Language of document : ECLI:EU:C:2016:560

SENTENZA DELLA CORTE (Seconda Sezione)

14 luglio 2016 (*)

«Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia civile – Regolamento (CE) n. 44/2001 – Articolo 22, punto 4 – Competenza giurisdizionale per le controversie in materia di proprietà intellettuale – Articolo 71 – Convenzioni concluse dagli Stati membri in materie particolari – Convenzione del Benelux sulla proprietà intellettuale – Competenza giurisdizionale per le controversie relative ai marchi, disegni e modelli del Benelux – Articolo 350 TFUE»

Nella causa C‑230/15,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal rechtbank Den Haag (Tribunale dell’Aia, Paesi Bassi), con decisione del 13 maggio 2015, pervenuta in cancelleria il 20 maggio 2015, nel procedimento

Brite Strike Technologies Inc.

contro

Brite Strike Technologies SA,

LA CORTE (Seconda Sezione),

composta da M. Ilešič (relatore), presidente di sezione, C. Toader, A. Rosas, A. Prechal e E. Jarašiūnas, giudici,

avvocato generale: H. Saugmandsgaard Øe

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la fase scritta del procedimento,

considerate le osservazioni presentate:

–        per la Commissione europea, da M. Wilderspin e R. Troosters, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 26 maggio 2016,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1        La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 22, punto 4 e dell’articolo 71 del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 2001, L 12, pag. 1).

2        Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra la Brite Strike Technologies Inc., società con sede in Plymouth, Massachusetts (Stati Uniti d’America), e la Brite Strike Technologies SA, società con sede in Lussemburgo (Lussemburgo), in merito ad una domanda della Brite Strike Technologies Inc. diretta ad ottenere l’annullamento di un marchio detenuto dalla Brite Strike Technologies SA.

 Contesto normativo

 Diritto dell’Unione

3        Ai sensi dei considerando 11 e 12 del regolamento n. 44/2001:

«(11) Le norme sulla competenza devono presentare un alto grado di prevedibilità ed articolarsi intorno al principio della competenza del giudice del domicilio del convenuto, la quale deve valere in ogni ipotesi salvo in alcuni casi rigorosamente determinati, nei quali la materia del contendere o l’autonomia delle parti giustifichi un diverso criterio di collegamento. (…)

(12)      Il criterio del foro del domicilio del convenuto deve essere completato attraverso la previsione di fori alternativi, ammessi in base al collegamento stretto tra l’organo giurisdizionale e la controversia, ovvero al fine di agevolare la buona amministrazione della giustizia».

4        Ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, di tale regolamento, quest’ultimo «si applica in materia civile e commerciale, indipendentemente dalla natura dell’organo giurisdizionale. Esso non concerne, in particolare, la materia fiscale, doganale ed amministrativa».

5        L’articolo 22, punto 4, primo comma, del regolamento n. 44/2001, collocato nella sezione 6 del capo II, relativa alle «Competenze esclusive», prevede quanto segue:

«Indipendentemente dal domicilio, hanno competenza esclusiva:

(…)

4)      in materia di registrazione o di validità di brevetti, marchi, disegni e modelli e di altri diritti analoghi per i quali è prescritto il deposito ovvero la registrazione, i giudici dello Stato membro nel cui territorio il deposito o la registrazione sono stati richiesti, sono stati effettuati o sono da considerarsi effettuati a norma di un atto amministrativo comunitario o di una convenzione internazionale.

(…)».

6        L’articolo 67 di tale regolamento, che figura al capo VII di quest’ultimo, intitolato «Relazioni con gli altri atti normativi», disponeva quanto segue:

«Il presente regolamento non pregiudica l’applicazione delle disposizioni che, in materie particolari, disciplinano la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni e che sono contenute negli atti comunitari (...)».

7        L’articolo 69 di detto regolamento conteneva un elenco di convenzioni concluse tra taluni Stati membri prima dell’entrata in vigore del regolamento n. 44/2001 e disponeva che tali convenzioni fossero sostituite da detto regolamento, nella misura in cui esse riguardavano materie alle quali si applicava lo stesso regolamento.

