l’argomento della ricorrente relativo all’asserita erronea comprensione da parte del SRB della nozione di «attività di promozione ausiliarie» non si basa su una violazione dell’obbligo di motivazione, bensì su una contestazione della fondatezza delle ragioni per le quali il SRB non ha applicato l’articolo 5, paragrafo 1, lettera f), del regolamento delegato 2015/63 a dette attività della ricorrente. Lo stesso vale per l’argomento inteso a contestare il parere del SRB secondo cui siffatte attività sarebbero concorrenziali e lucrative per loro natura. Secondo la giurisprudenza, l’obbligo di motivazione costituisce una questione distinta da quella della fondatezza della motivazione della decisione impugnata (v., in tal senso, sentenza del 23 novembre 2006, Ter Lembeek/Commissione, T‑217/02, EU:T:2006:361, punto 234).

203    Inoltre, se tale argomentazione dovesse essere intesa nel senso che la ricorrente contesta la fondatezza di dette ragioni, essa si sovrapporrebbe di fatto all’ottavo motivo di ricorso, che sarà esaminato nei successivi punti da 258 a 262.

204    In quarto luogo, per quanto riguarda l’argomento secondo cui il SRB si sarebbe discostato da una precedente prassi dell’autorità di risoluzione tedesca, consistente nell’applicare, nel 2015, l’articolo 5, paragrafo 1, lettera f), del regolamento delegato 2015/63 alle attività di promozione ausiliarie della ricorrente, occorre precisare che la ricorrente contesta la sola mancanza di motivazione riguardo alla divergenza rispetto alla prassi precedente, senza invocare la violazione di un’altra norma giuridica.

205    A questo proposito, da un lato, dai precedenti punti da 198 a 200 risulta che il SRB ha sufficientemente esposto le ragioni per cui ha ritenuto che le attività di promozione ausiliarie della ricorrente non rientrassero nell’eccezione di cui all’articolo 5, paragrafo 1, lettera f), del regolamento delegato 2015/63. D’altro lato, nell’allegato III, punto 23, della decisione impugnata, il SRB ha spiegato che la valutazione effettuata per un determinato ciclo di contribuzione non può vincolare l’autorità di risoluzione quando essa effettua la valutazione per un ciclo diverso, in particolare quando ciascuno di questi cicli di contribuzione rientra nella competenza di una diversa autorità di risoluzione. Il SRB ha aggiunto che non era suo compito pronunciarsi su una valutazione effettuata da un’altra autorità di risoluzione.

206    Siffatti elementi consentono alla ricorrente di comprendere le ragioni che hanno indotto il SRB a non applicare l’articolo 5, paragrafo 1, lettera f), del regolamento delegato 2015/63 alle sue attività di promozione ausiliarie per l’anno di contribuzione 2016, nonostante ciò che essa ritiene essere una prassi precedente diversa. Di conseguenza, tali elementi soddisfano i requisiti dell’obbligo di motivazione, quali derivanti dalla giurisprudenza citata al precedente punto 179.

207    Alla luce di quanto precede, la prima parte del quarto motivo di ricorso deve essere respinta in quanto infondata.

c)      Sulla seconda parte, relativa alla mancata comunicazione dei dati individuali degli altri enti

208    La ricorrente sostiene che la decisione impugnata non consente di verificare se il calcolo dei contributi ex ante sia conforme alle norme applicabili. Inoltre, i calcoli dettagliati riportati negli allegati I e II di tale decisione non consentirebbero di verificare l’assegnazione della ricorrente agli intervalli e di fissare ex ante il proprio contributo. In particolare, tale decisione avrebbe dovuto contenere i dati individuali degli altri enti, almeno in forma anonima, senza i quali la ricorrente non avrebbe potuto verificare la propria assegnazione agli intervalli.

209    Il SRB contesta l’argomentazione della ricorrente.

210    Al considerando 118 della decisione impugnata, il SRB ha osservato che «i segreti commerciali degli enti – vale a dire, tutte le informazioni sull’attività professionale degli enti che, in caso di divulgazione a un concorrente e/o a un pubblico più ampio, potrebbero pregiudicare in modo significativo gli interessi degli enti – [erano] considerati informazioni riservate». Esso ha aggiunto che, «[n]el contesto del calcolo dei contributi ex ante (...), le informazioni individuali trasmesse dagli enti attraverso i moduli di [dichiarazione] (...), sulle quali [esso] si basa[va] per calcolare il loro contributo ex ante, [erano] considerate segreti commerciali».

211    Inoltre, nei considerando 120, 122 e 123 della decisione impugnata, il SRB ha rilevato che gli era vietato «divulgare i punti-dato individuali degli enti che [erano] alla base dei calcoli in [detta decisione]», mentre era autorizzato solo a «divulgare i dati aggregati e comuni, dal momento che questi dati [erano] in forma collettiva». Ciò premesso, gli enti beneficiavano, secondo detta decisione, di una «trasparenza totale quanto al calcolo del loro [contributo annuale di base] e del loro fattore di correzione» per le fasi di calcolo di tale contributo, come definite nell’allegato I del regolamento delegato 2015/63, che vertevano sul «calcolo degli indicatori grezzi» (fase 1), sulla «riscalatura degli indicatori» (fase 3) e sul «calcolo dell’indicatore composito» (fase 5). Inoltre, gli enti erano in grado di ottenere «punti di dati comuni utilizzati indifferentemente dal SRB per tutti gli enti soggetti alla correzione in funzione del loro profilo di rischio» per le fasi di calcolo relative alla «discretizzazione degli indicatori» (fase 2), all’«inclusione del segno attribuito» (fase 4) e al «calcolo dei contributi annuali» (fase 6).

212    A questo proposito, in primo luogo, occorre ricordare che il principio stesso del metodo di calcolo dei contributi ex ante, quale risulta dalla direttiva 2014/59 e dal regolamento n. 806/2014, implica l’impiego, da parte del SRB, di dati coperti dal segreto commerciale che non possono essere riportati nella motivazione della decisione di fissazione dei contributi ex ante (sentenza del 15 luglio 2021, Commissione/Landesbank Baden-Württemberg e CRU, C‑584/20 P e C‑621/20 P, EU:C:2021:601, punto 114).

213    Inoltre, dalla giurisprudenza citata ai precedenti punti da 177 a 189 risulta che, contrariamente a quanto sostiene la ricorrente, il SRB non era tenuto a consentirle di verificare, in modo completo, la determinazione del numero di intervalli né l’assegnazione degli enti a tali intervalli fornendole i dati individuali degli altri enti, poiché un siffatto approccio avrebbe implicato la comunicazione alla ricorrente di dati coperti dal segreto commerciale.

214    Poiché la ricorrente non ha presentato alcun elemento diretto a mettere in discussione la posizione del SRB secondo cui i valori di indicatori grezzi sono coperti dal segreto commerciale, essa non può addebitare al SRB di non averli divulgati agli enti.

