Language of document : ECLI:EU:T:2014:1083

ORDINANZA DEL TRIBUNALE (Sezione delle impugnazioni)

11 dicembre 2014

Causa T‑283/08 P-DEP

Pavlos Longinidis

contro

Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale (Cedefop)

«Procedura – Liquidazione delle spese – Onorari di avvocato – Rappresentanza di un organo dell’Unione mediante un avvocato – Compenso forfettario – Spese di viaggio e di soggiorno di un agente – Spese di traduzione – Spese ripetibili – Situazione economica del ricorrente»

Oggetto: Domanda di liquidazione delle spese, proposto, ai sensi dell’articolo 9 dell’allegato I allo Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, dal sig. Pavlos Longinidis in seguito alla sentenza del 7 luglio 2011, Longinidis/Cedefop (T‑283/08 P, Racc. FP, EU:T:2011:338).

Decisione: L’importo totale delle spese che il sig. Pavlos Longinidis deve rimborsare al Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale (Cedefop) è fissato in EUR 6 300.

Massime

1.      Procedimento giurisdizionale – Spese – Contestazione sulle spese ripetibili – Nozione – Assenza di presupposti per il rifiuto opposto dalla parte condannata alle spese a una domanda di rimborso

(Regolamento di procedura del Tribunale, art. 92, § 1)

2.      Procedimento giurisdizionale – Spese – Liquidazione – Spese ripetibili – Nozione – Elementi da prendere in considerazione – Situazione economica della parte condannata alle spese – Esclusione

[Regolamento di procedura del Tribunale, art. 91, b)]

3.      Procedimento giurisdizionale – Spese – Liquidazione – Spese ripetibili – Spese indispensabili sostenute dalle parti – Nozione – Onorari versati da un’istituzione, un organo o un organismo dell’Unione al proprio avvocato – Inclusione – Violazione del principio della parità di trattamento tra i ricorrenti a causa del ricorso a un avvocato in talune cause ma non in altre – Insussistenza

[Statuto della Corte di giustizia, artt. 19, comma 1, e 53, comma 1; regolamento di procedura del Tribunale, art. 91, b)]

4.      Procedimento giurisdizionale – Spese – Liquidazione – Liquidazione effettuata in base a indicazioni precise fornite dal richiedente o, in mancanza, ad un’equa valutazione del giudice dell’Unione – Natura forfettaria del compenso di un avvocato – Ininfluenza sul potere discrezionale del giudice

[Regolamento di procedura del Tribunale, art. 91, b)]

5.      Procedimento giurisdizionale – Spese – Liquidazione – Spese ripetibili – Nozione – Intervento di più avvocati – Presupposto – Esistenza di circostanze specifiche

[Regolamento di procedura del Tribunale, art. 91, b)]

6.      Procedimento giurisdizionale – Spese – Liquidazione – Spese ripetibili – Nozione – Spese indispensabili sostenute dalle parti – Spese di traduzione esterne relative a traduzioni di documenti processuali depositati dalle istituzioni dell’Unione – Esclusione

[Regolamento del Consiglio n. 1, come modificato dal regolamento n. 517/2013, art. 1; regolamento di procedura del Tribunale, artt. 35, § 3, 43, § 2, e 91, b)]

1.      Secondo l’articolo 92, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale, se vi è contestazione sulle spese ripetibili, il Tribunale statuisce mediante ordinanza non impugnabile su domanda della parte interessata, sentite le osservazioni della controparte.

Così, per evitare di privare di effetto utile il procedimento previsto da tale disposizione, il cui scopo è l’emanazione di una pronuncia definitiva sulle spese del giudizio, non si può ammettere che una contestazione ai sensi di detto articolo sorga solo quando il destinatario di una domanda di rimborso delle spese anticipate dalla parte vincente vi oppone un rifiuto esplicito e integrale.

(v. punti 12 e 13)

Riferimento:

Tribunale: ordinanza del 25 marzo 2014, Marcuccio/Commissione, T‑126/11 P-DEP, EU:T:2014:171, punto 13

2.      Dall’articolo 91, lettera b), del regolamento di procedura del Tribunale discende che le spese ripetibili sono limitate, da un lato, a quelle sostenute per la causa dinanzi al Tribunale e, dall’altro, a quelle che sono state indispensabili a tal fine. Al riguardo, il Tribunale deve valutare liberamente i termini della causa tenendo conto dell’oggetto e della natura della controversia, della sua importanza sotto il profilo del diritto dell’Unione, nonché delle difficoltà della causa, dell’entità del lavoro che il procedimento contenzioso ha potuto procurare agli agenti o ai consulenti intervenuti e degli interessi economici che la controversia ha costituito per le parti. Nel determinare le spese ripetibili il Tribunale tiene conto di tutte le circostanze della causa sino al momento della pronuncia dell’ordinanza di liquidazione delle spese, ivi comprese le spese indispensabili riguardanti il procedimento di liquidazione delle spese.

Per contro, la situazione economica della parte che è stata condannata alle spese non rientra nei criteri in base ai quali il giudice dell’Unione fissa l’importo delle spese ripetibili nell’ambito di un procedimento di liquidazione delle spese.

