Language of document : ECLI:EU:T:2011:338

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Sezione delle impugnazioni)

7 luglio 2011

Causa T‑283/08 P

Pavlos Longinidis

contro

Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale

(Cedefop)

«Impugnazione – Funzione pubblica – Agenti temporanei – Contratto a tempo indeterminato – Licenziamento – Motivazione – Errore manifesto di valutazione – Diritti della difesa»

Oggetto:      Impugnazione proposta contro la sentenza del Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea (Seconda Sezione) del 24 aprile 2008, Longinidis/Cedefop (F‑74/06,Racc. FP pagg. I-A-1-125 e II-A-1-655), e diretta all’annullamento di tale sentenza.

Decisione:      L’impugnazione è respinta. Il ricorrente sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dal Cedefop.

Massime

1.      Funzionari – Agenti temporanei – Risoluzione di un contratto a tempo indeterminato – Obbligo di motivazione – Onere della prova del rispetto di tale obbligo

[Regime applicabile agli altri agenti, art. 47, c)]

2.      Impugnazione – Motivi d’impugnazione – Erronea valutazione dei fatti e degli elementi probatori – Irricevibilità – Sindacato del Tribunale sulla valutazione dei fatti e degli elementi probatori – Esclusione, salvo il caso di snaturamento – Obbligo del Tribunale della funzione pubblica di motivare la sua valutazione degli elementi di prova – Portata

(Art. 225 A CE; Statuto della Corte di giustizia, allegato I, art. 11, § 1)

3.      Funzionari – Agenti temporanei – Risoluzione di un contratto a tempo indeterminato – Obbligo di motivazione – Portata

(Statuto dei funzionari, artt. 25, 2ª frase, e 90, § 2; Regime applicabile agli altri agenti, art. 11, § 1)

4.      Funzionari – Agenti temporanei – Risoluzione di un contratto a tempo indeterminato – Potere discrezionale dell’amministrazione – Sindacato giurisdizionale – Limiti

[Regime applicabile agli altri agenti, art. 47, c)]

5.      Funzionari – Agenti temporanei – Risoluzione di un contratto a tempo indeterminato – Potere discrezionale dell’amministrazione – Obbligo di avviare un procedimento disciplinare – Insussistenza

[Statuto dei funzionari, allegato IX; Regime applicabile agli altri agenti, artt. 47, c), 49, § 1, e 50 bis]

6.      Impugnazione – Motivi d’impugnazione – Omessa identificazione dell’errore di diritto dedotto in giudizio – Irricevibilità

[Statuto della Corte di giustizia, allegato I, art. 11; regolamento di procedura del Tribunale, art. 138, § 1, c)]

7.      Funzionari – Ricorso – Previo reclamo amministrativo – Valutazione dell’imparzialità e dell’obiettività dell’organo competente – Valutazione in concreto

(Statuto dei funzionari, art. 90, § 2)

1.      Sussiste un obbligo di motivazione a carico dell’autorità competente in caso di licenziamento di un agente temporaneo con contratto a tempo indeterminato. L’onere della prova del rispetto di tale obbligo grava sull’autorità competente. Infatti, il principio di legalità degli atti dell’Unione non dispensa affatto l’istituzione o l’organismo dell’Unione dall’obbligo di assolvere l’onere probatorio su di esso incombente, conformemente ai principi generali del diritto e alle norme di procedura applicabili in materia di onere e di produzione della prova, qualora la legittimità di un atto di cui esso è autore sia contestata nell’ambito di un ricorso di annullamento.

(v. punti 38 e 39)

Riferimento: Tribunale 8 settembre 2009, ETF/Landgren, T‑404/06 P, Racc. pag. II‑2841, punti da 143 a 171; Tribunale della funzione pubblica 26 ottobre 2006, Landgren/ETF, F‑1/05, Racc. FP pagg. I‑A‑1‑123 e II‑A‑1‑459, punti 73 e 74

2.      Dall’articolo 225 A CE e dall’articolo 11, paragrafo 1, dell’allegato I dello Statuto della Corte di giustizia emerge che l’impugnazione proposta dinanzi al Tribunale deve limitarsi ai motivi di diritto e può essere fondata su motivi relativi all’incompetenza del Tribunale della funzione pubblica, a vizi di procedura dinanzi a detto Tribunale arrecanti pregiudizio agli interessi della parte interessata nonché alla violazione del diritto comunitario da parte del Tribunale della funzione pubblica.

Il giudice di primo grado è l’unico competente, da una parte, ad accertare i fatti, salvo nel caso in cui un’inesattezza materiale dei suoi accertamenti risulti dagli atti del fascicolo a lui sottoposti, e, dall’altra, a valutare i fatti. Quando il giudice di primo grado ha accertato o valutato i fatti, il giudice dell’impugnazione è competente ad esercitare un controllo sulla qualificazione giuridica di tali fatti e sulle conseguenze di diritto che ne sono state ricavate dal primo giudice.

Il giudice dell’impugnazione non è pertanto competente ad accertare i fatti né, in linea di principio, ad esaminare le prove sulle quali il giudice di primo grado ha basato il proprio accertamento dei fatti stessi. Infatti, qualora le prove siano state acquisite regolarmente e i principi generali di diritto nonché le norme di procedura applicabili in materia di onere e di produzione della prova siano stati rispettati, spetta esclusivamente al giudice di primo grado pronunciarsi sul valore da attribuire agli elementi dinanzi ad esso prodotti. Salvo il caso di snaturamento di tali elementi, questa valutazione non costituisce pertanto una questione di diritto soggetta, in quanto tale, al sindacato del giudice dell’impugnazione.