215    Infine, se l’osservazione della ricorrente relativa all’anonimizzazione dei valori di indicatori grezzi dovesse essere intesa nel senso che riguarda una situazione in cui il nome dell’ente sarebbe sostituito da uno pseudonimo, un siffatto procedimento non potrebbe garantire che gli enti non possano essere identificati a partire dai dati così comunicati. Non si può escludere che alcuni enti, anche se pseudonimizzati, possano comunque essere identificati grazie ai dati individuali già resi pubblici, in particolare nel caso dei grandi enti e nel caso di Stati membri con pochi enti.

216    Alla luce di quanto precede, la seconda parte del quarto motivo di ricorso deve essere respinta in quanto infondata.

d)      Sulla terza parte, relativa allinsufficienza di motivazione per quanto riguarda la costituzione degli intervalli

217    La ricorrente sostiene che la decisione impugnata non spiega per quale ragione il numero degli enti di ciascun intervallo nonché il numero totale di intervalli varino da un indicatore di rischio all’altro.

218    Il SRB contesta l’argomentazione della ricorrente.

219    Per quanto riguarda il numero di intervalli all’interno di ciascun indicatore di rischio, il SRB calcola tale numero secondo le regole stabilite dall’allegato I, sotto il titolo «Fase 2», del regolamento delegato 2015/63, al quale il SRB ha rinviato ai considerando 85, 117 e 138 della decisione impugnata, e più precisamente secondo la formula prevista all’allegato I, sotto il titolo «Fase 2», punto 2, di detto regolamento delegato. Secondo tale formula, il «numero di intervalli» (Ki,j) per ciascun indicatore grezzo – ad eccezione dell’indicatore «entità del sostegno finanziario pubblico straordinario ottenuto in passato» – è calcolato in particolare sulla base del «numero degli enti che contribuiscono al meccanismo di finanziamento della risoluzione, per i quali viene calcolato l’indicatore» (N) e i valori degli indicatori grezzi in questione (xi,j). Pertanto, il numero di intervalli può variare a seconda dei dati inseriti nella formula.

220    In tali circostanze, la ricorrente sostiene a torto che la decisione impugnata non ha fornito spiegazioni in merito alle variazioni del numero totale di intervalli intercorrenti da un indicatore di rischio all’altro.

221    Analogamente, per quanto riguarda il numero variabile di enti assegnati a ciascun intervallo, il SRB ha sufficientemente spiegato, al considerando 140 della decisione impugnata, le ragioni di tale ripartizione, indicando che quest’ultima mirava ad evitare che enti che presentavano lo stesso valore per un indicatore di rischio grezzo fossero assegnati a intervalli diversi, cosicché enti che presentavano lo stesso valore per un siffatto indicatore sono stati assegnati allo stesso intervallo, il che ha potuto comportare che a ciascun intervallo fosse assegnato un numero diverso di enti.

222    Alla luce di quanto precede, la terza parte del quarto motivo di ricorso deve essere respinta in quanto infondata e, con essa, il quarto motivo di ricorso nel suo insieme.

3.      Sul sesto motivo di ricorso, vertente sulla violazione dei «requisiti procedurali generali» risultanti dallarticolo 41 della Carta, dallarticolo 298 TFUE, dai principi generali del diritto e dal regolamento interno del SRB

223    La ricorrente sostiene che la decisione impugnata viola i «requisiti procedurali generali» derivanti dall’articolo 41 della Carta, dall’articolo 298 TFUE, dai principi generali del diritto e dal regolamento interno del SRB. In particolare, non sarebbe stato dimostrato che tale decisione rispettasse la «durata minima dei procedimenti scritti» e la ricorrente si troverebbe nell’impossibilità di verificarla. Essa non potrebbe neppure verificare se siano state rispettate altre norme procedurali. Il Tribunale dovrebbe, pertanto, procedere a un accertamento d’ufficio.

224    Il SRB afferma che tale motivo non è suffragato e deve essere respinto in quanto puramente speculativo.

225    A questo proposito, occorre ricordare che, ai sensi dell’articolo 76, lettera d), del regolamento di procedura, ogni ricorso deve indicare l’oggetto della controversia e l’esposizione sommaria dei motivi e tale indicazione deve essere sufficientemente chiara e precisa per consentire al convenuto di preparare la sua difesa e al Tribunale di esercitare il suo controllo, se necessario, senza ulteriori informazioni a supporto (sentenza del 7 marzo 2017, United Parcel Service/Commissione, T‑194/13, EU:T:2017:144, punto 191).

226    Al fine di garantire la certezza del diritto e una corretta amministrazione della giustizia è necessario, affinché un ricorso sia ricevibile, che gli elementi essenziali di fatto e di diritto sui quali esso si fonda emergano, quanto meno sommariamente, ma in modo coerente e comprensibile, dal testo dell’atto introduttivo stesso (v. sentenza del 25 gennaio 2018, BSCA/Commissione, T‑818/14, EU:T:2018:33, punto 95 e giurisprudenza ivi citata). Requisiti analoghi vanno rispettati quando viene formulata una censura a sostegno di un motivo dedotto (v. sentenza del 25 marzo 2015, Belgio/Commissione, T‑538/11, EU:T:2015:188, punto 131 e giurisprudenza ivi citata).

227    In particolare, la semplice invocazione del principio di diritto dell’Unione di cui viene asserita la violazione, senza indicare gli elementi di fatto e di diritto su cui essa si fonda, non soddisfa i requisiti di cui all’articolo 76, lettera d), del regolamento di procedura (v. sentenza del 7 novembre 2019, ADDE/Parlamento, T‑48/17, EU:T:2019:780, punto 22 e giurisprudenza ivi citata).

228    Nel caso di specie, da un lato, occorre rilevare che la ricorrente si limita a sostenere che la decisione impugnata ha violato «requisiti procedurali generali quali risultano dall’articolo 41 della Carta, dall’articolo 298 [TFUE], dai principi generali del diritto e dal regolamento interno del SRB» per il motivo che non sarebbe stato dimostrato che tale decisione abbia rispettato la «durata minima delle procedure scritte» e altre norme procedurali, senza tuttavia sviluppare un’argomentazione pertinente al riguardo.

229    Dall’altro lato, per quanto riguarda la domanda della ricorrente diretta ad ottenere che il Tribunale eserciti un controllo d’ufficio riguardo alla violazione di tali principi, dalla sua risposta del 31 gennaio 2023 ai quesiti del Tribunale risulta che, con il suo sesto motivo di ricorso, essa chiede a quest’ultimo di ordinare «la produzione di documenti che consentano di verificare la regolarità del procedimento» che ha condotto all’adozione della decisione impugnata. Tuttavia, come risulta dal precedente punto 228, la ricorrente non indica con precisione le ragioni esatte che giustificano tale produzione, cosicché tale domanda non soddisfa, in ogni caso, i requisiti di cui all’articolo 88, paragrafo 2, del regolamento di procedura.

230    In tali circostanze, occorre respingere il sesto motivo di ricorso in quanto irricevibile.

4.      Sul primo e sul settimo motivo di ricorso, vertenti sulla violazione dellarticolo 41, paragrafi 1 e 2, lettera a), della Carta per mancato rispetto del diritto al contraddittorio

231    Nell’ambito del primo e del settimo motivo di ricorso, che devono essere esaminati congiuntamente, la ricorrente sostiene che la procedura di consultazione svolta dal SRB in vista dell’adozione della decisione impugnata in sostituzione delle decisioni iniziali non era conforme ai requisiti del diritto al contraddittorio, sancito dall’articolo 41, paragrafo 1 e paragrafo 2, lettera a), della Carta.

