Language of document : ECLI:EU:T:2021:644

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Terza Sezione)

6 ottobre 2021 (*)

«Aiuti di Stato – Regime di aiuti al quale la Germania ha dato esecuzione a favore di alcuni grandi consumatori di energia elettrica – Esenzione degli oneri di rete per il periodo 2012-2013 – Decisione che dichiara il regime di aiuti incompatibile con il mercato interno e illegittimo e che ordina il recupero delle somme versate – Ricorso di annullamento – Termine di ricorso – Ricevibilità – Nozione di aiuto – Risorse statali – Parità di trattamento – Legittimo affidamento»

Nella causa T‑745/18,

Covestro Deutschland AG, con sede in Leverkusen (Germania), rappresentata da M. Küper, J. Otter, C. Anger e M. Goldberg, avvocati,

ricorrente,

sostenuta da

Repubblica federale di Germania, rappresentata da J. Möller, R. Kanitz, S. Heimerl e S. Costanzo, in qualità di agenti,

interveniente,

contro

Commissione europea, rappresentata da T. Maxian Rusche e K. Herrmann, in qualità di agenti,

convenuta,

avente ad oggetto la domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento della decisione (UE) 2019/56 della Commissione, del 28 maggio 2018, sul regime di aiuti SA.34045 (2013/c) (ex 2012/NN) al quale la Germania ha dato esecuzione a favore dei consumatori di carico di base ai sensi dell’articolo 19 del regolamento StromNEV (GU 2019, L 14, pag. 1),

IL TRIBUNALE (Terza Sezione),

composto da A.M. Collins, presidente, V. Kreuschitz e Z. Csehi (relatore), giudici,

cancelliere: B. Lefebvre, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 29 ottobre 2020,

ha pronunciato la seguente

Sentenza (1)

I.      Fatti

[omissis]

B.      Sulle disposizioni legislative e regolamentari in questione

1.      Sul sistema di oneri di rete prima dellintroduzione delle misure controverse

[omissis]

8        Fino all’entrata in vigore del regolamento StromNEV, come modificato dall’EnWG 2011 (in prosieguo: il «regolamento StromNEV del 2011»), i consumatori non di punta e i consumatori di carico di base erano soggetti a oneri individuali calcolati secondo la «metodologia del percorso fisico», elaborata dalla BNetzA, che teneva conto dei costi di rete generati da tali consumatori, con un contributo minimo pari al 20% dell’onere di rete pubblicato (in prosieguo: il «contributo minimo»), che garantiva un corrispettivo per lo sfruttamento della rete a cui tali consumatori erano collegati nell’ipotesi in cui i canoni individuali calcolati secondo la metodologia del percorso fisico fossero più bassi o vicini allo zero.

2.      Sulle misure controverse

9        Ai sensi dell’articolo 19, paragrafo 2, seconda e terza frase, del regolamento StromNEV del 2011, a partire dal 1° gennaio 2011 (data di applicazione retroattiva di tale disposizione), gli oneri individuali per i consumatori di carico di base sono stati aboliti e sostituiti da un’esenzione totale dagli oneri di rete (in prosieguo: l’«esenzione controversa»), concessa con un’autorizzazione dell’autorità di regolamentazione competente, vale a dire la BNetzA o l’autorità di regolamentazione del Land interessato. Detta esenzione gravava sui gestori del sistema di trasmissione o di distribuzione secondo il livello di rete al quale i beneficiari erano collegati.

10      Ai sensi dell’articolo 19, paragrafo 2, sesta e settima frase, del regolamento StromNEV del 2011, i gestori del sistema di trasmissione erano tenuti a rimborsare ai gestori del sistema di distribuzione le perdite di entrate risultati dall’esenzione controversa e dovevano compensare, tra di loro, i costi relativi all’esenzione, mediante una compensazione finanziaria conformemente all’articolo 9 della Kraft-Wärme-Kopplungsgesetz (legge sulla promozione della cogenerazione di calore ed energia elettrica), del 19 marzo 2002 (BGBl. 2002 I, pag. 1092), di modo che ognuno sopportasse il medesimo onere finanziario calcolato a seconda della quantità di energia elettrica che forniva agli utilizzatori finali collegati alla propria rete.

11      Dal 2012, la decisione normativa della BNetzA del 14 dicembre 2011 (BK8-11-024; in prosieguo: la «decisione della BNetzA del 2011») ha istituito un meccanismo di finanziamento. Secondo tale meccanismo, i gestori del sistema di distribuzione percepivano, presso gli utilizzatori finali o i fornitori di energia elettrica, un supplemento (in prosieguo: il «supplemento controverso»), il cui importo veniva riversato ai gestori del sistema di trasmissione per compensare la perdita di introiti provocata dall’esenzione controversa.

12      L’importo del supplemento era determinato ogni anno, in anticipo, dai gestori del sistema di trasmissione, sulla base di un metodo stabilito dalla BNetzA. L’importo relativo al 2012, primo anno di attuazione del sistema, è stato fissato direttamente dalla BNetzA.

13      Tali disposizioni non si applicavano per quanto riguarda i costi dell’esenzione per il 2011 e, pertanto, ciascun gestore del sistema di trasporto e di distribuzione ha dovuto sopportare le perdite relative all’esenzione per tale anno.

3.      Sul sistema degli oneri di rete successivo alle misure controverse

14      Nel corso del procedimento amministrativo che ha portato alla decisione impugnata, l’esenzione controversa è stata dapprima dichiarata nulla con decisioni giurisdizionali dell’Oberlandesgericht Düsseldorf (Tribunale superiore del Land, Düsseldorf, Germania) dell’8 maggio 2013 e del Bundesgerichtshof (Corte federale di giustizia, Germania) del 6 ottobre 2015 ed è stata successivamente abrogata, a decorrere dal 1° gennaio 2014, dal regolamento StromNEV come modificato dalla Verordnung zur Änderung von Verordnungen auf dem Gebiet des Energiewirtschaftsrechts (regolamento che modifica vari regolamenti nel settore dell’energia), del 14 agosto 2013 (BGBl. 2013 I, pag. 3250) (in prosieguo: il «regolamento StromNEV del 2013»). Quest’ultimo regolamento ha reintrodotto, per il futuro, i canoni individuali calcolati secondo la metodologia del percorso fisico, con l’applicazione, invece del contributo minimo, di oneri forfettari del 10, del 15 e del 20% dei canoni generali, in funzione del consumo di energia elettrica (rispettivamente 7 000, 7 500 e 8 000 ore di utilizzo annuale della rete) (in prosieguo: gli «oneri forfettari»).