Infatti, spetta esclusivamente al Tribunale della funzione pubblica pronunciarsi sul valore da attribuire agli elementi di prova prodotti dinanzi al medesimo, ed esso non può essere tenuto a motivare espressamente le proprie valutazioni relative al valore di ciascun elemento di prova a lui sottoposto. Il Tribunale della funzione pubblica è tenuto a fornire una motivazione che consenta al Tribunale di esercitare il proprio sindacato giurisdizionale, vertente in particolare su un eventuale snaturamento degli elementi di prova che gli sono stati presentati.

(v. punti 42-44 e 59)

Riferimento: Corte 6 aprile 2006, General Motors/Commissione, C‑551/03 P, Racc. pag. I‑3173, punto 51; Corte 21 settembre 2006, JCB Service/Commissione, C‑167/04 P, Racc. pag. I‑8935, punto 106; Corte 16 luglio 2009, Commissione/Schneider Electric, C‑440/07 P, Racc. pag. I‑6413, punto 103; Tribunale 26 giugno 2009, Marcuccio/Commissione, T‑114/08 P, Racc. FP pagg. I-B-1-53 e II-B-1-313, punto 12, e giurisprudenza ivi citata

3.      Una decisione di licenziamento di un agente temporaneo assunto con contratto a tempo indeterminato può essere considerata sufficientemente motivata anche qualora la sua motivazione non sia enunciata in forma scritta, ma sia comunicata all’interessato nel corso di un colloquio con i suoi superiori.

Tali presupposti non sono in contrasto con l’articolo 11, paragrafo 1, del Regime applicabile agli altri agenti e con l’articolo 25, seconda frase, dello Statuto, dal momento che, sebbene dette disposizioni implichino, in linea di principio, che una decisione individuale che arreca pregiudizio deve esporre l’insieme dei motivi per i quali è stata adottata, in modo da consentire al suo destinatario di valutarne la fondatezza e al giudice dell’Unione di esercitare, se del caso, il proprio controllo di legittimità su tale decisione, cionondimeno la conoscenza, da parte dell’interessato, del contesto in cui una decisione è intervenuta è idoneo a costituire una motivazione della decisione medesima.

(v. punti 67 e 68)

Riferimento: Tribunale ETF/Landgren, cit., punto 179, e giurisprudenza ivi citata; Tribunale della funzione pubblica Landgren/ETF, cit., punto 79

4.      Fatto salvo l’obbligo di motivazione gravante sull’autorità abilitata a concludere contratti di assunzione, quest’ultima dispone di un ampio potere discrezionale in materia di risoluzione dei contratti degli agenti temporanei a tempo indeterminato. Pertanto, il sindacato del giudice dell’Unione è limitato alla verifica dell’insussistenza di errore manifesto o di sviamento di potere.

(v. punto 84)

Riferimento: Tribunale ETF/Landgren, cit., punto 162, e giurisprudenza ivi citata

5.      Considerato l’ampio potere discrezionale di cui dispone l’autorità abilitata a concludere contratti di assunzione, in caso di illecito tale da giustificare il licenziamento di un agente temporaneo, nulla la obbliga ad avviare un procedimento disciplinare nei confronti di quest’ultimo anziché ricorrere alla facoltà di risoluzione unilaterale del contratto prevista all’articolo 47, lettera c), del Regime applicabile agli altri agenti. Solo nell’ipotesi in cui detta autorità intenda licenziare un agente temporaneo, senza preavviso, in caso di grave inadempimento agli obblighi ai quali egli è tenuto, occorre avviare, conformemente all’articolo 49, paragrafo 1, del Regime applicabile agli altri agenti, il procedimento disciplinare previsto dall’allegato IX dello Statuto e applicabile per analogia agli agenti temporanei.

L’articolo 50 bis del Regime applicabile agli altri agenti non impone un obbligo, ma conferisce solamente la facoltà, all’autorità abilitata a concludere contratti di assunzione, di avviare un procedimento disciplinare nel caso di qualsiasi inadempimento dell’agente temporaneo agli obblighi ai quali è tenuto.

(v. punti 100 e 102)

6.      Dall’articolo 11 dell’allegato I dello Statuto della Corte di giustizia nonché dall’articolo 138, paragrafo 1, lettera c), del regolamento di procedura del Tribunale risulta che un’impugnazione deve indicare in modo preciso gli elementi censurati della sentenza di cui è chiesto l’annullamento nonché gli argomenti di diritto dedotti a specifico sostegno di tale domanda. Non risponde a tale prescrizione l’impugnazione che non contiene alcun argomento specificamente diretto a individuare l’errore di diritto da cui sarebbe viziata la sentenza o l’ordinanza di cui trattasi.

(v. punto 112)

Riferimento: Tribunale 9 settembre 2010, Andreasen/Commissione, T‑17/08 P, , punto 127, e giurisprudenza ivi citata; Tribunale 16 settembre 2010, Lebedef/Commissione, T‑52/10 P, , punto 35, e giurisprudenza ivi citata

7.      Nell’ambito delle regole applicabili al personale del Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale, la commissione di ricorso è l’organo amministrativo cui è stato attribuito il compito di rispondere a tutti i reclami proposti dal personale interessato conformemente all’articolo 90, paragrafo 2, dello Statuto. L’imparzialità e l’obiettività di un simile organo, composto in maniera paritaria da membri del personale, non possono essere valutate in astratto. Esse possono essere contestate, nello specifico ambito di un determinato procedimento di reclamo, solamente tenendo conto di tutte le circostanze della fattispecie, in particolare di quelle riguardanti la persona del reclamante, l’oggetto del suo reclamo e le eventuali relazioni che, se del caso, intercorrono tra la persona o le persone che il suo reclamo chiama in causa ed i membri della commissione di ricorso.

(v. punti 114 e 115)