232    Il presente motivo di ricorso si articola in due parti, relative, la prima, all’insufficienza del termine per presentare osservazioni nell’ambito di tale procedura di consultazione e, la seconda, al fatto che la decisione impugnata sarebbe stata definitivamente adottata prima di detta procedura.

a)      Sulla prima parte, relativa allinsufficienza del termine per presentare osservazioni nellambito della procedura di consultazione

233    La ricorrente deduce che, tenuto conto della «complessità del procedimento» e del volume dei documenti comunicati dal SRB, il termine di dieci giorni lavorativi che quest’ultimo le ha concesso per presentare osservazioni prima dell’adozione della decisione impugnata non era sufficientemente lungo per consentirle di effettuare un esame completo dei documenti comunicati. Infatti, il SRB avrebbe trasmesso alla ricorrente non solo un progetto della decisione impugnata contenente 39 pagine, ma anche «vari allegati» contenenti dettagli di calcolo e cifre incomprensibili.

234    Il SRB contesta l’argomentazione della ricorrente.

235    Il diritto al contraddittorio, sancito all’articolo 41, paragrafo 2, lettera a), della Carta, garantisce a chiunque la possibilità di manifestare, utilmente ed efficacemente, il proprio punto di vista durante il procedimento amministrativo e prima dell’adozione di qualsiasi decisione che possa incidere in modo negativo sui suoi interessi (v. sentenza del 22 novembre 2012, M., C‑277/11, EU:C:2012:744, punto 87 e giurisprudenza ivi citata).

236    Nel caso di specie, prima dell’adozione della decisione impugnata, la Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (Autorità federale di vigilanza dei servizi finanziari, Germania) (in prosieguo: la «BaFin») ha trasmesso alla ricorrente una comunicazione del SRB datata 2 marzo 2022, in cui quest’ultimo annunciava la propria intenzione di ritirare e sostituire le decisioni iniziali. Tale comunicazione conteneva un progetto relativo alla nuova decisione del SRB e ai relativi allegati I e II per il periodo di contribuzione 2016. Nella comunicazione in parola, il SRB ha invitato la ricorrente a presentare osservazioni sui documenti così comunicati entro il 23 marzo 2022.

237    La ricorrente ha presentato le sue osservazioni con lettera del 23 marzo 2022 indirizzata alla BaFin.

238    È pacifico che alla ricorrente è stato concesso un termine di dieci giorni lavorativi per presentare le sue osservazioni.

239    Per quanto riguarda la sufficienza di tale periodo, occorre in primo luogo tenere presente il contesto della decisione impugnata. Come rilevato ai precedenti punti 170 e 171, la decisione impugnata ha sostituito le decisioni iniziali al fine di rimediare al difetto di motivazione di queste ultime constatato dal SRB, fermo restando che il calcolo del contributo ex ante della ricorrente per il periodo di contribuzione 2016 nonché l’importo di tale contributo erano gli stessi nella seconda delle decisioni iniziali e nella decisione impugnata. Pertanto, numerosi elementi alla base della decisione impugnata, come la non esclusione delle passività connesse alle attività di promozione ausiliarie della ricorrente dal calcolo delle passività che servono a determinare il suo contributo ex ante, erano noti alla ricorrente sin dall’adozione delle decisioni iniziali, il che è peraltro confermato dai motivi dedotti dalla ricorrente in sede di ricorso.

240    In secondo luogo, sebbene la ricorrente sostenga che la procedura di consultazione condotta dal SRB fosse complessa, non spiega in cosa consistesse tale complessità. In particolare, essa non fa riferimento ad alcuna incertezza specifica sul contenuto dei documenti forniti nel corso di tale procedura o a difficoltà pratiche che le avrebbero impedito di presentare le proprie osservazioni entro il termine prescritto.

241    In terzo luogo, non si può accogliere la tesi della ricorrente quando essa si basa, per dimostrare il carattere insufficientemente lungo del termine per la consultazione, sul «volume dei documenti comunicati dal SRB». Infatti, come chiarito in udienza, il riferimento ai «vari allegati» forniti nel corso della procedura di consultazione deve essere inteso come riferito agli allegati I e II del progetto di decisione impugnata. Orbene, l’allegato I era composto da tre pagine, una delle quali conteneva solo un elenco di dati forniti dalla ricorrente. Peraltro, sebbene l’allegato II, dal canto suo, contenesse 105 pagine, esso comprendeva dati statistici relativi al calcolo dei contributi ex ante per ciascuno Stato membro partecipante in forma sommaria e aggregata. Pertanto, solo una parte limitata di tale allegato era direttamente rilevante per la ricorrente. In tali circostanze, nulla indica che il volume dei documenti trasmessi dal SRB avrebbe impedito alla ricorrente di far conoscere, in modo utile ed efficace, il suo punto di vista sul progetto di decisione impugnata entro il termine impartito.

242    In quarto luogo, occorre aggiungere che l’argomentazione della ricorrente di cui ai punti da 18 a 22 della sua memoria di adattamento, che mira a contestare singolarmente ciascuno degli argomenti dedotti dal SRB per giustificare il carattere sufficiente del termine concesso agli enti, non fornisce alcun elemento idoneo a suffragare la sua tesi secondo cui la complessità della procedura di consultazione e il volume dei documenti comunicati erano tali che il termine di dieci giorni concessole fosse insufficiente.

243    Alla luce di quanto precede, nulla consente di concludere che tale termine non abbia consentito alla ricorrente di far conoscere, utilmente ed efficacemente, il suo punto di vista sul progetto della decisione impugnata.

244    Di conseguenza, la presente parte deve essere respinta in quanto infondata.

b)      Sulla seconda parte, vertente sul fatto che la decisione impugnata sarebbe stata definitivamente stabilita prima della procedura di consultazione

245    La ricorrente sostiene che il SRB ha considerato la procedura di consultazione come una mera formalità, poiché ha inizialmente annunciato, prima di tale procedura, la propria intenzione di adottare la decisione impugnata nel corso del primo trimestre del 2022, ossia solo sei giorni lavorativi dopo la scadenza del termine che le era stato concesso per presentare osservazioni. Di conseguenza, la ricorrente non poteva aspettarsi che il SRB prendesse in seria considerazione le sue osservazioni. Sarebbe irrilevante al riguardo che il SRB abbia successivamente deciso di prevedere più di sei giorni lavorativi dopo la scadenza di tale termine prima di adottare tale decisione.

246    Inoltre, dalla sua constatazione contenuta al punto 9 dell’allegato III della decisione impugnata, secondo cui non si aspettava che la valutazione degli argomenti fosse un processo lungo, risulterebbe che il SRB non era disposto a rivedere il progetto di decisione impugnata. Peraltro, l’allegato III della decisione impugnata susciterebbe l’impressione che le osservazioni della ricorrente siano state trattate solo parzialmente e respinte mediante «considerazioni in parte inappropriate».