15      Il regolamento StromNEV del 2013 ha introdotto un regime transitorio, in vigore dal 22 agosto 2013 e applicabile, retroattivamente, ai consumatori di carico di base che non avevano ancora ricevuto l’esenzione controversa per gli anni 2012 e 2013 (in prosieguo: il «regime transitorio»). Invece dei canoni individuali calcolati secondo la metodologia del percorso fisico e del contributo minimo, tale regime prevedeva esclusivamente l’applicazione degli oneri forfettari.

[omissis]

D.      Sulla decisione impugnata

19      Il 28 maggio 2018 la Commissione ha adottato la decisione (UE) 2019/56, sul regime di aiuti SA.34045 (2013/c) (ex 2012/NN) al quale la Germania ha dato esecuzione a favore dei consumatori di carico di base ai sensi dell’articolo 19 del regolamento StromNEV [2011] (GU 2019, L 14, pag. 1; in prosieguo: la «decisione impugnata»), con la quale ha constatato che, dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2013, la Repubblica federale di Germania aveva concesso illegittimamente aiuti di Stato nella forma dell’esenzione controversa.

20      Più in particolare, la Commissione ha concluso che l’importo degli aiuti di Stato corrispondeva ai costi di rete generati nel 2012 e nel 2013 dai consumatori di carico di base o, se tali costi erano inferiori al contributo minimo, a quest’ultimo.

21      Inoltre, la Commissione ha rilevato che gli aiuti in questione erano incompatibili con il mercato interno, poiché non rientranti in alcuna delle eccezioni previste all’articolo 107, paragrafi 2 e 3, TFUE, e non potevano essere considerati compatibili neppure per altri motivi.

22      Di conseguenza, la Commissione ha deciso quanto segue:

–        l’esenzione controversa costituiva un aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, nella misura in cui i consumatori di carico di base erano stati esentati dal pagamento degli oneri di rete corrispondenti ai costi di rete da essi causati o, se tali costi di rete erano inferiori agli oneri di rete minimi, dal pagamento di tali oneri di rete minimi;

–        l’aiuto in questione era stato messo in atto dalla Repubblica federale di Germania in violazione dell’articolo 108, paragrafo 3, TFUE ed era incompatibile con il mercato interno;

–        gli aiuti individuali, concessi nell’ambito del regime in questione, non costituivano un aiuto di Stato se, al momento della loro concessione, soddisfacevano le condizioni stabilite dal regolamento relativo agli aiuti «de minimis», adottato a norma dell’articolo 2 del regolamento (CE) n. 994/98 del Consiglio, del 7 maggio 1998, sull’applicazione degli articoli [107] e [108 TFUE] a determinate categorie di aiuti di Stato orizzontali (GU 1998, L 142, pag. 1);

–        la Repubblica federale di Germania, da un lato, era obbligata a recuperare dai beneficiari gli aiuti incompatibili con il mercato interno, concessi in base al regime di aiuti in questione, compresi gli interessi, e, dall’altro, era tenuta ad annullare tutti i pagamenti in sospeso a titolo di tale regime a partire dalla data di adozione della decisione impugnata.

II.    Procedimento e conclusioni delle parti

23      Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 20 dicembre 2018, la ricorrente ha introdotto il presente ricorso.

24      Con atto depositato presso la cancelleria del Tribunale il 24 aprile 2019, la Repubblica federale di Germania ha chiesto di intervenire nel presente procedimento a sostegno delle conclusioni della ricorrente. Con decisione del 4 giugno 2019, il presidente della Sesta Sezione del Tribunale ha autorizzato tale intervento. La Repubblica federale di Germania ha depositato la sua memoria di intervento e le parti del procedimento principale hanno depositato le loro osservazioni su quest’ultima entro i termini impartiti.

25      Essendo stata modificata la composizione delle sezioni del Tribunale, ai sensi dell’articolo 27, paragrafo 5, del regolamento di procedura del Tribunale, il giudice relatore è stato assegnato alla Terza Sezione, alla quale, di conseguenza, è stata attribuita la presente causa.

26      Su proposta del giudice relatore, il Tribunale (Terza Sezione) ha deciso di avviare la fase orale del procedimento e, nell’ambito delle misure di organizzazione del procedimento previste dall’articolo 89 del regolamento di procedura, ha posto alle parti alcuni quesiti scritti, ai quali esse hanno risposto nel termine impartito.

27      Le parti sono state sentite nelle loro difese e risposte ai quesiti posti dal Tribunale all’udienza del 29 ottobre 2020.

28      In udienza, la ricorrente ha rinunciato al primo motivo, circostanza di cui si è preso atto nel verbale.

29      La ricorrente, sostenuta dalla Repubblica federale di Germania, chiede che il Tribunale voglia:

–        annullare la decisione impugnata;

–        condannare la Commissione alle spese.

30      La Commissione chiede che il Tribunale voglia:

–        respingere il ricorso,

–        condannare la ricorrente alle spese.

III. In diritto

A.      Sulla ricevibilità del ricorso

[omissis]

36      Per quanto riguarda l’asserita tardività del ricorso, dedotta dalla Commissione, occorre ricordare che, ai sensi dell’articolo 263, sesto comma, TFUE, il ricorso di annullamento deve essere proposto nel termine di due mesi a decorrere, secondo i casi, dalla pubblicazione dell’atto impugnato, dalla sua notificazione al ricorrente, ovvero, in mancanza di queste, dal giorno in cui il ricorrente ne ha avuto conoscenza.

37      Nel caso di specie, è pacifico che il ricorso è stato depositato nel rispetto del termine di due mesi e dieci giorni a partire dalla pubblicazione della decisione impugnata nella Gazzetta ufficiale, avvenuta il 16 gennaio 2019.

38      Per quanto riguarda la questione se la ricorrente abbia avuto conoscenza della decisione impugnata prima della sua pubblicazione, occorre ricordare che dalla formulazione stessa dell’articolo 263, sesto comma, TFUE risulta che il criterio della data in cui si è avuto conoscenza dell’atto come dies a quo del termine di ricorso è subordinato rispetto a quello della pubblicazione o della notifica dell’atto (sentenze del 10 marzo 1998, Germania/Consiglio, C‑122/95, EU:C:1998:94, punto 35, e del 17 maggio 2017, Portogallo/Commissione, C‑339/16 P, EU:C:2017:384, punto 39; v., altresì sentenza del 27 novembre 2003, Regione Siciliana/Commissione, T‑190/00, EU:T:2003:316, punto 30 e giurisprudenza ivi citata) e si applica quindi agli atti che non sono oggetto né di notifica né di pubblicazione (sentenza del 1° luglio 2009, ISD Polska e a./Commissione, T‑273/06 e T‑297/06, EU:T:2009:233, punto 55).

