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Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Lietuvos Aukščiausiojo Teismo (Lituano) il 1° febbraio 2024 – UAB «EM SYSTEM» / AB SEB banką, AS «Citadele banka» Lietuvos filialą

(Causa C-84/24, EM SYSTEM)

Lingua processuale: il lituano

Giudice del rinvio

Lietuvos Aukščiausiasis Teismas

Parti nel procedimento principale

Ricorrente in cassazione: UAB «EM SYSTEM»

Resistente in cassazione: AB SEB bankas, AS «Citadele banka» Lietuvos filialas

Questioni pregiudiziali

Se l’articolo 2, paragrafi 1 e 2, del regolamento n. 765/2006 1 , debba essere interpretato nel senso che, qualora si sia determinato che una persona inserita nell’elenco dell’allegato I del regolamento possiede esattamente il 50% delle quote in una società, si presume che i fondi della società sono posseduti, detenuti o controllati dall’entità inserita nell’elenco dell’allegato I del regolamento.

In un procedimento dinanzi a un giudice nazionale, come quello nel procedimento principale, in cui una società, i cui fondi sono stati congelati perché esattamente il 50% delle sue quote è posseduto da una persona inserita nell’elenco dell’allegato I del regolamento n. 765/2006, chiede al giudice di ingiungere alle banche convenute di dare esecuzione ai contratti di apertura di un conto bancario, consentendo a tale società di avere accesso ai fondi sui suoi conti bancari senza restrizioni, se la decisione della banca di congelare detti fondi possa essere contestata sulla base dell’argomento che i fondi della società non sono utilizzati da, o a beneficio di, una persona inserita nell’elenco dell’allegato I di quel regolamento

3)    In caso di risposta affermativa alla seconda questione, quali criteri debbano essere applicati per la valutazione in un siffatto procedimento dinanzi a un giudice nazionale al fine di stabilire se i fondi non siano utilizzati da, o a beneficio di, una persona inserita nell’elenco dell’allegato I del regolamento n. 765/2006. Se circostanze come (1) la separazione del patrimonio della società da quelli dei suoi soci, (2) il fatto che il direttore della società (che non è una persona inserita nell’elenco dell’allegato I del regolamento) agisca per conto della società, e (3) il fatto che l’accesso ai conti bancari della società sia garantito soltanto al direttore della società, possano essere considerate come precludenti l’utilizzo dei fondi della società a beneficio di una persona inserita nell’elenco dell’allegato I del regolamento, la cui partecipazione nella società è esattamente del 50%.

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1 Regolamento (CE) n. 765/2006 del Consiglio, del 18 maggio 2006, relativo a misure restrittive nei confronti del presidente Lukashenko e di determinati funzionari della Bielorussia (GU 2006, L 134, pag. 1).