247    Il SRB contesta l’argomentazione della ricorrente.

248    A tale riguardo, le circostanze menzionate dalla ricorrente, come la tempistica seguita dal SRB per l’adozione della decisione impugnata e la sua successiva modifica, non sono idonee a dimostrare che quest’ultimo non intendesse prestare tutta l’attenzione richiesta alle osservazioni potenzialmente presentate dalla ricorrente. Le affermazioni che la ricorrente trae da tali circostanze sono puramente speculative.

249    Per quanto riguarda, poi, l’affermazione della ricorrente secondo cui le sue osservazioni sono state trattate solo parzialmente e respinte mediante considerazioni «in parte inappropriate», la ricorrente non ha individuato alcuna osservazione specifica alla quale il SRB non avrebbe risposto.

250    Inoltre, poiché la ricorrente è in disaccordo con la valutazione del SRB nella decisione impugnata, un siffatto disaccordo non può costituire una violazione del diritto al contraddittorio della ricorrente, ma rientra nell’esame della fondatezza di una siffatta valutazione (v., in tal senso, sentenza del 25 marzo 2015, Slovenská pošta/Commissione, T‑556/08, non pubblicata, EU:T:2015:189, punto 89).

251    Infine, la ricorrente non può basarsi sul punto 31 della sentenza del 10 luglio 2001, Ismeri Europa/Corte dei Conti (C‑315/99 P, EU:C:2001:391), in cui la Corte ha constatato che un’istituzione dell’Unione è naturalmente più disposta ad accettare commenti prima di aver adottato la sua posizione definitiva che dopo la pubblicazione di quest’ultima, dato che il riconoscimento della fondatezza delle critiche dopo la pubblicazione la obbligherebbe a ricredersi adottando una rettifica. Infatti, nel caso di specie, la ricorrente non è stata invitata a presentare osservazioni su una posizione definitivamente adottata dal SRB, la cui eventuale modifica avrebbe richiesto una rettifica, ma su un progetto di decisione prima dell’adozione di una decisione definitiva.

252    Pertanto, la presente parte deve essere respinta in quanto infondata e, con essa, il primo e il settimo motivo di ricorso nel loro insieme.

5.      Sul quinto motivo di ricorso, vertente sulla violazione, da parte della decisione impugnata, del diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva

253    La ricorrente sostiene che i vizi di motivazione esposti nel quarto motivo di ricorso rendono significativamente più difficile l’esercizio del suo diritto a una tutela giurisdizionale effettiva. Infatti, le sarebbe praticamente impossibile comprendere la motivazione della decisione impugnata e, pertanto, elaborare i motivi del suo ricorso. Tale decisione violerebbe pertanto l’articolo 47 della Carta e il principio del contraddittorio.

254    Il SRB contesta l’argomentazione della ricorrente.

255    A tale riguardo, dalla giurisprudenza risulta che non occorre esaminare separatamente la censura vertente su una violazione del diritto a una tutela giurisdizionale effettiva qualora tale censura non sia supportata da argomenti specifici, ma si limiti a rinviare agli argomenti esposti nell’ambito delle altre censure (v., in tal senso, sentenze del 22 settembre 2015, First Islamic Investment Bank/Consiglio, T‑161/13, EU:T:2015:667, punto 68, e del 27 luglio 2022, RT France/Consiglio, T‑125/22, EU:T:2022:483, punto 101).

256    Nella presente causa, la ricorrente deduce la violazione del diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva, senza tuttavia suffragarla con argomenti specifici, oltre a quelli dedotti nell’ambito del suo quarto motivo di ricorso.

257    Pertanto, occorre respingere il quinto motivo di ricorso per le stesse ragioni esposte ai precedenti punti da 175 a 222 nell’ambito della valutazione del quarto motivo di ricorso.

6.      Sullottavo motivo di ricorso, vertente sullillegittimità della decisione impugnata alla luce dellarticolo 3, punto 28, e dellarticolo 5, paragrafo 1, lettera f), del regolamento delegato 2015/63

258    La ricorrente sostiene che, non escludendo le passività connesse alla sua attività di promozione ausiliarie dal calcolo del suo contributo ex ante, il SRB ha erroneamente interpretato il regolamento delegato 2015/63, in particolare il suo articolo 3, punto 28, e il suo articolo 5, paragrafo 1, lettera f).

259    Il SRB, sostenuto dal Consiglio e dalla Commissione, contesta tale argomentazione. Inoltre, esso ritiene che l’ottavo motivo di ricorso sia ricevibile solo nei limiti in cui è stato sollevato nell’atto introduttivo, e ciò per le stesse ragioni riassunte al precedente punto 32.

260    Al punto 27 dell’allegato III della decisione impugnata, il SRB ha ritenuto che le attività di promozione ausiliarie della ricorrente, «per la loro stessa natura, non po[tessero] essere considerate come condotte su base non concorrenziale e senza scopo di lucro, a prescindere dal modo in cui [erano] investite le entrate che esse produc[evan]o e, in ogni caso, [che] l’importo [delle suddette attività] non copr[iva] l’importo dei prestiti agevolati [della ricorrente]».

261    A tale riguardo, senza che sia necessario pronunciarsi sulla ricevibilità delle considerazioni presentate dalla ricorrente nella sua memoria di adattamento, dai precedenti punti da 44 a 63 risulta che il SRB ha correttamente ritenuto, nell’ambito del calcolo del contributo ex ante della ricorrente per il periodo di contribuzione 2016, che le attività di promozione ausiliarie di quest’ultima non rientrassero nella nozione di «prestito agevolato», come definita all’articolo 3, punto 28, del regolamento delegato 2015/63, e che le sue passività relative a dette attività non dovessero quindi essere escluse dal calcolo del suo contributo ex ante ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 1, lettera f), di tale regolamento delegato.

262    Di conseguenza, occorre respingere l’ottavo motivo di ricorso in quanto infondato.

7.      Sullundicesimo motivo di ricorso, vertente sulla violazione dei principi generali del diritto, in quanto la decisione impugnata non sarebbe fondata sugli elementi di diritto in vigore alla data della sua adozione

263    La ricorrente sostiene che la decisione impugnata viola il requisito derivante dai principi generali del diritto e dalla giurisprudenza secondo cui un atto adottato da un’istituzione dell’Unione deve basarsi sugli elementi di diritto in vigore al momento della sua adozione. Pertanto, il SRB avrebbe dovuto tener conto, al momento dell’adozione della decisione impugnata nel 2022, del fatto che, dopo l’adozione della direttiva 2019/878, la ricorrente non sarebbe più un ente rientrante nell’ambito di applicazione del regolamento n. 806/2014, cosicché essa non sarebbe più obbligata a versare contributi ex ante. Infatti, la sostituzione delle decisioni iniziali relative al periodo di contribuzione 2016 con una nuova decisione costituirebbe in realtà la mera adozione, nel 2022, di una nuova decisione.