8        L’articolo 71 del regolamento n. 44/2001, figurante parimenti nel suo capo VII disponeva quanto segue:

«1.      Il presente regolamento lascia impregiudicate le convenzioni, di cui gli Stati membri siano parti contraenti, che disciplinano la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materie particolari.

2.      Ai fini della sua interpretazione uniforme, il paragrafo 1 si applica nel modo seguente:

a)      il presente regolamento non osta a che il giudice di uno Stato membro che sia parte di una convenzione relativa a una materia particolare possa fondare la propria competenza su tale convenzione anche se il convenuto è domiciliato nel territorio di uno Stato che non è parte della medesima. (…)

(…)».

9        A norma del suo articolo 76, il regolamento n. 44/2001 è entrato in vigore il 1° marzo 2002.

10      Il regolamento n. 44/2001 è stato abrogato dal regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 2012, L 351, pag. 1), applicabile a partire dal 10 gennaio 2015.

11      Le norme enunciate all’articolo 22, punto 4, all’articolo 67 e all’articolo 71 del regolamento n. 44/2001 sono state riprese all’articolo 24, punto 4, all’articolo 67 e all’articolo 71 del regolamento n. 1215/2012.

12      Ai sensi dell’articolo 69 del regolamento n. 1215/2012:

«Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 70 e 71, il presente regolamento sostituisce tra gli Stati membri le convenzioni relative alle stesse materie soggette al presente regolamento. In particolare, sono sostituite le convenzioni figuranti nell’elenco stilato dalla Commissione ai sensi dell’articolo 76, paragrafo 1, lettera c), e dell’articolo 76, paragrafo 2».

13      Poiché la controversia principale è stata introdotta dinanzi al giudice del rinvio il 21 settembre 2012, la questione di competenza giurisdizionale sollevata con la domanda di pronuncia pregiudiziale sarà esaminata alla luce del regolamento n. 44/2001.

 La CBPI

14      La convenzione del Benelux sulla proprietà intellettuale (marchi e disegni o modelli), del 25 febbraio 2005, sottoscritta all’Aia dal Regno del Belgio, dal Granducato di Lussemburgo e dal Regno dei Paesi Bassi (in prosieguo: la «CBPI») è entrata in vigore il 1° settembre 2006.

15      La CBPI sostituisce la legge uniforme del Benelux sui marchi (in prosieguo: la «LBM») e la legge uniforme del Benelux in materia di disegni o modelli (in prosieguo: la «LBDM»).

16      La LBM era entrata in vigore le 1° gennaio 1971 ed era allegata alla convenzione del Benelux in materia di marchi di prodotti, del 19 marzo 1962, la quale era in vigore dal 1° luglio 1969. Tale convenzione è stata abrogata dalla CBPI.

17      L’articolo 37, paragrafo A, della LBM enunciava quanto segue:

«Salvo diversa attribuzione contrattuale espressa, la competenza territoriale del giudice in materia di marchi è determinata dal domicilio del convenuto o dal luogo in cui l’obbligazione dedotta in giudizio è sorta, è stata o deve essere eseguita. Il luogo in cui è registrato o depositato un marchio non può in nessun caso configurare di per sé il fondamento della competenza.

Qualora i criteri sopra enunciati siano insufficienti a stabilire la competenza territoriale, il ricorrente può investire della causa il tribunale del proprio domicilio o della propria residenza, ovvero, qualora non abbia domicilio o residenza nel territorio del Benelux, il tribunale di propria scelta, a Bruxelles, all’Aia o a Lussemburgo».

18      La LBDM era entrata in vigore il 1° gennaio 1975 ed era allegata alla convenzione del Benelux in materia di disegni o modelli, del 25 ottobre 1966, che era in vigore dal 1° gennaio 1974. Tale convenzione è stata parimenti abrogata dalla CBPI.

19      L’articolo 29, paragrafo 1, della LBDM era formulato in termini che corrispondono a quelli dell’articolo 37, paragrafo A, della LBM.

20      La convenzione del Benelux in materia di marchi di prodotti e la convenzione del Benelux in materia di disegni o modelli non figuravano nell’elenco contenuto all’articolo 69 del regolamento n. 44/2001.