39      È vero che, nel caso di specie, la pubblicazione della decisione impugnata non era un presupposto per la sua efficacia. Tuttavia, le decisioni della Commissione di chiudere un procedimento di esame degli aiuti ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 2, TFUE sono pubblicate nella Gazzetta ufficiale, conformemente all’articolo 32, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015, recante modalità di applicazione dell’articolo 108 TFUE (GU 2015, L 248, pag. 9). Pertanto, secondo una giurisprudenza consolidata, la ricorrente poteva legittimamente aspettarsi che la decisione impugnata sarebbe stata pubblicata (v., in tal senso, sentenze del 15 settembre 1998, BP Chemicals/Commissione, T‑11/95, EU:T:1998:199, punti da 48 a 51, e del 1° luglio 2009, ISD Polska e a./Commissione, T‑273/06 e T‑297/06, EU:T:2009:233, punto 57). Essa aveva, quindi, il diritto di prendere la data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale come dies a quo del termine di ricorso.

40      Tale conclusione non è rimessa in discussione dalla giurisprudenza dedotta dalla Commissione.

41      Innanzitutto, nella sentenza del 17 maggio 2017, Portogallo/Commissione (C‑339/16 P, EU:C:2017:384, punti da 34 a 40), la Corte ha ritenuto che il dies a quo del termine di ricorso per la ricorrente, vale a dire la Repubblica portoghese, fosse la notifica della decisione impugnata a quest’ultima, destinataria di tale decisione, mentre nel caso di specie la ricorrente non era destinataria della decisione impugnata, indirizzata alla Repubblica federale di Germania, e non ha ricevuto alcuna notifica di tale decisione ai sensi dell’articolo 263 TFUE.

42      Inoltre, le conclusioni dell’avvocato generale Campos Sánchez-Bordona nella causa Georgsmarienhütte e a. (C‑135/16, EU:C:2018:120) riguardavano la questione se imprese beneficiarie di un aiuto di Stato oggetto di una decisione della Commissione avrebbero potuto impugnare tale decisione, il che, conformemente alla sentenza del 9 marzo 1994, TWD Textilwerke Deggendorf (C‑188/92, EU:C:1994:90), impedirebbe loro di contestare la legittimità della medesima dinanzi ai giudici nazionali nell’ambito di un ricorso proposto avverso i provvedimenti presi dalle autorità nazionali in esecuzione di questa decisione. Per quanto riguarda il calcolo del termine per il ricorso che le imprese ricorrenti avrebbero potuto proporre dinanzi al giudice dell’Unione europea contro la decisione impugnata, l’avvocato generale ha concluso che, poiché la pubblicazione di tale decisione non era un presupposto per la sua efficacia e essendo sufficiente che le imprese interessate direttamente e individualmente ne fossero inconfutabilmente a conoscenza, il termine concesso a tali imprese per impugnarla ha iniziato a decorrere dal giorno in cui ne hanno avuto conoscenza (conclusioni dell’avvocato generale Campos Sánchez-Bordona nella causa Georgsmarienhütte e a, C‑135/16, EU:C:2018:120, paragrafo 63). Orbene, è giocoforza constatare che tale conclusione non è stata ripresa dalla Corte nella sentenza che ha posto fine alla causa summenzionata (sentenza del 25 luglio 2018, Georgsmarienhütte e a., C‑135/16, EU:C:2018:582) e che, in ogni caso, non è stato dimostrato che, nel caso di specie, la ricorrente fosse stata «inconfutabilmente» a conoscenza della decisione impugnata, contrariamente a quanto accadeva in detta causa.

43      Infine, nell’ordinanza del 5 settembre 2019, Fryč/Commissione (C‑230/19 P, non pubblicata, EU:C:2019:685), la Corte ha constatato, nell’ambito di un ricorso diretto all’annullamento di taluni regolamenti, che, poiché gli atti controversi erano stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale e tale pubblicazione aveva condizionato l’entrata in vigore di detti atti, la data da prendere in considerazione per determinare il dies a quo del termine di ricorso ai sensi dell’articolo 263, sesto comma, TFUE era quella della pubblicazione. È giocoforza constatare che tale constatazione non è idonea a suffragare l’argomento della Commissione nel caso di specie, tenuto conto della diversa natura degli atti in questione.

44      Occorre quindi respingere l’eccezione di irricevibilità sollevata in via difensiva dalla Commissione.

B.      Nel merito

[omissis]

1.      Sul secondo motivo, relativo allassenza di aiuto di Stato ai sensi dellarticolo 107, paragrafo 1, TFUE

[omissis]

b)      Sulla seconda parte del secondo motivo, vertente sullassenza di un aiuto concesso mediante risorse statali

[omissis]

1)      Considerazioni preliminari

[omissis]

93      Più recentemente, da un lato, la Corte, tenuto conto di una misura di sostegno ai produttori di energia elettrica derivante da fonti rinnovabili, finanziata da un onere imposto ai fornitori di energia elettrica che approvvigionano i clienti finali, in proporzione ai quantitativi venduti (la sovrattassa EEG), ha escluso, nella sentenza del 28 marzo 2019, Germania/Commissione (C‑405/16 P, EU:C:2019:268), l’impiego di risorse statali nelle seguenti circostanze:

–        gli importi generati dalla misura non erano equivalenti a un tributo, poiché la misura in questione non obbligava gli operatori interessati a trasferire i costi sui clienti finali (punti da 65 a 71 di tale sentenza);

–        non c’era un’influenza dominante dei pubblici poteri nella gestione delle risorse in questione, in assenza di un potere di disposizione sui fondi, il fatto che i fondi fossero utilizzati esclusivamente per finanziare il regime in questione non implicava che lo Stato potesse disporne, vale a dire il potere di decidere una destinazione differente di tali risorse (punti da 74 a 76 di tale sentenza) e, in mancanza di un controllo pubblico sugli organismi incaricati della gestione di tali fondi, il semplice controllo sulla corretta esecuzione del regime in questione non era sufficiente a tal fine (punti da 77 a 85 di tale sentenza).

94      Dall’altro lato, la Corte, tenuto conto di una misura di sostegno ai produttori di elettricità che forniscono un servizio di interesse pubblico, finanziata in particolare da un onere imposto ai clienti finali di elettricità, in funzione dell’elettricità consumata, ha riconosciuto, nella sentenza del 15 maggio 2019, Achema e a. (C‑706/17, EU:C:2019:407), che il criterio delle risorse statali era soddisfatto, tenuto delle seguenti circostanze:

–        il contributo era obbligatorio per gli utilizzatori finali e i produttori diretti di elettricità (punto 57 di detta sentenza) nonché per gli operatori di rete incaricati del suo prelievo (punto 64 di detta sentenza); il suo importo era fissato da un ente pubblico (punto 58 di detta sentenza);

–        la distribuzione dei fondi era gestita da un organismo controllato direttamente dallo Stato, incaricato di gestire il contributo e che non disponeva di alcun potere discrezionale quanto alla determinazione e alla destinazione di tali fondi (punti 59 e 66 di detta sentenza).