(v. punti 19‑21 e 67)

Riferimento:

Tribunale: ordinanze del 28 giugno 2004, Airtours/Commissione, T‑342/99 DEP, Racc, EU:T:2004:192, punto 18; del 31 marzo 2011, Tetra Laval/Commissione, T‑5/02 DEP e T‑80/02 DEP, EU:T:2011:129, punto 53, e del 23 marzo 2012, Kerstens/Commissione, T‑498/09 P-DEP, EU:T:2012:147, punti 13‑15

3.      Dall’articolo 19, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia, applicabile dinanzi al Tribunale in forza dell’articolo 53, primo comma, di tale Statuto, risulta che le istituzioni dell’Unione sono, per quanto riguarda la maniera in cui esse intendono farsi rappresentare o assistere dinanzi al giudice dell’Unione, libere di decidere di ricorrere all’assistenza di un avvocato. Si deve, ai fini dell’applicazione di tale disposizione dello Statuto, assimilare gli organismi dell’Unione a dette istituzioni.

Peraltro, sebbene la circostanza che un organismo dell’Unione si sia avvalso di un agente e di un avvocato esterno sia priva di conseguenze riguardo alla potenziale ripetibilità delle spese di cui trattasi, nulla permettendo di escluderle per principio, essa può avere un’influenza sulla determinazione dell’importo finale da recuperare a titolo delle spese sostenute ai fini della causa. A tale riguardo, non può parlarsi di una violazione del principio della parità di trattamento tra i ricorrenti allorché l’organismo dell’Unione convenuto decide di avvalersi delle prestazioni di un avvocato in talune cause, mentre in altre esso è rappresentato dai propri agenti.

Qualsiasi altra valutazione, infatti, che subordini il diritto di un organismo dell’Unione di reclamare integralmente o parzialmente gli onorari versati ad un avvocato alla dimostrazione di una necessità oggettiva di avvalersi delle sue prestazioni costituirebbe di fatto una limitazione indiretta della libertà garantita dall’articolo 19, primo comma, dello Statuto della Corte e comporterebbe per il giudice dell’Unione un dovere di sostituire la propria valutazione a quella delle istituzioni e degli organismi responsabili dell’organizzazione dei propri servizi. Orbene, un compito del genere non è compatibile né con l’articolo 19, primo comma, dello Statuto della Corte, né con il potere di organizzazione interna di cui godono le istituzioni e gli organismi dell’Unione relativamente alla gestione delle loro cause dinanzi ai giudici dell’Unione.

(v. punti 24‑26)

Riferimento:

Corte: ordinanza del 10 ottobre 2013, OCVV/Schräder, C‑38/09 P-DEP, EU:C:2013:679, punti 20‑22 e giurisprudenza citata

Tribunale: ordinanza del 28 maggio 2013, Marcuccio/Commissione, T‑278/07 P-DEP, Racc, EU:T:2013:269, punti 14 e 15

4.      V. il testo della decisione.

(v. punti 28 e 31)

Riferimento:

Tribunale: ordinanze Marcuccio/Commissione, punto 25 supra, EU:T:2013:269, punto 20, e Marcuccio/Commissione, EU:T:2014:171, punto 13 supra, punti 31 e 38 e giurisprudenza citata

5.      V. il testo della decisione.

(v. punto 50)

Riferimento:

Tribunale: ordinanza del 20 gennaio 2014, Schönberger/Parlamento, T‑186/11 DEP, EU:T:2014:40, punto 29 e giurisprudenza citata

6.      I costi riguardanti le traduzioni che le istituzioni e gli organi dell’Unione sono tenuti a produrre dinanzi al Tribunale in forza dell’articolo 43, paragrafo 2, del regolamento di procedura non possono essere considerati come spese ripetibili. Del resto, è solo riguardo alle parti intervenienti che il Tribunale ha ammesso, a determinate condizioni, l’indispensabilità delle spese di traduzione.

A tale riguardo, trattandosi di un ricorso presentato in lingua greca nei confronti di un organo dell’Unione i cui rappresentanti non hanno padronanza di tale lingua e si sono avvalsi di un avvocato esterno di lingua ellenica, il ricorso a quest’ultimo deve essere considerato come sufficiente al fine di consentire a detto organo di lavorare, nell’ambito del procedimento giurisdizionale, in greco, conformemente agli obblighi previsti all’articolo 35, paragrafo 3, del regolamento di procedura del Tribunale e all’articolo 1 del regolamento n. 1, che stabilisce il regime linguistico della Comunità economica europea, come modificato dal regolamento n. 517/2013. Orbene, ammettere che le spese di traduzione siano spese ripetibili darebbe luogo a una discriminazione fondata sulla lingua, poiché siffatte spese non sarebbero state sostenute dall’organo dell’Unione se il ricorrente avesse scelto un’altra lingua processuale padroneggiata da detto organo.

(v. punti 61, 62 e 64)

Riferimento:

Corte: ordinanza del 26 novembre 2004, BEI/De Nicola, C‑198/02 P(R)-DEP, EU:C:2004:754, punti 21 e 22

Tribunale: ordinanza del 18 aprile 2006, Euroalliages e a./Commissione, T‑132/01 DEP, EU:T:2006:112, punto 46