21      Ai sensi del suo preambolo, la CBPI ha in particolare lo scopo di «sostituire le convenzioni, le leggi uniformi nonché i protocolli modificativi in materia di marchi e di disegni o modelli del Benelux con un’unica convenzione che disciplini nel contempo il diritto dei marchi e il diritto dei disegni o modelli in maniera sistematica e trasparente», e di «sostituire l’Ufficio del Benelux per i marchi e l’Ufficio del Benelux per i disegni o modelli con l’Organizzazione del Benelux per la proprietà intellettuale (marchi, disegni o modelli) assolvendo il proprio compito mediante organi decisionali ed esecutivi dotati di competenze proprie e complementari».

22      L’articolo 1.2 della CBPI dispone quanto segue:

«1.      È istituita un’Organizzazione del Benelux per la proprietà intellettuale (marchi e disegni o modelli) (...);

2.      Gli organi dell’Organizzazione sono:

a.      il Comitato dei ministri (...);

b.      il Consiglio di amministrazione (...);

c.      l’Ufficio del Benelux per la Proprietà intellettuale (marchi e disegni o modelli) (...)».

23      L’articolo 1.5 della CBPI precisa quanto segue:

«1.      L’Organizzazione ha sede all’Aia.

2.      L’Ufficio ha sede all’Aia.

3.      Possono essere stabilite altrove sedi secondarie dell’Ufficio».

24      L’articolo 2.2 della CBPI dispone quanto segue:

«(...) [I]l diritto esclusivo al marchio si ottiene tramite la registrazione del marchio, il cui deposito è stato effettuato nel territorio del Benelux (deposito Benelux) o derivante da una registrazione presso l’Ufficio internazionale (deposito internazionale)».

25      Ai sensi dell’articolo 2.4, parte iniziale e lettera f), della CBPI:

«Non attribuisce alcun diritto al marchio:

(…)

f.      la registrazione di un marchio il cui deposito sia intervenuto in malafede, segnatamente:

1.      il deposito, effettuato con la conoscenza o nell’ignoranza inescusabile del normale uso fatto in buona fede negli ultimi tre anni, nel territorio del Benelux, di un marchio simile per prodotti o servizi simili da parte di un terzo non consenziente;

2.      il deposito, effettuato con la conoscenza, derivante da relazioni dirette, del normale uso fatto in buona fede da parte di un terzo negli ultimi tre anni, fuori dal territorio del Benelux, di un marchio simile per prodotti o servizi simili, a meno che non vi sia il consenso di tale terzo o che detta conoscenza sia stata acquisita solo dopo che il titolare del deposito abbia iniziato a fare uso del marchio nel territorio del Benelux».

26      L’articolo 2.5 della CBPI così recita:

«1.      Il deposito Benelux dei marchi si effettua o presso le amministrazioni nazionali, oppure presso l’Ufficio, nelle forme stabilite dal regolamento di esecuzione (...).

(…)

4.      Quando il deposito si effettua presso un’amministrazione nazionale, quest’ultima trasmette il deposito Benelux all’Ufficio senza indugio dopo averlo ricevuto, ovvero dopo aver accertato che lo stesso non soddisfa i requisiti prescritti.

(…)».

27      Ai sensi dell’articolo 2.8 della CBPI:

«1.      Fatta salva l’applicazione degli articoli [relativi agli impedimenti alla registrazione che può applicare l’Ufficio e all’opposizione che può essere presentata dinanzi allo stesso], il marchio depositato è registrato se sono rispettate le disposizioni del regolamento di esecuzione, per i prodotti o servizi menzionati dal depositante. (…)

2.      Se sono soddisfatti tutti i requisiti di cui all’articolo 2.5, il depositante può chiedere all’Ufficio, conformemente alle disposizioni del regolamento di esecuzione, di procedere senza indugio alla registrazione del deposito. Gli articoli [relativi agli impedimenti alla registrazione che può applicare l’Ufficio e all’opposizione che può essere presentata dinanzi allo stesso] si applicano ai marchi così registrati, ferma restando la facoltà dell’Ufficio di decidere di cancellare la registrazione e del titolare del marchio di chiedere in appello il mantenimento della registrazione».