95      In sostanza, la giurisprudenza della Corte citata ai punti 93 e 94 supra si basa su due elementi principali per valutare la natura statale delle risorse: da un lato, l’esistenza di un onere obbligatorio gravante sugli utilizzatori o clienti finali, di norma chiamato «prelievo» e, più in particolare, «prelievo parafiscale» e, dall’altro lato, il controllo statale sulla gestione del sistema, attraverso, segnatamente, il controllo statale sui fondi o sui gestori (terzi) di tali fondi. Si tratta, in sostanza, di due elementi che fanno parte di un’alternativa.

96      Il carattere di elementi facenti parte di un’alternativa delle due condizioni summenzionate è confermato dal punto 72 della sentenza del 28 marzo 2019, Germania/Commissione (C‑405/16 P, EU:C:2019:268), in cui la Corte, dopo aver escluso l’esistenza di un «prelievo speciale», ha considerato che, di conseguenza, occorreva verificare se gli altri due elementi menzionati (vale a dire il controllo statale sui fondi o sui gestori di rete) legittimassero nondimeno la conclusione secondo cui i fondi generati dalla sovrattassa EEG costituivano risorse statali. Inoltre, nella sentenza del 15 maggio 2019, Achema e a. (C‑706/17, EU:C:2019:407), innanzitutto, la Corte ha osservato che i fondi raccolti obbligatoriamente dai gestori delle reti elettriche presso gli operatori economici e gli utilizzatori finali potevano essere considerati come risorse statali (punti 64 e 65 di tale sentenza) e, in seguito, essa ha constatato, inoltre, e quindi ad abundantiam, che tali fondi, distribuiti tra i beneficiari del regime da un organismo sotto controllo pubblico, che non disponeva di alcun potere discrezionale in merito alla determinazione e alla destinazione di tali fondi, dovevano essere considerati come rimasti sotto controllo pubblico (punti 66 e 67 di tale sentenza).

97      Infatti, come sottolineato dall’avvocato generale Jacobs nelle sue conclusioni nella causa PreussenElektra (C‑379/98, EU:C:2000:585, paragrafo 165), il denominatore comune delle cause in cui la Corte ha riconosciuto l’esistenza di risorse statali è che, in un modo o nell’altro, lo Stato ha esercitato un controllo sui proventi di cui trattasi. Tale controllo può essere esercitato, in particolare, mediante prelievi parafiscali, un meccanismo con il quale, secondo l’avvocato generale, il denaro diviene di proprietà dello Stato prima di essere ridistribuito alle imprese assistite. Pertanto, secondo tale interpretazione, l’esistenza di un prelievo parafiscale è una delle situazioni in cui sussiste un controllo statale sulle risorse utilizzate.

[omissis]

100    Al punto 136 della decisione impugnata, che riassume i punti da 49 a 84 della decisione di avvio, la Commissione ricorda che, in quest’ultima decisione, essa ha concluso che l’esenzione controversa era stata finanziata mediante risorse statali sulla base dei seguenti elementi:

–        l’esenzione controversa era espressione di una politica dello Stato;

–        le perdite derivanti dall’esenzione controversa erano integralmente compensate dal supplemento controverso, che gravava sugli utenti del sistema e non rimaneva a carico dei gestori del sistema;

–        i gestori dei sistemi di trasporto erano stati incaricati della gestione dei flussi finanziari derivanti dall’esenzione e dal supplemento controverso e non potevano utilizzare i proventi del supplemento controverso come desideravano;

–        il supplemento controverso non corrispondeva al pagamento di un servizio o di un bene.

101    Al punto 137 della decisione impugnata, la Commissione respinge l’argomento della Repubblica federale di Germania secondo cui le risorse destinate al finanziamento dell’esenzione controversa non transitavano per il bilancio dello Stato. Secondo la Commissione, la nozione di risorse statali può essere soddisfatta anche se l’aiuto è finanziato attraverso mezzi privati, imposti dallo Stato e gestiti e ripartiti secondo le disposizioni della legislazione, nonostante il fatto che tali risorse non siano amministrate dalle autorità statali, ma da entità non statali designate dallo Stato.

102    Ai punti 138 e 139 della decisione impugnata, la Commissione sottolinea che le perdite di entrate derivanti dall’esenzione controversa nel 2012 e nel 2013 sono state integralmente ripercosse sugli utilizzatori finali mediante un meccanismo di compensazione integrale, finanziato da un contributo obbligatorio imposto dallo Stato agli utilizzatori finali.

103    Ai punti da 140 a 147 della decisione controversa, la Commissione precisa quanto segue:

–        il supplemento controverso costituiva un prelievo parafiscale imposto dallo Stato e riscosso a carico degli utilizzatori finali, e non un onere di rete generale;

–        i gestori di rete erano incaricati di riscuotere e amministrare il supplemento controverso ed erano tenuti a prelevare tale supplemento e potevano utilizzare i proventi derivanti dal supplemento soltanto al fine di compensare le perdite di entrate derivanti dall’esenzione controversa;

–        il supplemento garantiva ai gestori di rete che le loro perdite di entrate derivanti dall’esenzione controversa fossero compensate integralmente e l’importo del supplemento fosse calcolato in funzione dell’esenzione.

104    In sostanza, l’analisi della Commissione si basa sulle due circostanze seguenti: da un lato, il supplemento controverso costituisce un «prelievo parafiscale», poiché costituiva un onere obbligatorio imposto dallo Stato e riscosso a carico degli «utilizzatori finali» e, dall’altro, i gestori di rete sono incaricati di amministrare il supplemento secondo regole imposte dallo Stato, e quindi agiscono sotto il controllo dello Stato.

[omissis]

106    A tale proposito, occorre rilevare, in limine, che il supplemento controverso è stato adottato con la decisione della BNetzA del 2011 (v. punti da 10 a 13 supra) e che, di conseguenza, conformemente a una giurisprudenza costante (v. punto 86 supra), esso è imputabile allo Stato, il che, peraltro, non è contestato dalla ricorrente.

