Language of document : ECLI:EU:T:2015:143

ORDINANZA DEL TRIBUNALE (Quarta Sezione)

5 marzo 2015 (*)

«Marchio comunitario – Domanda di marchio comunitario denominativo NEXTCARD – Diniego parziale di registrazione da parte dell’esaminatore – Obbligo di motivazione – Ricorso manifestamente infondato in diritto»

Nella causa T‑233/14,

Intesa Sanpaolo SpA, con sede a Torino (Italia), rappresentata da P. Pozzi, G. Ghisletti e F. Braga, avvocati,

ricorrente,

contro

Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI), rappresentato da L. Rampini, in qualità di agente,

convenuto,

avente ad oggetto un ricorso presentato contro la decisione della quinta commissione di ricorso dell’UAMI, del 10 febbraio 2014 (procedimento R 1807/2013‑5), relativa a una domanda di registrazione del segno denominativo NEXTCARD come marchio comunitario,

IL TRIBUNALE (Quarta Sezione),

composto da M. Prek (relatore), presidente, I. Labucka e V. Kreuschitz, giudici,

cancelliere: E. Coulon

visto il ricorso depositato nella cancelleria del Tribunale il 14 aprile 2014,

visto il controricorso depositato nella cancelleria del Tribunale il 9 luglio 2014,

ha emesso la seguente

Ordinanza

 Fatti

1        Il 28 novembre 2012 l’Intesa Sanpaolo SpA, ricorrente, ha presentato una domanda di registrazione di marchio comunitario all’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI), ai sensi del regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio comunitario (GU L 78, pag. 1).

2        Il marchio di cui è stata chiesta la registrazione è costituito dal segno denominativo NEXTCARD.

3        I prodotti e i servizi per i quali è stata chiesta la registrazione rientrano nelle classi 9 e 36 ai sensi dell’Accordo di Nizza, del 15 giugno 1957, sulla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi, come riveduto e modificato, e corrispondono, per ciascuna di tali classi, alla seguente descrizione:

–        classe 9: «Apparecchi e strumenti scientifici, nautici, geodetici, fotografici, cinematografici, ottici, di pesata, di misura, di segnalazione, di controllo (ispezione), di soccorso (salvataggio) e d’insegnamento; apparecchi e strumenti per la conduzione, distribuzione, trasformazione, accumulazione, regolazione o controllo dell’elettricità; apparecchi per la registrazione, la trasmissione, la riproduzione del suono o delle immagini; supporti di registrazione magnetica, dischi acustici; compact disk, DVD e altri supporti di registrazione digitale; meccanismi per apparecchi di prepagamento; registratori di cassa, macchine calcolatrici, corredo per il trattamento dell’informazione, computer; software; estintori»;

–        classe 36: «Assicurazioni; affari finanziari; affari monetari; affari immobiliari».

4        Il 16 dicembre 2012 l’esaminatore ha informato la ricorrente di ritenere che il segno in esame non potesse essere registrato per quanto riguarda i «supporti di registrazione magnetica» di cui alla classe 9 e gli «affari finanziari e affari monetari» di cui alla classe 36, in quanto esso era, a suo avviso, descrittivo di tali prodotti e servizi e non aveva pertanto carattere distintivo ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), e paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009.

5        Con lettera del 17 aprile 2013, la ricorrente ha presentato le sue osservazioni inerenti alla posizione assunta dall’esaminatore.

6        Con decisione del 15 luglio 2013, l’esaminatore ha parzialmente respinto la domanda di marchio comunitario sulla base dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009.

7        Il 13 settembre 2013 la ricorrente ha presentato ricorso dinanzi all’UAMI, ai sensi degli articoli da 58 a 64 del regolamento n. 207/2009, avverso la decisione dell’esaminatore.

8        Con decisione del 10 febbraio 2014 (in prosieguo: la «decisione impugnata»), la quinta commissione di ricorso dell’UAMI ha respinto il ricorso.

