Language of document : ECLI:EU:F:2007:9

SENTENZA DEL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA

(Prima Sezione)

16 gennaio 2007

Causa F-92/05

Emmanuel Genette

contro

Commissione delle Comunità europee e altri

«Funzionari – Pensioni – Diritti a pensione acquisiti prima dell’entrata in servizio presso le Comunità – Trasferimento al regime comunitario – Ritiro della domanda di trasferimento allo scopo di far valere nuove disposizioni più favorevoli»

Oggetto: Ricorso, proposto ai sensi degli artt. 236 CE e 152 EA, con il quale il sig. Genette chiede l’annullamento della decisione della Commissione del 25 gennaio 2005 con cui gli vengono negate, da una parte, l’autorizzazione a ritirare la domanda di trasferimento dei suoi diritti a pensione acquisiti nei regimi pensionistici belgi, presentata nel 2001, e, dall’altra, l’autorizzazione a chiedere un nuovo trasferimento dei detti diritti.

Decisione: La decisione della Commissione del 25 gennaio 2005 è annullata. La Commissione è condannata a sopportare le proprie spese nonché quelle del ricorrente. Il Regno del Belgio sopporta le proprie spese.

Massime

1.      Funzionari – Pensioni – Diritti a pensione acquisiti prima dell’entrata in servizio presso le Comunità – Trasferimento al regime comunitario

(Statuto dei funzionari, allegato VIII, art. 11, n. 2)

2.      Funzionari – Pensioni – Diritti a pensione acquisiti prima dell’entrata in servizio presso le Comunità – Trasferimento al regime comunitario

(Statuto dei funzionari, artt. 90 e 91; allegato VIII, art. 11, n. 2)

3.      Funzionari – Pensioni – Diritti a pensione acquisiti prima dell’entrata in servizio presso le Comunità – Trasferimento al regime comunitario

(Statuto dei funzionari, artt. 90 e 91; allegati VIII, art. 11, n. 2, e XIII, art. 26, n. 3; regolamento del Consiglio n. 723/2004)

4.      Funzionari – Pensioni – Diritti a pensione acquisiti prima dell’entrata in servizio presso le Comunità – Trasferimento al regime comunitario

(Statuto dei funzionari, artt. 90 e 91; allegato XIII, art. 26, n. 3; regolamento del Consiglio n. 723/2004)

5.      Funzionari – Pensioni – Diritti a pensione acquisiti prima dell’entrata in servizio presso le Comunità – Trasferimento al regime comunitario

(Statuto dei funzionari, allegato VIII, art. 11, n. 2; regolamento del Consiglio n. 723/2004)

1.      Una domanda di annullamento diretta contro una decisione che nega al ricorrente l’autorizzazione a ritirare la sua domanda di trasferimento, al regime comunitario, dei diritti a pensione acquisiti in un regime pensionistico nazionale dev’essere interpretata nel senso che è diretta all’annullamento del rifiuto di revocare la decisione che fissa il numero di anni riconosciuti nel regime pensionistico comunitario per tali diritti. Infatti, il trasferimento di diritti a pensione si configura come un’operazione che comporta in successione due decisioni unilaterali prese, su domanda dell’interessato e in situazione di competenza vincolata, da una parte, dall’ente gestore del regime pensionistico nazionale, tenuto a calcolare i diritti acquisiti presso di esso, e, dall’altra, dall’istituzione comunitaria che deve fissare, tenuto conto di tali diritti, il numero di anni da essa presi in considerazione nel regime pensionistico comunitario in base al periodo di servizio precedente. Di conseguenza, le condizioni alle quali il trasferimento dei diritti a pensione acquisiti in un regime nazionale può essere revocato sono quelle alle quali può essere ottenuta la revoca delle suddette decisioni che formano l’operazione di trasferimento.