107    Questa conclusione non pregiudica la questione se la decisione della BNetzA del 2011 possa essere considerata una decisione ultra vires secondo il diritto tedesco e la questione dell’annullamento di tale decisione da parte dei tribunali tedeschi e della sua successiva abrogazione (v. punto 14 supra), questioni sollevate tardivamente dalle parti nel corso del procedimento e che non rimettono in discussione il fatto che tale decisione sia stata effettivamente applicata durante il periodo interessato (v. punti 14 e 15 supra). Infatti, come rilevato dalla giurisprudenza, l’efficacia delle norme in materia di aiuti di Stato sarebbe considerevolmente indebolita se l’applicazione delle medesime potesse essere esclusa per il solo fatto che un aiuto sia stato concesso in violazione delle norme nazionali (v., in tal senso e per analogia, sentenza del 17 settembre 2014, Commerz Nederland, C‑242/13, EU:C:2014:2224, punto 36) e, anche a supporre che detta decisione sia illegittima, resta il fatto che essa può produrre i suoi effetti fintanto che non è stata abrogata o, per lo meno, fintanto che non sia stata constatata la sua illegittimità (v., in tal senso e per analogia, sentenza del 3 marzo 2005, Heiser, C‑172/03, EU:C:2005:130, punto 38).

108    Lo stesso vale per l’argomento della ricorrente secondo cui la decisione normativa della BNetzA del 2011, pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Repubblica federale di Germania il 21 dicembre 2011, sarebbe entrata in vigore solo il 4 gennaio 2012 e non vincolava quindi ancora i gestori del sistema di trasporto il 15 ottobre 2011, data ultima per la pubblicazione delle tabelle tariffarie per il 2012, che erano vincolanti e applicabili a tutti gli utenti della rete. Tale argomento, sollevato per la prima volta in risposta ad un quesito scritto del Tribunale, non rimette in discussione il fatto che tale decisione sia stata applicata durante il periodo di riferimento.

[omissis]

2)      Sull’esistenza di un onere obbligatorio

[omissis]

113    Per quanto riguarda la fondatezza degli argomenti della ricorrente, al fine di qualificare il supplemento controverso come «prelievo parafiscale» alla luce della giurisprudenza citata, occorre verificare se tale supplemento, imposto dallo Stato, fosse integralmente ripercosso, in forza di un obbligo giuridico, sui debitori finali del supplemento suddetto.

114    A tale riguardo, le posizioni delle parti divergono per quanto riguarda la questione se il supplemento controverso fosse obbligatoriamente ripercosso sul «consumatore finale», come indicato nella decisione impugnata (v., in particolare, punti 135, 138, 140 e 143 di detta decisione), e, quindi, per quanto riguarda la questione dell’individuazione dei debitori finali del supplemento controverso.

115    La Commissione include in tale definizione gli utenti della rete, vale a dire i grandi consumatori di energia elettrica direttamente collegati alla rete e i fornitori di energia elettrica, i quali sono tenuti a pagare il supplemento in quanto concludono contratti con i gestori di rete al fine di acquistare energia elettrica (per sé stessi, come i grandi consumatori, o per i loro clienti, come i fornitori) e sono, quindi, «utilizzatori finali» del servizio di «utilizzo della rete».  

116    La ricorrente e la Repubblica federale di Germania includono in tale nozione gli utilizzatori finali di energia elettrica, e non i fornitori di energia elettrica, e sostengono che il supplemento controverso, che è riscosso unicamente nei confronti degli utenti della rete, non si ripercuote obbligatoriamente su tutti gli utilizzatori finali di energia elettrica. Esse contestano altresì il fatto che i gestori di rete siano tenuti a riscuotere il supplemento controverso presso gli utenti della rete.  Secondo tale interpretazione, in sostanza, il supplemento controverso non costituisce un onere gravante sul bilancio dello Stato, ma piuttosto un «canone», ossia un trasferimento di fondi che enti privati versano tra loro.

117    Occorre, quindi, identificare i debitori finali del supplemento controverso e stabilire se esso sia obbligatorio nei confronti di questi ultimi.

118    Per quanto riguarda i debitori finali del supplemento controverso, bisogna distinguere, da un lato, il rapporto tra i gestori di rete e gli utenti di rete (per lo più fornitori di energia elettrica, ma anche grandi consumatori di energia elettrica) e, dall’altro, il rapporto tra i fornitori di energia elettrica e gli utilizzatori di energia elettrica: il supplemento controverso riguarda solo la prima relazione, quella tra i gestori e gli utenti, in quanto il supplemento è percepito a seguito dell’utilizzo della rete e non del consumo di energia elettrica.

119    In tali circostanze, la questione sollevata dalla ricorrente (v. punto 116 supra), se i fornitori di energia elettrica fossero a loro volta obbligati a ripercuotere il supplemento in questione sui loro clienti, o su tutti gli utilizzatori finali di energia elettrica, non è pertinente, tenuto conto del fatto che i debitori finali di tale supplemento erano gli utenti della rete, vale a dire i fornitori stessi nonché gli utilizzatori finali direttamente collegati alla rete, e non già gli altri utilizzatori finali.

120    Per quanto riguarda il carattere obbligatorio del supplemento contestato, in primo luogo, si deve constatare che la decisione impugnata identifica chiaramente un obbligo di riscuotere e trasmettere il supplemento contestato agli «utilizzatori finali» facendo riferimento, tra l’altro, alla decisione della BNetzA del 2011 (v. punti 135, 138, 140, 141 e 143 della decisione impugnata), che, ai punti 3 e 5.2, menziona tali utilizzatori insieme ai fornitori come i debitori finali di detto supplemento, in quanto utenti della rete. Tale interpretazione è corroborata dalle considerazioni menzionate al punto 20 della sentenza del Bundesgerichtshof (Corte federale di giustizia) del 6 ottobre 2015 (v. punto 14 supra), e rammentate al punto 140 della decisione impugnata, in cui il Bundesgerichtshof (Corte federale di giustizia) è giunto alla conclusione che il supplemento controverso non costituiva un corrispettivo per l’utilizzo della rete, ma un prelievo mediante il quale dovevano essere coperte le perdite subite dai gestori di rete.

121    Peraltro, occorre ricordare che, affinché una misura costituisca un «prelievo» ai sensi degli articoli 30 o 110 TFUE, è sufficiente che essa sia riscossa su prodotti o servizi intermedi, senza ripercuotersi necessariamente sugli utilizzatori finali dei prodotti o dei servizi a valle, in quanto la giurisprudenza ha confermato che, ai fini dell’applicazione di tali disposizioni, la qualità del debitore del prelievo è poco importante, nei limiti in cui il prelievo ha per oggetto il prodotto o un servizio necessario in relazione con il prodotto (v., in tal senso, sentenza del 17 luglio 2008, Essent Netwerk Noord e a., C‑206/06, EU:C:2008:413, punto 49). L’elemento decisivo, a tal riguardo, come affermato dalla giurisprudenza citata al precedente punto 90, è dato dal fatto che tali entità sono incaricate dallo Stato di gestire una risorsa statale, e non sono solamente vincolate ad un obbligo di acquisto mediante risorse finanziarie proprie.