28      L’articolo 2.10, paragrafo 2, della CBPI aggiunge che «l’Ufficio registra i depositi internazionali per i quali è richiesta l’estensione della tutela al territorio del Benelux».

29      L’articolo 2.28, paragrafo 3, della CBPI dispone quanto segue:

«Quando il titolare della registrazione anteriore o il terzo di cui all’articolo 2.4, lettera (...) f, sia parte nel procedimento, ogni interessato può invocare la nullità:

(…)

b.      del deposito non attributivo del diritto al marchio in applicazione dell’articolo 2.4, lettera (...) f; (...) la nullità risultante dell’articolo 2.4, lettera (...) f, deve essere invocata entro un termine di cinque anni a partire dalla data della registrazione. (…)».

30      L’articolo 4.6 della CBPI, intitolato «Competenza territoriale», così dispone:

«1.      Salvo diversa attribuzione contrattuale espressa, la competenza territoriale del giudice in materia di marchi o disegni o modelli è determinata dal domicilio del convenuto o dal luogo in cui l’obbligazione dedotta in giudizio è sorta, è stata o deve essere eseguita. Il luogo in cui è registrato o depositato un marchio o disegno o un modello non può in nessun caso configurare di per sé il fondamento della competenza.

2.      Qualora i criteri sopra enunciati siano insufficienti a stabilire la competenza territoriale, il ricorrente può investire della causa il tribunale del proprio domicilio o della propria residenza, ovvero, qualora non abbia domicilio o residenza sul territorio del Benelux, il tribunale di propria scelta, a Bruxelles, all’Aia o a Lussemburgo.

3.      I giudici applicano d’ufficio le norme di cui ai punti 1 e 2 e accertano espressamente la propria competenza.

(…)».

31      La CBPI non figura nell’elenco al quale si riferisce l’articolo 69 del regolamento n. 1215/2012.

 Procedimento principale e questioni pregiudiziali

32      La Brite Strike Technologies SA è una società con sede in Lussemburgo che appartiene alla rete di distribuzione dei prodotti di illuminazione tattica sviluppati dalla società americana Brite Strike Technologies Inc.

33      Il 4 febbraio 2010 la Brite Strike Technologies SA ha depositato il segno denominativo «Brite Strike» ai fini della sua registrazione in quanto marchio del Benelux.

34      L’Ufficio del Benelux per la Proprietà intellettuale (marchi e disegni o modelli), con sede all’Aia (Paesi Bassi), ha proceduto a tale registrazione.

35      Il 21 settembre 2012 la Brite Strike Technologies Inc. ha proposto un ricorso contro la Brite Strike Technologies SA dinanzi al rechtbank Den Haag (Tribunale dell’Aia) diretto ad ottenere l’annullamento di tale marchio, ai sensi degli articoli 2.4 e 2.28 della CBPI.

36      Nel far registrare il marchio di cui trattasi, la Brite Strike Technologies SA avrebbe agito in malafede. Sapendo che il segno denominativo «Brite Strike» era utilizzato dalla Brite Strike Technologies Inc. negli Stati del Benelux, la Brite Strike Technologies SA avrebbe fatto registrare tale segno come marchio del Benelux con il solo scopo di ottenere un diritto di uso esclusivo di tale segno e di impedire così alla Brite Strike Technologies Inc. di continuare ad utilizzare essa stessa detto segno nel Benelux.

37      La Brite Strike Technologies SA ha sollevato un’eccezione di incompetenza. A suo avviso, il ricorso avrebbe dovuto essere presentato a Lussemburgo e non all’Aia.

38      Il rechtbank Den Haag (Tribunale dell’Aia) constata che, se la norma di competenza enunciata all’articolo 4.6 della CBPI dovesse essere applicata, ne deriverebbe la sua incompetenza a conoscere di tale controversia. Se, invece, la norma di competenza enunciata all’articolo 22, punto 4, del regolamento n. 44/2001 dovesse prevalere, esso potrebbe essere competente.