9        La commissione di ricorso ha ritenuto che il segno in esame non avesse carattere distintivo ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009. Anzitutto ha considerato che i prodotti in questione erano rivolti sia al consumatore medio sia al pubblico professionale, di lingua inglese, dal momento che il marchio richiesto consiste in una dicitura in inglese. Ha poi affermato che il segno in esame sarà percepito, quanto meno dal consumatore anglofono, come composto dai due elementi denominativi «next» e «card», aventi entrambi un significato chiaro e noto al pubblico di riferimento. È verosimile che l’espressione data dalla combinazione delle due parole sarà compresa nel senso della «prossima carta di credito/debito» e pertanto di un messaggio promozionale riferito, per quanto riguarda i prodotti «supporti di registrazione magnetica», di cui alla classe 9, a caratteristiche delle carte bancarie della ricorrente di qualità e più evolute rispetto a quelle presenti sul mercato. Per quanto concerne i servizi «affari finanziari e monetari», di cui alla classe 36, il segno in esame informerà il pubblico del fatto che i servizi di cui trattasi sono inerenti a tali carte o offerti in combinazione con le medesime. Dato che detto messaggio promozionale non necessita di alcuno sforzo interpretativo, la commissione di ricorso ha concluso nel senso che il segno in esame era privo del carattere distintivo minimo ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009, precisando che una conclusione siffatta valeva anche nei confronti del pubblico professionale, il cui livello di attenzione, benché elevato, è tuttavia relativamente debole con riguardo ad indicazioni di carattere promozionale.

 Conclusioni delle parti

10      La ricorrente conclude che il Tribunale voglia:

–        dichiarare la violazione dell’articolo 75 del regolamento n. 207/2009;

–        annullare la decisione impugnata;

–        condannare l’UAMI alle spese.

11      L’UAMI conclude che il Tribunale voglia:

–        respingere il ricorso;

–        condannare la ricorrente alle spese.

 In diritto

12      Ai sensi dell’articolo 111 del regolamento di procedura del Tribunale, quando il ricorso è manifestamente irricevibile o manifestamente infondato in diritto, il Tribunale può, senza proseguire il procedimento, statuire con ordinanza motivata.

13      Nel caso di specie il Tribunale ritiene di essere sufficientemente edotto dagli atti di causa e decide, in applicazione di tale articolo, di statuire con ordinanza motivata, senza proseguire il procedimento, anche se una delle parti ha chiesto lo svolgimento di un’udienza [v., in tal senso, ordinanze del 13 settembre 2011, ara/UAMI – Allrounder (A), T‑397/10, EU:T:2011:464, punto 18, e del 17 luglio 2012, L’Oréal/UAMI – United Global Media Group (MyBeauty TV), T‑240/11, EU:T:2012:391, punto 10].

14      A sostegno del suo ricorso, la ricorrente deduce in sostanza un unico motivo vertente sulla violazione dell’articolo 75, prima frase, del regolamento n. 207/2009. Essa sostiene che la decisione impugnata è viziata da un difetto di motivazione, in quanto non spiega le ragioni per cui il marchio richiesto è privo di carattere distintivo, in primo luogo, per quanto riguarda i «supporti di registrazione magnetica» diversi dalle carte di credito magnetiche e, in secondo luogo, per quanto riguarda i servizi finanziari che possono non essere inerenti a carte di credito magnetiche o offerti in combinazione alle medesime.

15      In via preliminare occorre ricordare che, secondo una giurisprudenza costante, in forza dell’articolo 75, prima frase, del regolamento n. 207/2009, le decisioni dell’UAMI devono essere motivate. Tale obbligo di motivazione ha la stessa portata di quello derivante dall’articolo 296 TFUE, secondo cui il ragionamento dell’autore dell’atto deve apparire in modo chiaro e inequivocabile. Detto obbligo ha il duplice scopo di consentire, da un lato, agli interessati di conoscere le giustificazioni alla base del provvedimento adottato al fine di tutelare i loro diritti e, dall’altro, al giudice dell’Unione europea di esercitare il suo sindacato di legittimità sulla decisione. La questione se la motivazione di una decisione soddisfi tali requisiti non va valutata solo con riferimento al suo tenore letterale, ma anche al contesto e al complesso delle norme che disciplinano la materia [v. sentenza del 16 luglio 2014, Langguth Erben/UAMI (Forma di una bottiglia per bevanda alcolica), T‑66/13, EU:T:2014:681, punto 72 e giurisprudenza ivi citata].

16      Inoltre, secondo una giurisprudenza costante, se è vero che la decisione di diniego di registrazione di un marchio deve, in linea di principio, essere motivata per ciascuno dei prodotti o dei servizi interessati, l’autorità competente può, tuttavia, limitarsi a una motivazione globale allorché lo stesso motivo di diniego è opposto per una categoria o un gruppo di prodotti o di servizi che presentano tra loro un nesso sufficientemente diretto e concreto, al punto da formare una categoria o un gruppo di prodotti o di servizi di omogeneità sufficiente [sentenza del 30 aprile 2013, ABC‑One/UAMI (SLIM BELLY), T‑61/12, EU:T:2013:226, punto 33; v. altresì, in tal senso, ordinanza del 18 marzo 2010, CFCMCEE/UAMI, C‑282/09 P, Racc., EU:C:2010:153, punti da 37 a 40, e, in tal senso e per analogia, sentenza del 15 febbraio 2007, BVBA Management, Training en Consultancy, C‑239/05, Racc., EU:C:2007:99, punti da 34 a 38].