122    Occorre poi rilevare che, nel caso di specie, dopo aver precisato che il supplemento controverso era stato ordinato, in modo giuridicamente vincolante, con la decisione della BNetzA del 2011, la Commissione ha concluso, al punto 143 della decisione impugnata, che la decisione della BNetzA del 2011 imponeva ai gestori del sistema di distribuzione l’obbligo di riscuotere la sovrattassa controversa presso tutti gli utilizzatori finali o fornitori e che tale decisione prevedeva altresì di trasferire mensilmente gli introiti generati da tale supplemento ai diversi gestori di sistemi di trasmissione.

123    Infatti, il punto 3 della decisione della BNetzA del 2011, in combinato disposto con il suo punto 5.2, imponeva ai gestori del sistema di distribuzione l’obbligo di riscuotere il supplemento controverso «presso tutti gli utilizzatori finali o fornitori e di trasferire mensilmente gli introiti al gestore del sistema di trasmissione interessato». Si deve quindi concludere che il supplemento controverso, introdotto da un’autorità amministrativa tramite una misura regolamentare, aveva carattere obbligatorio nei confronti degli utilizzatori finali, in quanto utenti della rete, poiché detta decisione obbligava i gestori del sistema di distribuzione a trasferire su detti utilizzatori i costi aggiuntivi connessi al supplemento controverso, contrariamente alla situazione all’origine della sentenza del 28 marzo 2019, Germania/Commissione (C‑405/16 P, EU:C:2019:268, punto 70).

124    Peraltro, da un lato, tale conclusione della Commissione è fondata sull’interpretazione fornita dalle autorità tedesche nel corso del procedimento amministrativo, da cui risulta chiaramente che i gestori del sistema di distribuzione avevano l’obbligo di riscuotere il supplemento controverso presso gli utilizzatori finali o fornitori e di trasferire mensilmente gli introiti ai diversi gestori del sistema di trasmissione. Dall’altro lato, nonostante il fatto che la Commissione, nella decisione di avvio del procedimento, abbia chiaramente affermato che la decisione della BNetzA del 2011 aveva imposto ai gestori del sistema di distribuzione l’obbligo di riscuotere il supplemento contestato presso gli utilizzatori finali, in quanto utenti della rete (v., in particolare, punto 14 della decisione di avvio del procedimento), le autorità tedesche non hanno dedotto, nel corso del procedimento amministrativo, alcun argomento diretto a contestare tale conclusione.

125    Inoltre, per quanto riguarda l’argomento secondo cui la decisione della BNetzA del 2011 non aveva effetti obbligatori, poiché l’obbligo di pagamento gravante sugli utenti della rete derivava esclusivamente da contratti di diritto privato tra i gestori e gli utenti della rete, e secondo il quale la BNetzA non poteva imporre un obbligo che non era autorizzato dal quadro legislativo, vale a dire il regolamento StromNEV 2011 e la legge sulla promozione della cogenerazione di calore e di energia elettrica del 19 marzo 2002, alla quale tale regolamento rinviava, e ciò indipendentemente dalla ricevibilità di tale argomento, eccepita in sede di replica, occorre rilevare che il tenore letterale del punto 3 della decisione della BNetzA del 2011 impone l’obbligo di riscuotere il supplemento controverso ai gestori del sistema di distribuzione, che sono, quindi, tenuti a riscuotere tale supplemento presso i propri clienti. Orbene, nei limiti in cui tale decisione faceva parte del regime in vigore durante il periodo rilevante e aveva prodotto effetti obbligatori, che, peraltro, non sono stati revocati dalle disposizioni che hanno successivamente abrogato tale regime (v. punti 14 e 15 supra), si deve concludere che il regime fondato sul supplemento controverso ha prodotto un effetto giuridicamente vincolante.

126    Infine, la Commissione ha rilevato, ai punti 39, 144 e 145 della decisione impugnata, che il meccanismo del supplemento controverso garantiva ai gestori di rete che le loro perdite di entrate derivanti dall’esenzione controversa fossero integralmente compensate, poiché l’importo di detta sovrattassa era adattato all’importo delle risorse richieste a causa dell’esenzione controversa.

127    Tale interpretazione della Commissione è corroborata dai punti 2 e 6 della decisione della BNetzA del 2011, che richiedono che i gestori del sistema di trasmissione tengano conto delle previsioni di perdite di entrate dovute all’esenzione controversa per il calcolo del supplemento controverso e che la differenza tra la previsione degli introiti perduti e gli introiti effettivamente perduti sia compensata individualmente da ciascun gestore di rete.

128    Gli altri argomenti della ricorrente non possono inficiare tali constatazioni.

129    In primo luogo, per quanto riguarda l’argomento secondo cui l’importo del supplemento contestato non è fissato dallo Stato ma dai gestori del sistema di trasporto, è sufficiente ricordare che, come rilevato dalla Commissione al punto 37 della decisione impugnata, per il primo anno di applicazione del regime la decisione della BNetzA del 2011 ha fissato l’importo iniziale del supplemento controverso in EUR 440 milioni, di cui circa EUR 140 milioni per i canoni individuali applicati ai consumatori non di punta e EUR 300 milioni per l’esenzione controversa e, per il secondo anno di applicazione del regime, la suddetta decisione della BNetzA del 2011 ha stabilito un metodo molto dettagliato per il calcolo del supplemento. Come risulta dai punti 1 e 2 di tale decisione, nonché dal suo punto 5.2, i gestori del sistema di trasporto dovevano determinare, da un lato, le perdite finanziarie previste derivanti dall’esenzione totale rispetto all’addebito dell’onere di rete pieno e, dall’altro, il consumo previsto, al fine di determinare il supplemento controverso per kilowatt/ora, tenuto conto dei redditi generati durante il penultimo anno. Inoltre, come rilevato dalla Commissione al punto 39 della decisione impugnata, conformemente alla decisione della BNetzA del 2011, i gestori dei sistemi di trasporto dovevano adeguare l’importo del supplemento controverso ogni anno sulla base delle reali esigenze finanziarie dell’anno precedente.

130    In secondo luogo, occorre respingere l’argomento secondo cui non esisteva alcun meccanismo legale per garantire una compensazione integrale delle perdite, in particolare a causa dell’impossibilità di trasferire i costi del supplemento controverso in caso di crediti irrecuperabili. Infatti, la qualificazione del supplemento controverso come prelievo parafiscale è sufficiente per considerare le entrate di tale prelievo come risorse statali, senza che sia necessario che lo Stato si impegni a compensare le perdite generate dal mancato pagamento di detto supplemento, in particolare in caso di crediti irrecuperabili. Anche se, come riconosce la Commissione, le perdite di crediti irrecuperabili sono sopportate economicamente dai gestori del sistema di distribuzione, occorre rilevare che una perdita di entrate dovuta a un’insolvenza non costituisce una perdita di entrate ai sensi del regime in questione ed è giustificata dal fatto che i rapporti tra i gestori di rete e i debitori finali del supplemento controverso sono rapporti di diritto privato.