264    Il SRB contesta l’argomentazione della ricorrente.

265    A tale riguardo, dalla giurisprudenza risulta che il rispetto dei principi che disciplinano l’applicazione della legge nel tempo nonché i dettami dei principi di certezza del diritto e di tutela del legittimo affidamento impongono l’applicazione delle norme sostanziali in vigore all’epoca dei fatti di cui trattasi, nonostante tali norme non siano più in vigore al momento dell’adozione di un atto da parte dell’istituzione, dell’organo o dell’organismo dell’Unione (v., in tal senso, sentenza del 14 giugno 2016, Commissione/McBride e a., C‑361/14 P, EU:C:2016:434, punto 40 e giurisprudenza ivi citata).

266    Le disposizioni che disciplinano il versamento dei contributi ex ante si basano su questi stessi principi.

267    Nel caso di specie, la decisione impugnata fissa i contributi ex ante per il periodo di contribuzione 2016 sulla base del livello-obiettivo annuale fissato per tale periodo.

268    Orbene, è pacifico che, durante il periodo di contribuzione 2016, la ricorrente era un ente ai sensi dell’articolo 2 e dell’articolo 3, paragrafo 1, punto 13, del regolamento n. 806/2014, cosicché essa costituiva un ente tenuto a versare un contributo ex ante per tale periodo, conformemente all’articolo 4 del regolamento di esecuzione 2015/81, in combinato disposto con l’articolo 2, l’articolo 67, paragrafo 4, e l’articolo 70, paragrafo 1, del regolamento n. 806/2014.

269    In tali circostanze, l’obbligo per la ricorrente di versare un contributo ex ante per il 2016 non può essere pregiudicato dalla successiva adozione della direttiva 2019/878, che è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea il 7 giugno 2019 ed è entrata in vigore il ventesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione, con un termine di trasposizione che scadeva, in linea di principio, al più tardi il 28 dicembre 2020. Infatti, nessuna disposizione di tale direttiva prevede l’esclusione ex tunc della ricorrente dall’ambito di applicazione soggettivo dell’obbligo di versare contributi ex ante. Di conseguenza, il SRB non aveva motivi per prendere in considerazione questa circostanza nella decisione impugnata ai fini della determinazione di tali contributi.

270    Alla luce di quanto precede, l’undicesimo motivo di ricorso deve essere respinto in quanto infondato.

8.      Sulla motivazione della determinazione del livello-obiettivo annuale

271    Occorre ricordare che il difetto o l’insufficienza di motivazione costituisce un motivo di ordine pubblico che può, e anzi deve, essere sollevato d’ufficio dal giudice dell’Unione (v. sentenza del 2 dicembre 2009, Commissione/Irlanda e a., C‑89/08 P, EU:C:2009:742, punto 34 e giurisprudenza ivi citata).

272    Nel caso di specie, alle parti è stato posto un quesito, mediante una misura di organizzazione del procedimento e in udienza, sugli eventuali difetti di motivazione che inficerebbero la decisione impugnata per quanto riguarda la determinazione del livello-obiettivo annuale.

273    Dalle risposte delle parti emerge che esse controvertono sulla questione se la decisione impugnata sia sufficientemente motivata a tale riguardo, in quanto la ricorrente ritiene che non lo sia, mentre il SRB è di parere opposto.

274    In tali circostanze, e sebbene la ricorrente non contesti la motivazione della determinazione del livello-obiettivo annuale nel suo atto introduttivo e nella sua memoria di adattamento, il Tribunale ritiene che spetti ad esso esaminare d’ufficio se il SRB abbia motivato in modo giuridicamente adeguato, nella decisione impugnata, la determinazione del livello-obiettivo annuale.

275    In via preliminare, occorre ricordare che, conformemente all’articolo 69, paragrafo 1, del regolamento n. 806/2014, al termine del periodo iniziale, i mezzi finanziari disponibili nel SRF devono raggiungere il livello-obiettivo finale, che corrisponde ad almeno l’1% dell’ammontare dei depositi protetti di tutti gli enti autorizzati nel territorio di tutti gli Stati membri partecipanti.

276    Ai sensi dell’articolo 69, paragrafo 2, del regolamento n. 806/2014, nel periodo iniziale, i contributi ex ante devono essere scaglionati nel tempo nel modo più uniforme possibile fino al raggiungimento del livello-obiettivo di cui al precedente punto 275, tenendo tuttavia debitamente conto della fase del ciclo economico e dell’impatto che possono avere i contributi prociclici sulla situazione finanziaria degli enti.

277    L’articolo 70, paragrafo 2, del regolamento n. 806/2014 precisa che, ogni anno, i contributi dovuti da tutti gli enti autorizzati sul territorio di tutti gli Stati membri partecipanti non superino il 12,5% del livello-obiettivo.

278    Per quanto concerne il metodo di calcolo dei contributi ex ante, l’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento delegato 2015/63 prevede che il SRB ne determini l’importo in base al livello-obiettivo annuale, tenendo conto del livello-obiettivo e in base all’ammontare medio dei depositi protetti dell’anno precedente, calcolato su base trimestrale, di tutti gli enti autorizzati nel territorio di tutti gli Stati membri partecipanti.

279    Parimenti, secondo l’articolo 4 del regolamento di esecuzione 2015/81, il SRB calcola il contributo ex ante a carico di ciascun ente basandosi sul livello-obiettivo annuale che deve essere stabilito alla luce del livello-obiettivo finale e secondo la metodologia prevista dal regolamento delegato 2015/63.

280    Al fine di esaminare se il SRB abbia rispettato il suo obbligo di motivazione per quanto riguarda la determinazione del livello-obiettivo annuale, occorre anzitutto ricordare che, sebbene l’autore di una decisione non sia obbligato, nella motivazione di quest’ultima, a specificare tutti gli elementi di fatto e di diritto pertinenti, ciò nondimeno tale motivazione deve esporre almeno i fatti e le riflessioni giuridiche che rivestono un’importanza essenziale nell’economia della decisione (v., in tal senso, sentenza del 10 luglio 2008, Bertelsmann e Sony Corporation of America/Impala, C‑413/06 P, EU:C:2008:392, punto 169 e giurisprudenza ivi citata).

281    In seguito, quando il SRB adotta una decisione che fissa i contributi ex ante, deve informare gli enti interessati del metodo di calcolo di tali contributi (v. sentenza del 15 luglio 2021, Commissione/Landesbank Baden-Württemberg e CRU, C‑584/20 P e C‑621/20 P, EU:C:2021:601, punto 122).

282    Lo stesso deve valere per il metodo di determinazione del livello-obiettivo annuale, poiché tale importo riveste un’importanza essenziale nell’economia di tale decisione. Infatti, come risulta dall’articolo 4 del regolamento di esecuzione 2015/81, il metodo di calcolo dei contributi ex ante consiste nella ripartizione di tale importo tra tutti gli enti interessati, cosicché un suo aumento o una sua riduzione comporta un corrispondente aumento o riduzione del contributo ex ante di ciascuno di detti enti.

283    Ne consegue che gli enti debitori dei contributi ex ante devono essere in grado di comprendere, dalla lettura della decisione impugnata, almeno le fasi principali del metodo di calcolo dell’importo del livello-obiettivo annuale per il periodo di contribuzione in questione.

284    Nel caso di specie, come risulta dal considerando 80 della decisione impugnata, il SRB ha fissato l’importo del livello-obiettivo annuale in EUR 7 007 654 704.

