Language of document : ECLI:EU:T:2012:515

Causa T‑465/09

Ivan Jurašinović

contro

Consiglio dell’Unione europea

«Accesso ai documenti — Regolamento (CE) n. 1049/2001 — Domanda di accesso alle relazioni degli osservatori dell’Unione europea presenti in Croazia dal 1º al 31 agosto 1995 — Diniego di accesso — Rischio di pregiudizio della tutela delle relazioni internazionali — Divulgazione anteriore»

Massima — Sentenza del Tribunale (Seconda Sezione ampliata) del 3 ottobre 2012

1.      Istituzioni dell’Unione europea — Diritto di accesso del pubblico ai documenti — Regolamento n. 1049/2001 — Oggetto — Eccezioni al diritto di accesso ai documenti — Interpretazione e applicazione restrittive

(Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1049/2001, considerando 4 e 11, e artt. 1 e 4)

2.      Istituzioni dell’Unione europea — Diritto di accesso del pubblico ai documenti — Regolamento n. 1049/2001 — Eccezioni al diritto di accesso ai documenti — Tutela dell’interesse pubblico — Sindacato giurisdizionale — Portata — Limiti

[Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1049/2001, art. 4, § 1, a)]

3.      Istituzioni dell’Unione europea — Diritto di accesso del pubblico ai documenti — Regolamento n. 1049/2001 — Eccezioni al diritto di accesso ai documenti — Tutela dell’interesse pubblico — Relazioni internazionali — Rifiuto di divulgazione delle relazioni degli osservatori dell’Unione europea presenti in Croazia dal 1º al 31 agosto 1995 — Ammissibilità

[Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1049/2001, art. 4, § 1, a)]

4.      Istituzioni dell’Unione europea — Diritto di accesso del pubblico ai documenti — Regolamento n. 1049/2001 — Eccezioni al diritto di accesso ai documenti — Tutela dell’interesse pubblico — Interesse pubblico prevalente alla divulgazione di documenti — Irrilevanza

(Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1049/2001, art. 4)

5.      Istituzioni dell’Unione europea — Diritto di accesso del pubblico ai documenti — Regolamento n. 1049/2001 — Eccezioni al diritto di accesso ai documenti — Regime specifico per i documenti classificati — Mancata classificazione di un documento — Assenza di impatto sulla facoltà per l’istituzione destinataria di una domanda di negarne l’accesso sulla base dell’eccezione relativa alla tutela delle relazioni internazionali alla luce del contenuto sensibile dei documenti di cui trattasi

(Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1049/2001, artt. 4 e 9)

6.      Ricorso di annullamento — Motivi — Ricorso diretto avverso una decisione del Consiglio che rifiuta l’accesso a relazioni degli osservatori dell’Unione europea presenti in Croazia — Divulgazione anteriore di dette relazioni ad un cittadino dell’Unione nell’ambito di un processo dinanzi al Tribunale penale internazionale per l’ex Jugoslavia — Motivo infondato

(Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1049/2001)

1.      V. il testo della decisione.

(v. punti 22-25)

2.      V. il testo della decisione.

(v. punti 26-28)

3.      L’eccezione relativa alla tutela dell’interesse pubblico in ordine alle relazioni internazionali, prevista dall’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 1049/2001, relativo all’accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, giustifica il diniego di accesso da parte del Consiglio alle relazioni degli osservatori dell’Unione europea presenti in Croazia, nella zona di Knin, dal 1º al 31 agosto 1995. Infatti, la divulgazione di dette relazioni avrebbe potuto arrecare pregiudizio agli obiettivi perseguiti dall’Unione nella regione dei Balcani occidentali – vale a dire a contribuire alla pace, alla stabilità e a una riconciliazione regionale duratura, in vista di rafforzare, in particolare, nei confronti dell’Unione, l’integrazione dei paesi di tale regione – e, quindi, danneggiare le relazioni internazionali, poiché, in tal modo, sarebbero state divulgate le osservazioni o i giudizi effettuati dalla missione di monitoraggio della Comunità europea sulla situazione politica, militare e di sicurezza in una fase decisiva del conflitto tra le forze croate e le forze federali jugoslave, essendo la rivelazione di tali elementi idonea a far nascere o accrescere il risentimento o le tensioni tra le diverse comunità dei paesi che avevano preso parte ai conflitti nell’ex Jugoslavia o tra i paesi originatisi dalla Jugoslavia, indebolendo così la fiducia degli Stati dei Balcani occidentali nel processo di integrazione.

(v. punti 39, 40)

4.      V. il testo della decisione.

(v. punti 47-49)

5.      L’articolo 9 del regolamento n. 1049/2001, relativo all’accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, istituisce una disciplina particolare per l’accesso ai documenti classificati, in particolare per quanto attiene alle persone incaricate di trattare le domande di accesso e alla necessità di ottenere il preventivo consenso dell’originatore. L’articolo 9, paragrafo 4, di detto regolamento prevede peraltro che l’eventuale decisione di rifiutare l’accesso a un documento classificato sia motivata in modo tale da non pregiudicare gli interessi tutelati all’articolo 4 di detto regolamento. Da tali disposizioni non si evince tuttavia in alcun modo che la mancata classificazione di un documento impedisca all’istituzione di rifiutarne l’accesso a causa del rischio di pregiudicare la tutela dell’interesse pubblico in ordine alle relazioni internazionali, a motivo del fatto che il documento conterrebbe elementi sensibili.

(v. punto 51)

6.      Deve essere respinto, nell’ambito di un ricorso di annullamento proposto nei confronti di una decisione del Consiglio che nega l’accesso alle relazioni degli osservatori dell’Unione europea presenti in Croazia, il motivo vertente sull’esistenza di una divulgazione anteriore di dette relazioni, fondato sulla loro previa comunicazione ad un cittadino dell’Unione, tramite i suoi avvocati, nell’ambito di un processo dinanzi al Tribunale penale internazionale per l’ex Jugoslavia, poiché non vi sono elementi da cui si possa desumere che il Consiglio abbia comunicato le suddette relazioni a tale cittadino a seguito di una domanda di accesso ai documenti da lui presentata sulla base del regolamento n. 1049/2001, relativo all’accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione.

(v. punti 55, 63, 64)