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Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Seconda Sezione) del 29 settembre 2011 – Mische / Parlamento

(Causa F-93/05) 1

(Funzione pubblica – Nomina – Assunzione e trasferimento simultaneo ad un’altra istituzione – Inquadramento nel grado in applicazione delle nuove regole meno favorevoli – Ricevibilità del ricorso – Interesse al ricorso – Tardività)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Harald Mische (Bruxelles, Belgio) (rappresentanti: inizialmente G. Vandersanden e L. Levi, avvocati, successivamente R. Holland, B. Maluch e J. Mische, avvocati)

Convenuto: Parlamento europeo (rappresentanti: K. Zejdová e L.G. Knudsen, agenti)

Interveniente a sostegno del convenuto: Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti : M. Arpio Santacruz e I. Šulce, agenti)

Oggetto

Da una parte, annullamento della decisione del Parlamento che inquadra il ricorrente nel grado A*6, in seguito ad un concorso pubblicato prima dell'entrata in vigore del nuovo statuto, in applicazione delle disposizioni di questo meno favorevoli (articolo 12 dell'allegato XIII del regolamento (CE, Euratom) n. 723/2004, che modifica lo statuto dei funzionari), nonché, dall'altra, domanda di risarcimento danni

Dispositivo

Il ricorso è respinto.

Ciascuna delle parti sopporterà le proprie spese.

Il Consiglio dell’Unione europea, interveniente, sopporterà le proprie spese.

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1     GU C 315 del 10.12.2005, pag. 15 (causa inizialmente registrata dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee con il numero di ruolo T-365/05 e trasferita al Tribunale della Funzione pubblica dell’Unione europea con ordinanza del 15.12.2005.