17      Risulta inoltre dalla giurisprudenza che, in forza del regolamento n. 207/2009, l’UAMI deve esaminare una domanda di marchio comunitario relativamente a tutti i prodotti o servizi contemplati nell’elenco dei prodotti o dei servizi per i quali si richiede la registrazione, restando inteso che, qualora tale elenco comprenda una o più categorie di prodotti o di servizi, l’UAMI non è obbligato a procedere all’analisi di ciascuno dei prodotti o servizi inclusi in ciascuna categoria, ma deve focalizzare il suo esame sulla categoria in questione in quanto tale [v., in tal senso, sentenze del 9 luglio 2008, Reber/UAMI – Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli (Mozart), T‑304/06, Racc., EU:T:2008:268, punti 22 e 23 e giurisprudenza ivi citata, e del 12 aprile 2012, Euro‑Information/UAMI (EURO AUTOMATIC PAYMENT), T‑28/10, Racc., EU:T:2011:158, punto 56].

18      Infine, ai sensi dell’articolo 65, paragrafo 4, del regolamento n. 207/2009, il ricorso dinanzi al Tribunale avverso una decisione di una commissione di ricorso dell’UAMI «può essere proposto da una qualsiasi delle parti nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso, se nella propria decisione questa non ne ha accolto le richieste».

19      Nel caso di specie la ricorrente, con le sue allegazioni, interpreta erroneamente la portata dell’obbligo di motivazione cui è soggetta la commissione di ricorso.

20      Infatti, in primo luogo, a proposito della classe 9, la ricorrente allega un difetto di motivazione per quanto concerne i dischi rigidi, compact disk, DVD e altri supporti di registrazione digitale. Poiché la decisione impugnata aveva autorizzato la registrazione per tali prodotti, si evince dall’articolo 65, paragrafo 4, del regolamento n. 207/2009 che essa non può essere oggetto del presente ricorso [v., in tal senso, sentenze del 14 dicembre 2011, Völkl/UAMI – Marker Völkl (VÖLKL), T‑504/09, Racc., EU:T:2011:739, punto 55 e giurisprudenza ivi citata; del 30 maggio 2013, Buzil-Werk Wagner/UAMI – Roca Sanitario (Roca), T‑115/12, EU:T:2013:285, punto 22, e dell’11 dicembre 2013, Smartbook/UAMI (SMARTBOOK), T‑123/12, EU:T:2013:636, punti 19 e 20].

21      In secondo luogo, nei limiti in cui le censure della ricorrente possono essere intese come riferite a supporti di registrazione magnetica diversi dalle carte di credito magnetiche e nei limiti in cui essa allega un difetto di motivazione per quanto riguarda i servizi finanziari e monetari non inerenti a carte bancarie, dalla giurisprudenza richiamata ai punti 16 e 17 supra risulta che l’esame dell’UAMI deve vertere su ogni categoria inserita in una determinata classe di prodotti o di servizi e che non spetta all’UAMI, bensì al richiedente la registrazione, né indicare i prodotti o servizi interessati da una domanda di registrazione di un marchio né identificare, se del caso, sottocategorie all’interno di una categoria espressamente formulata nell’ambito di una determinata classe di prodotti o di servizi. La ricorrente, poiché non ha chiesto di limitare l’elenco originario né al momento della domanda iniziale né dinanzi alla commissione di ricorso, non può attendersi che quest’ultima si pronunci specificamente su prodotti o servizi della categoria «supporti di registrazione magnetica», contenuta nella classe 9, o della categoria «affari finanziari e monetari», contenuta nella classe 36.

22      Alla luce delle suesposte considerazioni, occorre dichiarare che la decisione impugnata è sufficientemente motivata. Ne risulta che il ricorso dev’essere respinto in quanto manifestamente infondato in diritto, senza che sia necessario interrogarsi sulla ricevibilità del primo capo della domanda della ricorrente.

 Sulle spese

23      Ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché è risultata soccombente, la ricorrente dev’essere condannata a sopportare le proprie spese e quelle sostenute dall’UAMI, conformemente alla domanda di quest’ultimo.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Quarta Sezione)

così provvede:

1)      Il ricorso è respinto.

2)      L’Intesa Sanpaolo SpA è condannata alle spese.

Lussemburgo, 5 marzo 2015

Il cancelliere

 

       Il presidente

E. Coulon

 

       M. Prek


* Lingua processuale: l’italiano.