39      Occorrerebbe quindi esaminare la relazione tra il regolamento n. 44/2001 e la CBPI.

40      A tale riguardo, il rechtbank Den Haag (Tribunale dell’Aia) cita una sentenza del Gerechtshof Den Haag (Corte d’appello dell’Aia) del 26 novembre 2013. Ai punti da 28 a 34 di tale sentenza, detto giudice ha ritenuto che, in considerazione del fatto che la CBPI è stata conclusa dopo l’entrata in vigore del regolamento n. 44/2001, la norma di competenza enunciata all’articolo 22, punto 4, di tale regolamento sia prevalente.

41      Il rechtbank Den Haag (Tribunale dell’Aia) ritiene, tuttavia, che la questione della relazione tra il regolamento n. 44/2001 e la CBPI debba essere sottoposta alla Corte.

42      In tali circostanze, il rechtbank Den Haag (Tribunale dell’Aia) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1)      Se si debba considerare la CBPI [per i motivi formulati ai punti da 28 a 34 della sentenza del Gerechtshof Den Haag (Corte d’appello dell’Aia) del 26 novembre 2013 o per altri motivi] come una convenzione posteriore, cosicché il suo articolo 4.6 non può essere considerato come un regime particolare, ai sensi dell’articolo 71 del regolamento [n. 44/2001].

In caso di risposta affermativa alla prima questione:

2)      Se dall’articolo 22, punto 4, del regolamento [n. 44/2001] discenda che è investito di competenza internazionale a conoscere della controversia sia il giudice belga che quello olandese o lussemburghese.

3)      In caso [di risposta negativa alla seconda questione], come si debba determinare, in una fattispecie come quella in esame, se sia investito di competenza internazionale il giudice belga oppure quello olandese o lussemburghese. Se per questo (ulteriore) accertamento della competenza si possa (invece) applicare l’articolo 4.6 CBPI».

 Sulle questioni pregiudiziali

 Sulla prima questione

43      Occorre constatare, anzitutto, che una controversia quale quella tra la Brite Strike Technologies Inc. e la Brite Strike Technologies SA, può rientrare sia nell’ambito di applicazione della CBPI sia in quello del regolamento n. 44/2001.

44      Infatti, da un lato, tale controversia verte sulla validità della registrazione di un marchio del Benelux e dovrà, come emerge dalla decisione di rinvio, essere risolta sul fondamento degli articoli 2.4 e 2.28 della CBPI.

45      Dall’altro lato, dall’inclusione della «materia di registrazione o di validità di (...) marchi, disegni e modelli (...)» nel capo II, sezione 6, del regolamento n. 44/2001, discende necessariamente che la validità della registrazione di marchi fa parte della «materia civile e commerciale» di cui all’articolo 1, paragrafo 1, di tale regolamento.

46      Poiché la norma di competenza giurisdizionale enunciata all’articolo 22, punto 4, del regolamento n. 44/2001 è inconciliabile con la norma di competenza giurisdizionale specificamente prevista all’articolo 4.6 della CBPI per le controversie relative ai marchi, disegni e modelli del Benelux, occorre determinare quale di tali due disposizioni sia applicabile.

47      È in tale contesto che, con la sua prima questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 71 del regolamento n. 44/2001 debba essere interpretato nel senso che osta a che la norma di competenza giurisdizionale per le controversie relative ai marchi, disegni e modelli del Benelux, enunciata all’articolo 4.6 della CBPI, si applichi a tali controversie.

48      L’articolo 71 del regolamento n. 44/2001 figurava al suo capo VII, intitolato «Relazioni con gli altri atti normativi», e disponeva, al paragrafo 1, che tale regolamento «lascia impregiudicate le convenzioni, di cui gli Stati membri siano parti contraenti, che disciplinano la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materie particolari».

49      Nonostante l’utilizzo dei termini «convenzioni, di cui gli Stati membri siano parti contraenti», che suggeriscono che solo convenzioni concluse da tutti gli Stati membri rientrassero nell’ambito di applicazione di detto articolo 71, dal tenore letterale del paragrafo 2, lettera a), dello stesso risulta senza ambiguità che le convenzioni considerate includevano parimenti quelle che erano state concluse solo da taluni Stati membri.

50      Peraltro, dal combinato disposto degli articoli 69 e 71 del regolamento n. 44/2001 risulta che quest’ultimo articolo, la cui formulazione molto generica è appena stata ricordata, non deve essere interpretato nel senso che esso si applica in relazione a convenzioni che vincolano più Stati membri solo a condizione che uno o più paesi terzi siano parti di siffatte convenzioni.