131    In terzo luogo, per quanto riguarda l’argomento secondo il quale, in forza della destinazione esclusiva delle risorse generate dal supplemento controverso, lo Stato non aveva alcun potere di disposizione sui fondi, il che, conformemente alla sentenza del 28 marzo 2019, Germania/Commissione (C‑405/16 P, EU:C:2019:268, punto 76), escluderebbe che il supplemento controverso implicasse l’utilizzo di risorse statali, occorre constatare che, al punto 76 di tale sentenza, l’esistenza di una destinazione esclusiva delle risorse era stata valutata nell’esame del controllo statale sui gestori di rete e non in quello dell’esistenza di un prelievo parafiscale, come nel caso di specie. Pertanto, tale argomento sarà esaminato nel contesto dell’esame del controllo statale sui detti gestori (v. punti 144 e 145 infra). In ogni caso, la qualificazione del supplemento controverso come prelievo parafiscale, quando è confermata sulla base della precedente valutazione, non è rimessa in discussione dall’esistenza di una destinazione esclusiva delle risorse. Al contrario, quest’ultimo elemento conferma che il meccanismo del supplemento è disciplinato da disposizioni statali.

132    Alla luce di quanto precede, si deve concludere che la decisione della BNetzA del 2011, che impone ai gestori del sistema di distribuzione, in modo giuridicamente vincolante, l’obbligo di riscuotere il supplemento controverso presso gli utilizzatori finali, in quanto utenti della rete, costituisce un prelievo parafiscale o un onere obbligatorio ai sensi della giurisprudenza di cui al precedente punto 121 e implica quindi l’utilizzo di risorse statali.

3)      Sull’esistenza di un controllo statale sui fondi percepiti a titolo del supplemento o sui gestori di rete

133    Per quanto riguarda il secondo elemento, ossia l’esistenza di un controllo statale sui fondi percepiti a titolo del supplemento o sui gestori di rete, occorre rilevare che, certamente, in contrasto con quanto sostenuto dalla Commissione, non esiste un controllo statale sui gestori di rete, conformemente ai principi elaborati dalla Corte nella sentenza del 28 marzo 2019, Germania/Commissione (C‑405/16 P, EU:C:2019:268), che, del resto, riguardava gli stessi gestori della rete elettrica tedesca. Infatti, la circostanza che tali gestori siano soggetti ad autorizzazione o certificazione e che siano titolari di concessioni non è sufficiente per dimostrare che agiscono puramente e semplicemente sotto il controllo pubblico. Parimenti, la Corte ha precisato che un mero controllo della corretta esecuzione del regime in questione non era sufficiente a tale riguardo (v., in tal senso, sentenza del 28 marzo 2019, Germania/Commissione, C‑405/16 P, EU:C:2019:268, punti da 77 a 85).

134    Tuttavia, l’assenza di un controllo pubblico permanente sui gestori di rete non è decisiva nel caso di specie, in quanto vi è un controllo statale sui fondi, vale a dire sul meccanismo intero di riscossione e di attribuzione del supplemento controverso (v., altresì giurisprudenza citata al punto 89 supra).

135    A tale proposito, occorre ricordare che la decisione della BNetzA del 2011 obbliga i gestori di rete a riscuotere, presso gli utenti della rete, compresi gli utilizzatori finali, il supplemento controverso, come calcolato dalla BNetzA (per il 2012) o secondo il metodo fissato da quest’ultima (per il 2013), e gli introiti percepiti sono versati ai gestori di rete di trasporto in compensazione dei costi aggiuntivi generati dall’esenzione controversa. Inoltre, è pacifico tra le parti che gli introiti generati dal supplemento controverso sono destinati esclusivamente agli obiettivi del regime dalle disposizioni legislative e regolamentari esaminate. È stato altresì rilevato, al precedente punto 129, che, secondo la decisione della BNetzA del 2011, i gestori di rete ricevevano una somma corrispondente ai costi aggiuntivi generati dall’esenzione controversa, laddove l’importo del supplemento controverso è adattato all’importo delle risorse richieste a causa dell’esenzione controversa.

136    In tali circostanze, si deve concludere che, da un lato, esiste un’analogia tra il supplemento in questione e i costi aggiuntivi generati dall’esenzione controversa e, dall’altro, i gestori di rete agivano come semplici intermediari nell’esecuzione di un meccanismo regolato nella sua totalità da disposizioni statali (v., in tal senso e per analogia, sentenza del 20 settembre 2019, FVE Holýšov I e a./Commissione, T‑217/17, non pubblicata, con impugnazione pendente, EU:T:2019:633, punti 115 e 116).

137    Tale conclusione non può essere rimessa in discussione dagli argomenti della ricorrente.

138    In primo luogo, sebbene il fatto che il supplemento controverso sia riscosso in esecuzione di obiettivi statali o di una politica statale attuata dalla decisione della BNetzA del 2011, di per sé, non sia un elemento decisivo per dimostrare l’esistenza di un controllo statale, ciò non toglie che si tratti di uno degli elementi da cui risulta che esiste un controllo statale sul sistema di riscossione e di attribuzione del supplemento controverso.

139    In secondo luogo, l’argomento secondo cui i gestori di rete non costituiscono organismi incaricati dallo Stato di gestire gli introiti del supplemento controverso, ma partecipano esclusivamente all’attuazione del sistema, non è convincente. Infatti, secondo la giurisprudenza, un «mandato» esplicito non è necessario al riguardo, qualora sia dimostrato, sulla base delle considerazioni sopra esposte, che esiste un controllo statale sull’intero meccanismo di riscossione del supplemento controverso e di attribuzione dei fondi generati. Infatti, le cause in cui l’assenza di un siffatto «mandato» statale è stata un elemento decisivo per escludere la natura statale delle risorse in questione, erano caratterizzate o da un mero obbligo di acquisto imposto a imprese di diritto privato mediante le loro risorse finanziarie proprie (v., in tal senso, sentenze del 13 marzo 2001, PreussenElektra, C‑379/98, EU:C:2001:160, punti da 58 a 61, e del 13 settembre 2017, ENEA, C‑329/15, EU:C:2017:671, punti 26 e 30), o dalla mancanza, al contempo, di un onere imposto obbligatoriamente ai clienti finali e di un controllo statale sugli introiti generati dal prelievo in questione (v., in tal senso, sentenza del 28 marzo 2019, Germania/Commissione, C‑405/16 P, EU:C:2019:268, punti da 65 a 86).