285    Al considerando 60 della decisione impugnata, il SRB ha ricordato di aver determinato tale livello-obiettivo tenuto conto in particolare dell’importo stimato del livello-obiettivo finale, che doveva essere raggiunto alla fine del periodo iniziale, nonché dei mezzi finanziari già disponibili nel SRF.

286    Il SRB ha illustrato l’approccio seguito per determinare il livello-obiettivo annuale ai considerando da 62 a 79 della decisione impugnata.

287    Al considerando 62 della decisione impugnata, il SRB ha spiegato che la fissazione del livello-obiettivo annuale a un ottavo dell’1% dell’ammontare dei depositi protetti dell’anno precedente non sarebbe stata sufficiente a raggiungere il livello-obiettivo finale nel caso in cui fosse stata prevedibile una crescita dei depositi protetti nel futuro.

288    Ai considerando da 63 a 66 della decisione impugnata, il SRB ha precisato che, al fine di tener conto dell’evoluzione prevista dei depositi protetti durante il periodo iniziale, esso ha analizzato – in mancanza di dati affidabili sull’evoluzione dei depositi protetti degli enti – i tassi di crescita dei depositi delle famiglie e dei depositi delle società commerciali non finanziarie, basandosi sui dati pubblicati dalla Banca centrale europea (BCE). Ha osservato che, sulla base di tale analisi, lo scenario più realistico era quello di un tasso di crescita dei depositi protetti a dodici mesi pari a circa il 3%.

289    Inoltre, il SRB ha effettuato, ai considerando da 67 a 77 della decisione impugnata, una valutazione della fase del ciclo economico e del potenziale impatto prociclico che i contributi ex ante avrebbero potuto avere sulla situazione finanziaria degli enti. A quest’ultimo riguardo, esso ha indicato, in particolare, di aver tenuto conto del fatto che i contributi ex ante per il 2016 sarebbero stati sostanzialmente più elevati dei contributi riscossi per il 2015 dalle autorità nazionali di risoluzione sulla base della direttiva 2014/59.

290    In esito a tale valutazione, il SRB ha concluso, al considerando 78 della decisione impugnata, che, tenuto conto degli sviluppi sfavorevoli nel settore bancario e del livello di incertezza che caratterizzava l’economia mondiale nel 2016, era opportuno, al fine di non aggravare gli effetti prociclici dei contributi ex ante sulla solvibilità del settore bancario, mantenere un tasso di crescita inferiore a quello stimato sulla base dei tassi di crescita dei depositi delle famiglie e dei depositi delle società commerciali non finanziarie, vale a dire un tasso di crescita inferiore al 3%.

291    Alla luce di tali considerazioni, il SRB ha previsto, al considerando 80 della decisione impugnata, un coefficiente che ha applicato per determinare il livello-obiettivo annuale (in prosieguo: il «coefficiente») e ne ha fissato il valore all’1,05%. Successivamente, ha calcolato l’importo del livello-obiettivo annuale moltiplicando l’ammontare dei depositi protetti di tutti gli istituti nel 2015 per tale coefficiente e dividendo il risultato di tale calcolo per otto, conformemente alla seguente formula matematica:

Obiettivo0 [importo del livello-obiettivo annuale] = 5 339 158 631 522 [Totale depositi protetti2015] * 0,0105 * ⅛ = EUR 7 007 654 704.

292    Per quanto riguarda l’adeguatezza di tale motivazione, in primo luogo, occorre ricordare che il periodo di contribuzione 2016 corrisponde al primo anno del periodo iniziale di otto anni. Pertanto, sebbene dal considerando 60 della decisione impugnata risulti che il livello-obiettivo annuale doveva essere fissato tenendo conto dei mezzi finanziari già disponibili nel SRF, gli enti potevano sapere che tale elemento non aveva alcun impatto sul calcolo del livello-obiettivo annuale per il periodo di contribuzione 2016.

293    Inoltre, dai considerando 60 e 80 della decisione impugnata emerge in particolare che il SRB ha determinato il livello dell’obiettivo annuale in due fasi principali. In un primo momento, ha determinato l’importo stimato del livello-obiettivo finale e, in un secondo momento, ha diviso tale importo per otto al fine di tener conto del fatto che il periodo iniziale comprendeva otto anni di contribuzione (v. precedenti punti da 285 a 291).

294    Al contrario, nulla indica che il calcolo del livello-obiettivo annuale per il periodo di contribuzione 2016 fosse effettuato secondo una formula matematica diversa da quella indicata al considerando 80 della decisione impugnata o che esso comportasse altre fasi ulteriori non esposte nella decisione impugnata.

295    In tali circostanze, non si può ritenere che il SRB abbia omesso di indicare, nella decisione impugnata, le fasi principali del metodo di calcolo dell’importo del livello-obiettivo annuale per il periodo di contribuzione 2016.

296    Per quanto riguarda, in secondo luogo, l’importo stimato del livello-obiettivo finale, occorre rilevare che tale importo può essere dedotto dalla formula matematica di cui al considerando 80 della decisione impugnata, come ammesso dalla ricorrente stessa e come confermato dal SRB in udienza. Più precisamente, moltiplicando i primi due elementi di questa formula, vale a dire l’ammontare dei depositi protetti detenuti dagli enti nel 2015 (ossia EUR 5 339 158 631 522) e il coefficiente (ossia 0,0105), è possibile ottenere l’importo previsto del livello-obiettivo finale, vale a dire circa EUR 56 miliardi.

297    Per quanto riguarda, in terzo luogo, il modo in cui il SRB ha determinato l’importo stimato del livello-obiettivo finale, dal considerando 59 della decisione impugnata risulta che il SRB ha basato la sua analisi sul fatto che, ai sensi dell’articolo 69, paragrafo 1, del regolamento n. 806/2014, tale importo doveva corrispondere ad almeno l’1% dell’ammontare dei depositi protetti, al termine del periodo iniziale, di tutti gli enti autorizzati in tutti gli Stati membri partecipanti.

298    A questo proposito, dai considerando 62 e 63 della decisione impugnata risulta che il SRB ha preso in considerazione l’evoluzione prevista dei depositi protetti di tutti gli enti autorizzati in tutti gli Stati membri partecipanti, sulla base dell’ammontare di tali depositi come si presentava nel 2015 e fino alla fine del periodo iniziale, vale a dire fino alla fine del 2023.

299    Inoltre, risulta in particolare dai considerando 66 e 78 della decisione impugnata che il SRB ha individuato, in un primo tempo, un tasso di crescita annuo di detti depositi protetti del 3% tra il 2015 e il 2023, ma che, in un secondo tempo, ha rivisto al ribasso tale percentuale per tenere conto dell’analisi della fase del ciclo economico e del potenziale impatto prociclico che i contributi ex ante avrebbero potuto avere sulla situazione finanziaria degli enti (v. precedenti punti 289 e 290).

300    Pertanto, dalla decisione impugnata risulta che, al fine di determinare il livello-obiettivo finale, il SRB ha adottato un tasso di crescita annuo dei depositi protetti inferiore al 3% tra il 2015 e il 2023.

