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Ricorso proposto il 20 novembre 2009 - Commissione europea / New Acoustic Music e Anna Hildur Hildibrandsdottir.

(Causa T-464/09)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: A.-M. Rouchaud-Joët, N. Bambara, agenti, assistiti da C. Erkelens, lawyer)

Convenute: New Acoustic Music Association (Orpington, Regno Unito), Anna Hildur Hildibrandsdottir (Orpington).

Conclusioni della ricorrente

Condannare le convenute a restituire alla Commissione l'importo di EUR 31,136.23, a titolo principale, cui andranno aggiunti gli interessi annui al 7,70% dalla data del 14 gennaio 2008 al pagamento definitivo;

Condannare le convenute alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il ricorso ha ad oggetto una convenzione di sovvenzione individuata con il n. 2003-1895/001-001, sottoscritta tra la Commissione europea (in prosieguo: la "Commissione") e la New Acoustic Music Association (in prosieguo: la "NAMA"), rappresentata dalla sig.ra Anna Hildur Hildibrandsdottir, allo scopo di svolgere un'azione chiamata CLT2003/A1/GB-317 - European Music Roadwork nell'ambito del programma "Cultura 2000"1.

Mediante il suo ricorso, la ricorrente chiede alla Corte che le convenute siano condannate in solido a restituire alla Commissione la somma di EUR 31,136.23, più interessi di mora, somma risultante dalla differenza tra la somma anticipata dalla ricorrente in favore della NAMA per l'esecuzione delle azioni previste nell'ambito della convenzione di sovvenzione e la somma cui la NAMA ha effettivamente diritto.

A sostegno del proprio ricorso, la ricorrente solleva un unico motivo, e cioè che la NAMA ha asseritamente violato i suoi obblighi contrattuali omettendo di rimborsare parte della somma anticipatamente versata dalla Commissione, dal momento che le spese effettivamente rimborsabili sono state inferiori ai costi complessivi stimati.

La Commissione afferma che la Acoustic e la sig.ra Anna Hildur Hildibrandsdottir, nella sua veste di socia e di legale rappresentante della NAMA, sono solidamente responsabili per il pagamento della somma dovuta.

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1 - Decisione del Parlamento europeo e del Consiglio, 14 febbraio 2000, n. 508/2000/CE, che istituisce il programma "Cultura 2000" (GU 2000 L 63, pag. 1)