51      Se da ciò discende che la relazione tra le norme di competenza giurisdizionale previste dal regolamento n. 44/2001 e quelle contenute in talune convenzioni, era disciplinata dall’articolo 71 del regolamento n. 44/2001 a favore di tali convenzioni, tuttavia, detta disposizione non dava agli Stati membri la possibilità di introdurre, attraverso la stipulazione di nuove convenzioni o la modifica di convenzioni già in vigore, norme preminenti rispetto a quelle di tale regolamento (sentenza del 4 maggio 2010, TNT Express Nederland, C‑533/08, EU:C:2010:243, punto 38).

52      Occorre, in tale contesto, ricordare che l’articolo 71 del regolamento n. 44/2001 ha sostituito l’articolo 57 della convenzione di Bruxelles del 1968 concernente la competenza giurisdizionale e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 1972, L 299, pag. 32), che, riguardo alle convenzioni relative a materie particolari, faceva riferimento alle convenzioni di cui gli Stati contraenti «sono o saranno» parti. Impiegando i termini «o saranno», detto articolo 57 precisava che le norme contenute nella convenzione di Bruxelles non avrebbero impedito l’applicazione di norme diverse che gli Stati contraenti avrebbero sottoscritto, in futuro, stipulando convenzioni relative a materie particolari. Tali termini non sono stati ripresi all’articolo 71 del regolamento n. 44/2001 (sentenza del 4 maggio 2010, TNT Express Nederland, C‑533/08, EU:C:2010:243, punti 37 e 38).

53      La limitazione dell’ambito di applicazione dell’articolo 71 del regolamento n. 44/2001, ricordata al punto 51 della presente sentenza, riflette la giurisprudenza costante secondo la quale, man mano che vengano adottate norme comuni, gli Stati membri perdono il diritto di stipulare accordi internazionali che incidono su tali norme (sentenza del 4 maggio 2010, TNT Express Nederland, C‑533/08, EU:C:2010:243, punto 38).

54      Detta limitazione vale anche per quanto riguarda la conclusione, da parte degli Stati membri, di accordi tra essi stessi. Infatti, in considerazione del primato di cui gode, di norma, il diritto dell’Unione sulle convenzioni concluse tra gli Stati membri (v., in particolare, sentenza del 27 settembre 1988, Matteucci, 235/87, EU:C:1988:460, punto 22 e giurisprudenza ivi citata), la conclusione tra gli Stati membri di convenzioni che riguardino norme comuni dell’Unione, è, in linea di principio, vietata.

55      Nella specie, si deve esaminare se la CBPI sia in contrasto con tale limitazione, circostanza che avrebbe come conseguenza che l’articolo 71 del regolamento n. 44/2001 non autorizzerebbe l’applicazione dell’articolo 4.6 della CBPI a detrimento dell’articolo 22, punto 4, di tale regolamento.

56      Nell’ambito di tale esame, occorre tener conto del fatto che la CBPI è un accordo concluso tra il Regno del Belgio, il Granducato di Lussemburgo e il Regno dei Paesi Bassi nel quadro della loro unione regionale, il Benelux. Occorre, pertanto, interpretare l’articolo 71 del regolamento n. 44/2001 alla luce dell’articolo 350 TFUE, che dispone che il diritto dell’Unione non osta all’esistenza e al perfezionamento di tale unione regionale, nella misura in cui gli obiettivi perseguiti dalla stessa non sono raggiunti in applicazione del diritto dell’Unione.

57      Come già precisato dalla Corte, tale disposizione consente al Regno del Belgio, al Granducato di Lussemburgo e al Regno dei Paesi Bassi di mantenere in vigore, in deroga alle norme dell’Unione, le norme vigenti nell’ambito della loro unione regionale, nella misura in cui detta unione regionale precorre l’attuazione del mercato interno (v., per quanto riguarda l’articolo 233 CEE, la cui formulazione è stata ripresa all’articolo 306 CE e successivamente all’articolo 350 TFUE, sentenze del 16 maggio 1984, Pakvries, 105/83, EU:C:1984:178, punto 11, e del 2 luglio 1996, Commissione/Lussemburgo, C‑473/93, EU:C:1996:263, punto 42). Affinché sia giustificata, una siffatta deroga deve, inoltre, essere indispensabile per il buon funzionamento del regime Benelux (sentenza dell’11 agosto 1995, Roders e a., da C‑367/93 a C377/93, EU:C:1995:261, punti 25 nonché 40).