140    In terzo luogo, il fatto che i gestori della rete siano organismi di diritto privato e agiscano sulla base di rapporti giuridici di diritto privato, in particolare per quanto riguarda la riscossione dei crediti relativi al supplemento contestato, senza avere alcun potere di esecuzione, non è di per sé decisivo: ciò che conta è se tali organismi sono stati designati dallo Stato al fine di gestire risorse statali (v., in tal senso, sentenze del 19 dicembre 2013, Association Vent De Colère! e a., C‑262/12, EU:C:2013:851, punto 20, e del 20 settembre 2019, FVE Holýšov I e a./Commissione, T‑217/17, non pubblicata, con impugnazione pendente, EU:T:2019:633, punto 126). Peraltro, l’argomento relativo al fatto che uno dei gestori di rete di trasmissione, la TransnetBW, era detenuto in maggioranza dallo Stato, benché fondato, non è pertinente al riguardo.

141    In quarto luogo, è vero che, secondo la giurisprudenza, il controllo della corretta applicazione del regime da parte delle autorità pubbliche non è sufficiente per stabilire l’esistenza di un controllo sui gestori o sui fondi in questione (v., in tal senso, sentenza del 28 marzo 2019, Germania/Commissione, C‑405/16 P, EU:C:2019:268, punto 77).

142    Tuttavia, nella sentenza del 28 marzo 2019, Germania/Commissione (C‑405/16 P, EU:C:2019:268, punto 82), la Corte non rimette in discussione la sua giurisprudenza secondo la quale fondi alimentati mediante contributi obbligatori imposti dalla legislazione dello Stato membro, gestiti e ripartiti conformemente a tale legislazione, possono essere considerati quali risorse statali ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, anche se gestiti da entità distinte dall’autorità pubblica (sentenza del 19 dicembre 2013, Association Vent De Colère! e a., C 262/12, EU:C:2013:851, punto 25), ma sottolinea l’assenza, in questo altro caso di specie, di due elementi essenziali, ovvero l’esistenza di un principio di copertura integrale dell’obbligo di acquisto da parte dello Stato membro interessato e il fatto che le somme di cui trattasi venivano affidate alla Caisse des dépôts et consignations, vale a dire una persona giuridica di diritto pubblico soggetta all’autorità dello Stato (v., in tal senso, sentenza del 29 marzo 2019, Germania/Commissione, C‑405/16 P, EU:C:2019:268, punti da 83 a 85). Tale argomento, pertanto, non può convincere quando sia dimostrato, come rilevato dalla Commissione, che il controllo statale riguarda l’intero meccanismo di prelievo del supplemento controverso e di attribuzione degli introiti generati da tale supplemento, ivi compresa la copertura integrale dei costi aggiuntivi generati da tale supplemento, sulla base delle considerazioni che precedono (v. punto 135 supra).

143    In quinto luogo, l’argomento secondo cui lo Stato non garantisce la copertura delle eventuali perdite di entrate, in quanto il costo supplementare non può essere ripercosso e i gestori dei sistemi di distribuzione chiusi sono tenuti a concedere l’esenzione controversa senza beneficiare di alcun rimborso, è stato respinto nell’ambito della qualificazione del supplemento controverso come prelievo parafiscale (v. punto 130 supra).

144    In sesto luogo, per quanto riguarda l’argomento relativo al fatto che la destinazione esclusiva delle risorse in questione esclude ogni potere di disposizione dello Stato sui fondi generati dal supplemento controverso, è vero che, se, in talune circostanze, il giudice dell’Unione (v., in tal senso, sentenze del 17 luglio 2008, Essent Netwerk Noord e a., C‑206/06, EU:C:2008:413, punto 69; del 15 maggio 2019, Achema e a., C‑706/17, EU:C:2019:407, punto 66, e dell’11 dicembre 2014, Austria/Commissione, T‑251/11, EU:T:2014:1060, punto 70) ha considerato la destinazione esclusiva delle risorse imposta dalla legge come in indizio del fatto che i fondi o i gestori di tali fondi erano soggetti al controllo pubblico, in altre circostanze, la Corte, pur in presenza di una destinazione esclusiva delle risorse, ha escluso l’esistenza di una influenza dominante delle autorità pubbliche, e quindi l’esistenza dell’uso di risorse statali, in mancanza di un potere di disposizione sui fondi, vale a dire della possibilità di una destinazione diversa di tali fondi da parte delle autorità pubbliche (v., in tal senso, sentenza del 28 marzo 2019, Germania/Commissione, C‑405/16 P, EU:C:2019:268, punto 76).

145    Orbene, si deve tener conto del fatto che, nella sentenza del 28 marzo 2019, Germania/Commissione (C‑405/16 P, EU:C:2019:268), contrariamente alla giurisprudenza precedente, la Corte ha esaminato tale elemento al fine di valutare l’esistenza di un controllo statale sui fondi, in una situazione in cui essa aveva escluso il carattere obbligatorio dell’onere, precisando al contempo che la destinazione esclusiva delle risorse tendeva piuttosto a dimostrare, in assenza di qualsiasi altro elemento in senso contrario, che lo Stato non era appunto in grado di disporre di tali fondi, vale a dire di decidere in merito a una destinazione diversa da quella prevista dalle disposizioni legislative di cui trattasi. Pertanto, anziché ritornare sulla giurisprudenza precedente, la quale, per di più, è stata confermata poco tempo dopo dalla sentenza del 15 maggio 2019, Achema e a. (C‑706/17, EU:C:2019:407, punto 66), la Corte si è deliberatamente limitata ad indicare che, in mancanza di altri elementi, tale elemento non era, di per sé, decisivo per dimostrare l’esistenza di un siffatto controllo.

146    Alla luce di tutto quanto precede, si deve concludere che il supplemento controverso costituisce, conformemente alla giurisprudenza pertinente, un prelievo parafiscale o un onere obbligatorio, il cui importo è stato fissato da un’autorità pubblica (per il 2012) o secondo un metodo imposto da tale autorità (per l’anno 2013), che persegue obiettivi di interesse pubblico, che è stato imposto ai gestori di rete secondo criteri oggettivi e che è stato riscosso da questi ultimi secondo le norme imposte dalle autorità nazionali.

147    Ne consegue che l’esenzione controversa costituisce una misura concessa mediante risorse statali.

148    In tali circostanze, occorre respingere la seconda parte del secondo motivo.

[omissis]

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Terza Sezione)

dichiara e statuisce:

1)      Il ricorso è respinto.

2)      La Covestro Deutschland AG è condannata a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione europea.

3)      La Repubblica federale di Germania sopporta le proprie spese.

Collins

Kreuschitz

Csehi

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 6 ottobre 2021.

Firme


*      Lingua processuale: il tedesco.


1      Sono riprodotti soltanto i punti della presente sentenza la cui pubblicazione è ritenuta utile dal Tribunale.