301    Infine, occorre rilevare che, come risulta dai considerando 64 e 79 della decisione impugnata, il SRB non disponeva, al momento della determinazione del livello-obiettivo annuale per il periodo di contribuzione 2016, di dati affidabili sulla probabile evoluzione dei depositi protetti degli enti tra il 2015 e il 2023, in quanto soltanto un anno prima la direttiva 2014/49/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativa ai sistemi di garanzia dei depositi (GU 2014, L 173, pag. 149) aveva introdotto una nuova definizione di depositi protetti. In mancanza di tali dati, il SRB ha dovuto valutare l’evoluzione prevista di detti depositi sulla base dei tassi di crescita dei depositi delle famiglie e dei depositi delle società commerciali non finanziarie, come risulta dal considerando 64 della decisione impugnata.

302    In tali circostanze particolari, e tenuto conto, inoltre, del fatto che la decisione impugnata riguardava il primo periodo di contribuzione successivo all’adozione del regolamento n. 806/2014, gli enti, in quanto operatori avveduti, potevano ragionevolmente attendersi che, per determinare il livello-obiettivo annuale per tale periodo, il SRB avrebbe tenuto conto anche dell’importo previsto del livello-obiettivo finale, quale figurava nella motivazione della proposta COM(2013) 520 final della Commissione, del 10 luglio 2013, che ha portato all’adozione di tale regolamento, secondo la quale la Commissione ha ritenuto che il livello-obiettivo finale corrispondesse a EUR 55 miliardi.

303    Alla luce di quanto precede, gli enti erano in grado di comprendere le principali modalità secondo le quali il SRB avrebbe determinato il livello-obiettivo finale, ai fini della determinazione del livello-obiettivo annuale per il periodo di contribuzione 2016.

304    Tale conclusione non è messa in discussione dagli argomenti della ricorrente.

305    In primo luogo, la ricorrente critica il fatto che la decisione impugnata non contiene né l’ammontare dei depositi protetti di tutti gli enti autorizzati nel territorio di tutti gli Stati membri partecipanti previsto per la fine del periodo iniziale, né l’importo stimato del livello-obiettivo finale.

306    A tale riguardo, è sufficiente ricordare che, come rilevato al precedente punto 296, l’importo stimato del livello-obiettivo finale può essere dedotto dalla formula matematica di cui al considerando 80 della decisione impugnata.

307    Per quanto riguarda, poi, l’ammontare dei depositi protetti stimato per la fine del periodo iniziale, tale ammontare non costituisce, nell’economia della decisione impugnata, un dato essenziale senza il quale la ricorrente non poteva comprendere le fasi principali del metodo seguito dal SRB, descritto al precedente punto 293.

308    In secondo luogo, la ricorrente sostiene che la decisione impugnata non fornisce dati numerici che consentano di comprendere le ragioni per le quali il SRB abbia fissato il coefficiente proprio all’1,05%. Inoltre, i dati numerici che figurano nella decisione impugnata sarebbero contraddittori. Infatti, il fatto che il SRB abbia applicato il coefficiente dell’1,05% significherebbe che la determinazione del livello-obiettivo annuo si basa su una crescita cumulativa dei depositi protetti del 5% negli otto anni del periodo iniziale, mentre nella decisione impugnata sarebbe precisato che tale determinazione è fondata su un tasso di crescita «annuo» dei depositi protetti di circa il 3%. Quest’ultimo tasso porterebbe a una crescita cumulata dei depositi protetti di gran lunga superiore al 5% alla fine del periodo iniziale. Inoltre, non sarebbe precisato se il riferimento a un «approccio prudenziale», al considerando 79 della decisione impugnata, significhi che si sia dovuto fissare il livello-obiettivo annuale, come misura di sicurezza, a un livello elevato, o se esso significhi piuttosto che il SRB si è basato su una crescita debole dei depositi protetti.

309    Questa argomentazione si basa, da un lato, sulla premessa errata secondo la quale il SRB avrebbe ipotizzato, ai fini della determinazione del livello obiettivo finale, un tasso di crescita annuale dei depositi coperti pari a «circa il 3%». Infatti, come già rilevato al precedente punto 300, dalla decisione impugnata, in particolare dal suo considerando 78, risulta che il SRB ha ritenuto opportuno «fissare il livello-obiettivo annuo per il 2016 sulla base di un tasso di crescita dei depositi protetti stimato inferiore a quello individuato sulla base del tasso di crescita osservato dei depositi delle famiglie e dei depositi delle società commerciali non finanziarie», vale a dire un tasso inferiore al 3%. Da questo considerando si può quindi dedurre che il SRB ha scelto un tasso compreso tra lo 0% e il 3%. Inoltre, sottolineando di aver seguito un «approccio prudenziale», il SRB ha indicato, in sostanza, di aver ritenuto opportuno, per i motivi che ha esposto nella decisione impugnata, prendere in considerazione un tasso di crescita annuo situato nella parte inferiore di tale forcella.

310    A tal riguardo, il SRB ha precisato in udienza, senza essere contraddetto sul punto dalla ricorrente, che l’importo del livello-obiettivo finale di EUR 56 miliardi, fissato dalla decisione impugnata, corrisponde a un tasso di crescita annuo dei depositi protetti di circa lo 0,6%. Un siffatto tasso di crescita annuale applicato alla somma di EUR 5 339 158 631 522 corrisponde, dopo otto anni, a un tasso cumulativo del 4,92% e non è quindi incompatibile, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, con un tasso di crescita cumulato alla fine di tale periodo di otto anni di circa il 5%, come risulta dal coefficiente dell’1,05%.

311    Su questo punto, quindi, la decisione impugnata non è viziata da alcuna incoerenza.

312    Dall’altro lato, per quanto riguarda la critica della ricorrente secondo cui la decisione impugnata non fornisce dati numerici che consentano di comprendere le ragioni per le quali il SRB abbia fissato il coefficiente proprio all’1,05%, occorre rilevare, in primo luogo, che dagli elementi menzionati nella decisione impugnata e da quelli ricordati ai precedenti punti 309 e 310, si poteva dedurre che tale coefficiente corrispondeva a un tasso cumulato di crescita dei depositi protetti attesi al termine del periodo iniziale di otto anni di circa il 5%, il che si traduce nel caso di specie in un tasso di crescita annuo di circa lo 0,6%. Quest’ultimo tasso si colloca quindi nella parte inferiore della forcella compresa tra lo 0% e il 3% adottata dal SRB, il che è coerente con il suo approccio prudenziale giustificato dalla valutazione della fase del ciclo economico e del potenziale impatto prociclico che i contributi ex ante avrebbero potuto avere sulla situazione finanziaria degli enti. Un operatore avveduto, come la ricorrente, avrebbe potuto quindi comprendere la relazione tra questi elementi. In secondo luogo, il coefficiente dell’1,05% consentiva al SRB, nelle particolari circostanze del caso di specie ricordate al precedente punto 302, di avvicinare il livello-obiettivo finale all’importo stimato di tale livello, quale risultava dai lavori preparatori del regolamento n. 806/2014. In terzo luogo, per quanto riguarda la fissazione di un coefficiente diretto a riflettere, in sostanza, una prognosi economica basata su più fattori evolutivi, incerti o variabili, sarebbe eccessivo esigere una motivazione specifica per ciascuna delle scelte tecniche o per ciascuno dei dati numerici sui quali si basa il ragionamento, dal momento che la decisione impugnata fa emergere con chiarezza il ragionamento seguito per consentire di contestarne successivamente la fondatezza dinanzi alla giurisdizione competente (v., in tal senso, sentenza del 1º luglio 2008, Chronopost e La Poste/UFEX e a., C‑341/06 P e C‑342/06 P, EU:C:2008:375, punto 108 e giurisprudenza ivi citata).