58      Per quanto riguarda la prima di tali condizioni, si deve ricordare che l’attuazione del mercato interno in materia di marchi, disegni e modelli comporta, in parallelo al regime dei titoli ad effetto unitario dell’Unione disciplinato dal regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio dell’Unione europea (GU 2009, L 78, pag. 1), come modificato dal regolamento (UE) 2015/2424 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2015 (GU 2015, L 341, pag. 21), nonché dal regolamento (CE) n. 6/2002 del Consiglio, del 12 dicembre 2001, su disegni e modelli comunitari (GU 2002, L 3, pag. 1), l’armonizzazione parziale delle norme relative ai marchi, disegni e modelli degli Stati membri realizzata dalla direttiva 2008/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d’impresa (GU 2008, L 299, pag. 25) e dalla direttiva 98/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 1998, sulla protezione giuridica dei disegni e dei modelli (GU 1998, L 289, pag. 28).

59      Nell’ambito del Benelux, i marchi, disegni e modelli dei tre Stati membri interessati sono stati sostituiti da titoli ad effetto unitario. Tale regime, che esiste in parallelo a quello dei titoli ad effetto unitario dell’Unione, anche considerando l’armonizzazione parziale realizzata dalla direttiva 2008/95 e dalla direttiva 98/71, precorre la stessa. Infatti, i marchi, disegni e modelli del Benelux sono soggetti ad una disciplina totalmente uniforme, accompagnata da norme istituzionali e di procedura comuni. Tra queste ultime figura l’articolo 4.6 della CBPI.

60      Per quanto riguarda la seconda condizione ricordata al punto 57 della presente sentenza, qualsiasi deroga, per essere giustificata dall’articolo 350 TFUE, deve essere indispensabile per il buon funzionamento del regime Benelux di cui trattasi, alla luce della finalità dell’articolo 350 TFUE, che consiste nell’evitare che l’applicazione del diritto dell’Unione abbia l’effetto di disintegrare il Benelux o di impedirne lo sviluppo (sentenze del 16 maggio 1984, Pakvries, 105/83, EU:C:1984:178, punto 11, e del 2 luglio 1996, Commissione/Lussemburgo, C‑473/93, EU:C:1996:263, punto 42).

61      Per quanto concerne l’articolo 4.6 della CBPI, si deve rilevare che la norma del diritto dell’Unione a cui tale disposizione deroga, è quella relativa alla competenza giurisdizionale per controversie relative ai marchi, disegni e modelli contenuta all’articolo 22, punto 4, del regolamento n. 44/2001 e, dal 10 gennaio 2015, all’articolo 24, punto 4, del regolamento n. 1215/2012. Tale norma del diritto dell’Unione stabilisce come criterio di competenza giurisdizionale il luogo in cui il registro è tenuto (sentenza del 13 luglio 2006, GAT, C‑4/03, EU:C:2006:457, punto 22).

62      A tale riguardo, va osservato che per le controversie relative ai marchi dell’Unione europea, il legislatore dell’Unione, conformemente all’articolo 67 del regolamento n. 44/2001, ha esso stesso derogato alla medesima norma di competenza giurisdizionale, prevedendo, all’articolo 97 del regolamento n. 207/2009, una norma di competenza giurisdizionale diversa, che si basa, in particolare, sul domicilio del convenuto e garantisce che giudici in ogni Stato membro possano essere investiti di controversie relative ai marchi dell’Unione europea. Tale norma evita che dette controversie siano concentrate dinanzi ai giudici del Regno di Spagna, Stato membro nel cui territorio i depositi e le registrazioni sono centralizzati e il registro è tenuto.

