Language of document : ECLI:EU:F:2012:88

SENTENZA DEL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA DELL’UNIONE EUROPEA

(Terza Sezione)

20 giugno 2012

Causa F‑66/11

Alma Yael Cristina

contro

Commissione europea

«Funzione pubblica – Concorso generale – Decisione della commissione giudicatrice del concorso di non ammissione a partecipare alle prove di esame – Mezzi di ricorso – Ricorso giurisdizionale proposto senza attendere la decisione sul reclamo amministrativo – Ricevibilità – Condizioni specifiche di ammissione al concorso – Esperienza professionale richiesta»

Oggetto:      Ricorso, proposto ai sensi dell’articolo 270 TFUE, applicabile al Trattato CEEA in forza del suo articolo 106 bis, diretto, da un lato, all’annullamento della decisione della commissione giudicatrice del concorso generale EPSO/AST/111/10 di non ammettere la ricorrente a partecipare alle prove di valutazione del detto concorso e, dall’altro, alla condanna della Commissione a risarcire il preteso danno da lei subito a seguito di tale decisione.

Decisione:      Il ricorso è respinto. La ricorrente sopporterà le proprie spese ed è condannata a sopportare quelle sostenute dalla Commissione.

Massime

1.      Funzionari – Ricorso – Decisione di una commissione giudicatrice di concorso – Previo reclamo amministrativo – Natura facoltativa – Presentazione – Conseguenze – Mantenimento del diritto ad adire direttamente il giudice dell’Unione

(Statuto dei funzionari, artt. 90 e 91)

2.      Funzionari – Concorso – Concorso per titoli ed esami – Requisiti per l’ammissione – Diplomi prodotti o esperienza professionale attestata – Valutazione da parte della commissione giudicatrice – Sindacato giurisdizionale – Limiti

(Statuto dei funzionari, allegato III, artt. 2, secondo comma, e 5)

1.      Quando un candidato escluso contesta la decisione di una commissione giudicatrice di concorso, non è assolutamente necessario che egli presenti un reclamo previo contro la decisione da lui contestata. Se tuttavia un siffatto candidato si rivolge all’autorità che ha il potere di nomina, tale passo, qualunque sia il suo significato giuridico, non può avere la conseguenza di privare il candidato del suo diritto di adire il giudice direttamente. La ricevibilità di un siffatto ricorso dinanzi al giudice non può poi essere sottoposta alla condizione dell’esaurimento del procedimento precontenzioso posta dall’articolo 91 dello Statuto, poiché tale condizione si applica solo ai ricorsi per i quali un reclamo amministrativo è obbligatorio.

Al riguardo, il rispetto delle esigenze di certezza del diritto non può giustificare l’applicazione all’adizione diretta del giudice di una condizione di ricevibilità che non le è propria, salvo limitare il diritto, di cui dispongono i candidati esclusi, di deferire direttamente al giudice una decisione di una commissione giudicatrice di concorso. Per quanto riguarda il rispetto del principio di buona amministrazione della giustizia, il miglior modo di rispettare tale principio è quello di trattare il ricorso diretto che viene proposto al giudice, senza prendere in considerazione gli incerti di un reclamo di cui esso non è investito.

(v. punti 38, 40, 42, 50 e 51)

Riferimento:

Corte: 30 novembre 1978, Salerno e a./Commissione, 4/78, 19/78 e 28/78, punto 10

Tribunale di primo grado: 20 giugno 1990, Burban/Parlamento, T‑133/89, punto 17

2.      La commissione giudicatrice di un concorso ha la responsabilità di valutare, caso per caso, se l’esperienza professionale fatta valere da ciascun candidato corrisponde al livello richiesto dal bando di concorso. La commissione giudicatrice dispone al riguardo di un potere discrezionale, nel contesto delle disposizioni dello Statuto relative alle procedure di concorso, per quanto concerne la valutazione sia della natura e della durata delle esperienze professionali anteriori dei candidati sia del rapporto più o meno stretto che queste ultime possono presentare con le esigenze del posto da coprire. Pertanto, nell’ambito del suo sindacato di legittimità, il giudice dell’Unione deve limitarsi a verificare che l’esercizio di tale potere non sia stato viziato da errore manifesto.

A questo proposito, la commissione giudicatrice di concorso, per verificare se le condizioni di ammissioni siano soddisfatte, può unicamente tener conto delle indicazioni fornite dai candidati nel loro atto di candidatura e dei documenti giustificativi che essi sono tenuti a produrre a sostegno di quest’ultimo e non è assolutamente tenuta a invitare i candidati a fornire ulteriori documenti o a procedere direttamente a ricerche al fine di verificare se l’interessato soddisfacesse tutte le condizioni del bando di concorso. Risulta dalle disposizioni dell’articolo 2, secondo comma, dell’allegato III dello Statuto che queste ultime offrono alla commissione giudicatrice di concorso una mera facoltà di chiedere ai candidati informazioni integrative, qualora essa nutra dubbi sulla portata di un documento prodotto. Al riguardo non si può assolutamente trasformare in obbligo ciò che il legislatore ha concepito come una mera facoltà per la commissione giudicatrice di concorso.

(v. punti 67-69, 80 e 81)

Riferimento:

Tribunale di primo grado: 21 novembre 2000, Carrasco Benítez/Commissione, T‑214/99, punti 71 e 78; 25 marzo 2004, Petrich/Commissione, T‑145/02, punto 37; 31 gennaio 2006, Giulietti/Commissione, T‑293/03, punti 65 e 66

Tribunale della funzione pubblica: 1° luglio 2010, Časta/Commissione, F‑40/09, punti 8 e 67, e giurisprudenza ivi citata