(v. punti 42, 45-47 e 50)

2.      La comunicazione, da parte dell’amministrazione, al funzionario che ha formulato una domanda di trasferimento dei diritti a pensione acquisiti prima dell’entrata in servizio presso le Comunità di una nota che gli precisa il numero di annualità da prendere in considerazione nel regime comunitario non può interpretarsi come configurante una proposta di accordo o di contratto rivolta all’interessato. Essa costituisce un progetto di decisione unilaterale, elaborato all’amministrazione, in situazione di competenza vincolata, su domanda del funzionario, che diventa materialmente una decisione dell’istituzione e che entra in vigore solo a seguito della conferma, da parte dell’interessato, della sua domanda di trasferimento. Le modalità atipiche di elaborazione e di entrata in vigore di tale atto, subordinate all’accordo dell’interessato, non incidono sul suo carattere unilaterale. Trattandosi di una decisione unilaterale, il suo carattere definitivo non può risultare dall’accordo espresso dall’interessato, che non può, di conseguenza, essere utilmente opposto a quest’ultimo. Le decisioni unilaterali delle istituzioni concernenti i funzionari diventano definitive e sfuggono così alla contestazione giurisdizionale per scadenza dei termini di reclamo e di ricorso previsti agli artt. 90 e 91 dello Statuto.

(v. punti 55, 56, 104 e 109)

3.      L’adozione di una nuova normativa costituisce un fatto nuovo sostanziale, anche per funzionari che non rientrano nel suo ambito di applicazione, se tale normativa comporta disparità di trattamento ingiustificate tra questi ultimi e i suoi beneficiari. Un fatto nuovo del genere è derivato, per un funzionario che ha ottenuto il trasferimento dei diritti a pensione acquisiti in Belgio in vigenza della legge belga del 21 maggio 1991, che stabilisce determinati rapporti tra taluni regimi pensionistici belgi e quelli di istituzioni di diritto pubblico internazionale, dall’entrata in vigore successiva della legge belga del 10 febbraio 2003, che disciplina il trasferimento di diritti a pensione tra taluni regimi pensionistici belgi e quelli di istituzioni di diritto pubblico internazionale, e dell’art. 26, n. 3, dell’allegato XIII dello Statuto, introdotto dal regolamento n. 723/2004, che modifica lo Statuto dei funzionari delle Comunità europee e il regime applicabile agli altri agenti.

Infatti, da una parte, le disposizioni dell’art. 26, n. 3, dell’allegato XIII dello Statuto permettono ai funzionari che non hanno ancora chiesto od ottenuto il trasferimento dei loro diritti a pensione acquisiti prima della loro entrata in servizio presso le Comunità di chiedere il trasferimento di tali diritti al regime pensionistico comunitario alle condizioni previste dello Statuto. Tali disposizioni consentono, in particolare, ai funzionari che hanno acquisito in precedenza diritti a pensione in Belgio e che non hanno chiesto od ottenuto, al momento della loro nomina in ruolo, il trasferimento di tali diritti al regime comunitario alle condizioni della legge belga del 1991 di far trasferire i diritti a pensione di cui sopra alle più vantaggiose condizioni della legge belga del 2003. Orbene, un funzionario che ha ottenuto un trasferimento dei suoi diritti a pensione acquisiti in Belgio, in applicazione della legge belga del 1991, ma che non ha beneficiato di un trasferimento di tali diritti a pensione ai sensi dello Statuto e alle condizioni previste da quest’ultimo, si trova, alla luce delle disposizioni statutarie, in una situazione analoga a quella dei funzionari di cui all’art. 26, n. 3, dell’allegato XIII dello Statuto.

Dall’altra parte, esiste un dubbio sulla legittimità della disparità di trattamento tra tale funzionario e le categorie di funzionari di cui all’art. 26, n. 3, dell’allegato XIII dello Statuto alla luce dei principi di certezza del diritto e di tutela del legittimo affidamento. Infatti, la disparità di trattamento di cui trattasi non era prevedibile quando, al momento della loro nomina in ruolo, i funzionari interessati hanno operato la scelta di presentare o non presentare una domanda di trasferimento. Orbene, i principi di tutela del legittimo affidamento e di certezza del diritto ostano a che un funzionario sia escluso dal beneficio di una normativa più favorevole sul fondamento di una scelta le cui conseguenze non erano prevedibili quando essa è stata fatta.