63      In considerazione del fatto che i marchi, disegni e modelli del Benelux rientrano in un regime avanzato nei tre Stati membri interessati, della struttura giurisdizionale istituita dal Benelux, fondata su un sistema decentralizzato accompagnato da un meccanismo di rinvii pregiudiziali alla Corte di giustizia del Benelux, e del carattere multilingue di tale unione regionale, la norma codificata all’articolo 4.6 della CBPI, che è in particolare fondata sul domicilio del convenuto e garantisce così che le controversie relative ai marchi, disegni e modelli del Benelux possano essere trattate, a seconda del caso, da un giudice belga, lussemburghese o olandese, invece di essere concentrate, in forza dell’articolo 22, punto 4, del regolamento n. 44/2001 e successivamente dell’articolo 24, punto 4, del regolamento n. 1215/2012, dinanzi ai giudici olandesi del luogo in cui i depositi e le registrazioni sono centralizzati e in cui il registro è tenuto, può, come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 41 delle sue conclusioni, e per analogia a quanto constatato dal legislatore dell’Unione per quanto riguarda la competenza giurisdizionale per controversie relative ai marchi dell’Unione europea, essere qualificata indispensabile al buon funzionamento del regime dei marchi, disegni e modelli del Benelux.

64      Ne consegue che l’articolo 71 del regolamento n. 44/2001, letto alla luce dell’articolo 350 TFUE, non impedisce al Regno del Belgio, al Granducato di Lussemburgo e al Regno dei Paesi Bassi di mantenere in vigore, in deroga all’articolo 22, punto 4, del regolamento n. 44/2001 e all’articolo 24, punto 4, del regolamento n. 1215/2012, la norma di competenza giurisdizionale per le controversie relative ai marchi, disegni o modelli del Benelux, che hanno introdotto all’articolo 37, paragrafo A, della LBM e all’articolo 29, paragrafo 1, della LBDM, e poi confermato all’articolo 4.6 della CBPI.

65      Per quanto concerne, infine, la giurisprudenza della Corte secondo cui l’applicazione di una convenzione in deroga a una norma introdotta dall’Unione in materia di competenza giurisdizionale, di riconoscimento o di esecuzione, non può pregiudicare i principi sottesi alla cooperazione giudiziaria in materia civile e commerciale all’interno dell’Unione, quali i principi evocati nei considerando 11 e 12 del regolamento n. 44/2001, di certezza del diritto per i suoi destinatari e di buona amministrazione della giustizia (v., in particolare, sentenze del 4 maggio 2010, TNT Express Nederland, C‑533/08, EU:C:2010:243, punto 49, e del 19 dicembre 2013, Nipponkoa Insurance, C‑452/12, EU:C:2013:858, punto 36), si deve ritenere che una disposizione quale l’articolo 4.6 della CBPI, che si articola intorno alla competenza in linea di principio del foro del domicilio del convenuto, completato da fori alternativi che presentino un collegamento stretto con l’oggetto della controversia, è conforme ai principi enunciati nei suddetti considerando 11 e 12.

66      Alla luce di tutte le suesposte considerazioni, occorre rispondere alla prima questione posta dichiarando che l’articolo 71 del regolamento n. 44/2001, letto alla luce dell’articolo 350 TFUE, non osta a che la norma di competenza giurisdizionale per le controversie relative ai marchi, disegni e modelli del Benelux, enunciata all’articolo 4.6 della CBPI, si applichi a tali controversie.

 Sulle questioni seconda e terza

67      Tenuto conto della risposta fornita alla prima questione e dell’inapplicabilità dell’articolo 22, punto 4, del regolamento n. 44/2001 che ne deriva, non occorre rispondere alla seconda e alla terza questione.

 Sulle spese

68      Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Seconda Sezione) dichiara:

L’articolo 71 del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, letto alla luce dell’articolo 350 TFUE, non osta a che la norma di competenza giurisdizionale per le controversie relative ai marchi, disegni e modelli del Benelux, enunciata all’articolo 4.6 della convenzione del Benelux sulla proprietà intellettuale (marchi e disegni o modelli), del 25 febbraio 2005, sottoscritta all’Aia dal Regno del Belgio, dal Granducato di Lussemburgo e dal Regno dei Paesi Bassi, si applichi a tali controversie.

Firme


* Lingua processuale: il neerlandese.