313    Alla luce di quanto precede, si deve concludere che, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, la decisione impugnata non è viziata da un difetto di motivazione per quanto riguarda la determinazione del livello-obiettivo annuale per il periodo di contribuzione 2016.

C.      Conclusione

314    Dal momento che nessuno dei motivi di ricorso dedotti dalla ricorrente è fondato, il ricorso dev’essere respinto nel suo complesso.

V.      Sulle spese

315    Ai sensi dell’articolo 133 del regolamento di procedura, si provvede sulle spese con la sentenza che definisce il giudizio. Ai sensi dell’articolo 219 di detto regolamento, applicabile al presente procedimento su rinvio, il Tribunale provvede sulle spese relative, da un lato, ai procedimenti instaurati dinanzi ad esso e, dall’altro, al procedimento di impugnazione dinanzi alla Corte.

316    Inoltre, conformemente all’articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda.

317    Nel caso di specie, la Corte, nella sentenza sull’impugnazione, ha annullato la sentenza iniziale e ha riservato le spese. Occorre quindi statuire, nella presente sentenza, sulle spese relative al procedimento iniziale dinanzi al Tribunale, al procedimento di impugnazione dinanzi alla Corte e al presente procedimento su rinvio.

318    Poiché il SRB è la parte soccombente nel procedimento di impugnazione dinanzi alla Corte, occorre condannarlo a farsi carico delle proprie spese nonché di quelle sostenute dalla ricorrente in tale procedimento.

319    Poiché la ricorrente è soccombente nel merito nel procedimento di rinvio dinanzi al Tribunale, sulla base degli argomenti da essa dedotti nel procedimento dinanzi al Tribunale prima dell’impugnazione, occorre statuire che essa si farà carico delle proprie spese nonché di quelle sostenute dal SRB in relazione a questi due procedimenti.

320    Infine, ai sensi dell’articolo 138, paragrafo 1, del regolamento di procedura, il Consiglio e la Commissione si faranno carico delle proprie spese.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Ottava Sezione ampliata)

dichiara e statuisce:

1)      Il ricorso è respinto.

2)      Il Comitato di risoluzione unico (SRB) si farà carico delle proprie spese e di quelle sostenute dalla NRW.Bank nell’ambito del procedimento di impugnazione dinanzi alla Corte nella causa C662/19 P.

3)      La NRW.Bank si farà carico delle proprie spese nonché di quelle sostenute dal SRB in relazione al procedimento di rinvio dinanzi al Tribunale nella causa T466/16 RENV e al procedimento iniziale dinanzi al Tribunale nella causa T466/16.

4)      Il Consiglio dell’Unione europea e la Commissione europea si faranno carico delle proprie spese.

Kornezov

De Baere

Petrlík

Kecsmár

 

Kingston

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 21 febbraio 2024.

Il cancelliere

 

Il presidente

T. Henze, cancelliere aggiunto


Indice


I. Fatti all’origine della controversia e fatti successivi alla presentazione del ricorso

II. Decisione impugnata

III. Conclusioni delle parti

IV. In diritto

A. Sulle eccezioni di illegittimità dell’articolo 5, paragrafo 1, lettera f), dell’articolo 6, paragrafo 5, primo comma, lettera b), nonché dell’allegato I, sotto il titolo «Fase 2», del regolamento delegato 2015/63

1. Sul nono motivo di ricorso, vertente sull’illegittimità dell’articolo 5, paragrafo 1, lettera f), del regolamento delegato 2015/63

a) Osservazioni preliminari

b) Sulla portata dell’articolo 5, paragrafo 1, lettera f), del regolamento delegato 2015/63

c) Sulla legittimità dell’articolo 5, paragrafo 1, lettera f), del regolamento delegato 2015/63

1) Sulla prima parte, vertente sulla mancata considerazione dei lavori preparatori della direttiva 2014/59

2) Sulla seconda parte, vertente sulla violazione dell’obiettivo di alleggerimento dei bilanci pubblici

3) Sul terzo motivo di ricorso, vertente sulla violazione del principio di allineamento dei contributi ex ante al profilo di rischio e del principio di parità di trattamento

2. Sul decimo motivo di ricorso, vertente sulle eccezioni di illegittimità dell’articolo 6, paragrafo 5, primo comma, lettera b), e dell’allegato I, sotto il titolo «Fase 2», del regolamento delegato 2015/63

B. Sui motivi di ricorso relativi alla legittimità della decisione impugnata

1. Sul secondo e sul terzo motivo di ricorso, vertenti sulla violazione, da parte della decisione impugnata, dell’articolo 41 della Carta e dell’obbligo di motivazione a causa dell’assenza di base giuridica per la sostituzione, con effetto retroattivo, delle decisioni iniziali

2. Sul quarto motivo di ricorso, vertente su un’insufficiente motivazione della decisione impugnata per quanto riguarda il calcolo del contributo ex ante della ricorrente

a) Osservazioni preliminari

b) Sulla prima parte, vertente sull’assenza di motivazione individuale della decisione impugnata

c) Sulla seconda parte, relativa alla mancata comunicazione dei dati individuali degli altri enti

d) Sulla terza parte, relativa all’insufficienza di motivazione per quanto riguarda la costituzione degli intervalli

3. Sul sesto motivo di ricorso, vertente sulla violazione dei «requisiti procedurali generali» risultanti dall’articolo 41 della Carta, dall’articolo 298 TFUE, dai principi generali del diritto e dal regolamento interno del SRB

4. Sul primo e sul settimo motivo di ricorso, vertenti sulla violazione dell’articolo 41, paragrafi 1 e 2, lettera a), della Carta per mancato rispetto del diritto al contraddittorio

a) Sulla prima parte, relativa all’insufficienza del termine per presentare osservazioni nell’ambito della procedura di consultazione

b) Sulla seconda parte, vertente sul fatto che la decisione impugnata sarebbe stata definitivamente stabilita prima della procedura di consultazione

5. Sul quinto motivo di ricorso, vertente sulla violazione, da parte della decisione impugnata, del diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva

6. Sull’ottavo motivo di ricorso, vertente sull’illegittimità della decisione impugnata alla luce dell’articolo 3, punto 28, e dell’articolo 5, paragrafo 1, lettera f), del regolamento delegato 2015/63

7. Sull’undicesimo motivo di ricorso, vertente sulla violazione dei principi generali del diritto, in quanto la decisione impugnata non sarebbe fondata sugli elementi di diritto in vigore alla data della sua adozione

8. Sulla motivazione della determinazione del livello-obiettivo annuale

C. Conclusione

V. Sulle spese


*      Lingua processuale: il tedesco.