(v. punti 69, 70, 72, 73, 79, 83 e 84)

Riferimento:

Corte: 6 ottobre 1982, causa 9/81, Williams/Corte dei Conti (Racc. pag. 3301, punto 14); 15 febbraio 1996, causa C‑63/93, Duff e a. (Racc. pag. I‑569, punto 20); 18 maggio 2000, causa C‑107/97, Rombi e Arkopharma (Racc. pag. I‑3367, punto 66); 11 gennaio 2001, causa C‑389/98 P, Gevaert/Commissione (Racc. pag. I‑65, punto 49)

Tribunale di primo grado: 16 settembre 1999, causa T‑182/96, Partex/Commissione (Racc. pag. II‑2673, punto 191)

4.      Dato che il fatto nuovo sostanziale che giustifica una domanda di riesame delle decisioni adottate nel 2002 dall’autorità che ha il potere di nomina, per quanto riguarda il trasferimento, verso il regime comunitario, dei diritti a pensione acquisiti da un funzionario in vigenza della normativa belga, è derivato dall’entrata in vigore successiva di una legge belga del 10 febbraio 2003 e dell’art. 26, n. 3, dell’allegato XIII dello Statuto, il termine ragionevole durante il quale l’interessato era legittimato a far valere il detto fatto nuovo ha iniziato a decorrere solo dall’entrata in vigore del detto Statuto, ossia il 1º maggio 2004.

La diligenza dell’interessato dev’essere valutata tenendo conto del fatto che la complessità delle regole di calcolo dei diritti a pensione trasferiti consente solo con difficoltà ad un funzionario di determinare da solo se la nuova normativa belga incida in senso favorevole o meno sulla sua situazione giuridica. Inoltre, occorre osservare che il ricorrente ha presentato la sua domanda diretta al riesame delle citate decisioni entro il termine di sei mesi che il legislatore comunitario, ai sensi dell’art. 26, n. 3, dell’allegato XIII dello Statuto, ha concesso ai funzionari che non hanno ottenuto il trasferimento dei loro diritti a pensione per farne domanda.

(v. punti 88, 90 e 91)

5.      Né le disposizioni dell’art. 11, n. 2, dell’allegato VIII dello Statuto, sia nella sua versione precedente all’entrata in vigore del regolamento n. 723/2004, che modifica lo Statuto dei funzionari delle Comunità europee ed il regime applicabile agli altri agenti, sia in quella derivante da tale regolamento, né alcun’altra disposizione dello Statuto potrebbero essere interpretate nel senso di escludere la revoca di una decisione di trasferimento dei diritti a pensione acquisiti prima dell’entrata in servizio presso le Comunità adottata prima dell’entrata in vigore del regolamento n. 723/2004.

Infatti, in primo luogo, se le disposizioni dell’art. 11, n. 2, dell’allegato VIII dello Statuto, nella sua versione anteriore all’entrata in vigore del regolamento n. 723/2004, limitavano nel tempo la possibilità, per il funzionario, di chiedere il trasferimento dei suoi diritti a pensione al suo periodo di nomina in ruolo, esse non sancivano invece alcuna restrizione quanto alla possibilità di chiedere la revoca di un trasferimento di diritti a pensione.

In secondo luogo, nell’ipotesi in cui una decisione del genere fosse revocata, una nuova domanda di trasferimento sarebbe eventualmente presentata entro il termine, ormai portato a dieci anni, e alle condizioni previste dalle disposizioni dell’art. 11, n. 2, dell’allegato VIII dello Statuto, nella sua versione derivante dal regolamento n. 723/2004.

In terzo luogo, non ci si può fondare sul fatto che le disposizioni dell’art. 11, n. 2, dell’allegato VIII dello Statuto, nella sua versione derivante dal regolamento n. 723/2004, autorizzano il funzionario ad avvalersi solo una volta della facoltà di chiedere il trasferimento dei suoi diritti a pensione acquisiti in precedenza, per concludere che le dette disposizioni vietano il ritiro di una domanda di trasferimento. Infatti, da una parte, la possibilità di presentare una seconda domanda di trasferimento non si confonde con la possibilità di ritirare la prima. Dall’altra parte, le disposizioni summenzionate, entrate in vigore il 1º maggio 2004, non sono applicabili ad una domanda di trasferimento presentata prima di tale data e non possono ostare, di conseguenza, a che, nell’ipotesi in cui la detta domanda di trasferimento sia ritirata, il suo autore possa tuttavia presentarne una nuova alle condizioni attualmente in vigore.

In mancanza di una disposizione speciale nel diritto comunitario, le condizioni per la revoca di una decisione di trasferimento dei diritti a pensione adottata prima dell’entrata in vigore del regolamento n. 723/2004 sono le condizioni generali per la revoca delle decisioni individuali produttive di diritti. Decisioni del genere non possono essere revocate unilateralmente dal loro autore, qualora siano legittime. La necessità di salvaguardare l’affidamento nella stabilità della situazione così prodotta vieta all’amministrazione, in tale ipotesi, di tornare sulla sua decisione.

Tuttavia, un divieto del genere, che mira a tutelare i diritti del beneficiario, non è, per la sua stessa finalità, opponibile a quest’ultimo. Su domanda del beneficiario, l’autorità amministrativa cha ha preso tale decisione produttiva di diritti può revocarla, per sostituirle una decisione più favorevole all’autore della domanda, a condizione che la revoca non pregiudichi i diritti dei terzi. Infatti, se la revoca di un atto amministrativo è, in linea di principio, permessa, essa lo è in rigoroso rispetto delle esigenze del principio di certezza del diritto.

A questo proposito, la revoca di una decisione di trasferimento dei diritti a pensione acquisiti in Belgio in vigenza della legge belga del 21 maggio 1991, che stabilisce determinati rapporti tra taluni regimi pensionistici belgi e quelli di istituzioni di diritto pubblico internazionale, non può pregiudicare i diritti dei regimi pensionistici belgi.

Infatti, da una parte, il meccanismo di surroga dell’istituzione comunitaria presso la quale il funzionario presta servizio, previsto da tale legge, non modificava né i diritti né gli obblighi di tali regimi al momento del trasferimento, poiché non era accompagnato dal versamento di alcuna somma da parte loro al regime pensionistico comunitario, mentre questi regimi restavano debitori dei diritti a pensione del funzionario e il loro obbligo consisteva, come in precedenza, nel liquidare la pensione corrispondente per mensilità a decorrere dalla data di entrata in godimento della sua pensione comunitaria da parte del funzionario. L’unica modifica riguarda i rapporti del funzionario e dell’istituzione, la quale concede al funzionario, nel regime comunitario, l’equivalente attuariale dei suoi diritti a pensione belgi e, in contropartita, è surrogata nei diritti a pensione acquisiti dal funzionario nei regimi pensionistici belgi. Dato che i diritti dei regimi pensionistici belgi non sono pregiudicati dal trasferimento dei diritti a pensione secondo il meccanismo di surroga, essi non possono neppure essere pregiudicati dalla revoca delle decisioni prese per procedere a tale trasferimento.

Dall’altra parte, l’art. 9 della legge belga del 1991 autorizzava ancora il funzionario, senza alcun’altra condizione se non quella di ottenere l’accordo della sua istituzione, a ritirare la sua domanda di trasferimento finché la surroga non fosse diventata effettiva.

(v. punti 120-122, 124-126 e 128-130)

Riferimento:

Corte: 12 luglio 1957, cause riunite 7/56, 3/57‑7/57, Algera e a./Assemblea comune della CECA (Racc. pagg. 81, 114 e 115)