Language of document : ECLI:EU:F:2011:168

SENTENZA DEL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA

(Seconda Sezione)

29 settembre 2011

Causa F‑93/05

Harald Mische

contro

Parlamento europeo

«Funzione pubblica – Nomina – Assunzione e trasferimento simultaneo ad altra istituzione – Inquadramento nel grado in applicazione delle nuove norme meno favorevoli – Ricevibilità del ricorso – Interesse al ricorso – Tardività»

Oggetto:      Ricorso, proposto ai sensi degli artt. 236 CE e 152 EA, con il quale il sig. Mische chiede, innanzitutto, l’annullamento della decisione del Parlamento, del 4 ottobre 2004, che fissa il suo inquadramento nel grado A*6, primo scatto, poi, il ripristino di tutti i suoi diritti derivanti da un corretto inquadramento e, infine, la concessione di un risarcimento danni.

Decisione:      Il ricorso è respinto. Ciascuna delle parti sopporterà le proprie spese. Il Consiglio, interveniente, sopporterà le proprie spese.

Massime

1.      Funzionari – Ricorso – Interesse ad agire – Ricorso di annullamento diretto contro una decisione di inquadramento – Assunzione di un funzionario e trasferimento simultaneo – Imputabilità della decisione di inquadramento

[Statuto dei funzionari, artt. 29, n. 1, b), 90 e 91]

2.      Funzionari – Ricorso – Previo reclamo amministrativo – Data di presentazione

(Statuto dei funzionari, art. 90, n. 2)

3.      Funzionari – Ricorso – Previo reclamo amministrativo – Dies a quo del termine di presentazione

(Statuto dei funzionari, art. 90, n. 2)

1.      L’oggetto del ricorso deve esistere nella fase della presentazione di quest’ultimo, a pena di irricevibilità, e perdurare sino alla pronuncia della decisione giurisdizionale, a pena di non luogo a statuire, il che presuppone che il ricorso possa, con il suo esito, procurare un beneficio alla parte che lo ha intentato. Tali condizioni non sono soddisfatte da un ricorso di annullamento diretto contro la decisione di inquadramento di un funzionario, da parte del Parlamento, qualora risulti che tale inquadramento sia stato fissato nella decisione del Parlamento di assumere l’interessato e di trasferirlo simultaneamente alla Commissione, che tale assunzione è stata effettuata solo su espressa richiesta della Commissione, unicamente allo scopo di coprire, in applicazione dell’art. 29, n. 1, lett. b), dello Statuto, un posto vacante all’interno dei suoi servizi, che la Commissione, per giunta, ha partecipato attivamente alla determinazione dell’inquadramento nel grado e all’attribuzione dello scatto e alla fissazione della data dell’assunzione effettiva, e che la stessa ha del resto precisato successivamente, nella sua decisione di assegnazione, l’inquadramento nel grado del posto nel quale l’interessato era trasferito e ha modificato l’attribuzione dello scatto di quest’ultimo. Di conseguenza, la decisione della Commissione si è sostituita, su questi punti, a quella del Parlamento senza che a quest’ultima, in tale misura, sia mai stata data esecuzione, poiché le due decisioni sono entrate in vigore lo stesso giorno e l’interessato non ha lavorato per il Parlamento. D’altro canto, il funzionario interessato non avrebbe potuto essere trasferito alla Commissione se il Parlamento non l’avesse inquadrato nello stesso grado determinato da quest’ultima.

Ne consegue che, per ciò che riguarda quanto meno l’inquadramento del detto funzionario nel grado e l’attribuzione dello scatto, la decisione del Parlamento gli è solo formalmente imputabile, dato che tale inquadramento è stato in realtà determinato dalla Commissione.

(v. punti 23-25 e 27)

Riferimento:

Corte: 17 aprile 2008, cause riunite C‑373/06 P, C‑379/06 P e C‑382/06 P Flaherty e a./Commissione (punto 25)

2.      Per quanto riguarda la determinazione della data di presentazione di un reclamo amministrativo previo, l’art. 90, n. 2, dello Statuto dev’essere interpretato nel senso che il reclamo è presentato non quando è inviato all’istituzione, ma quando perviene a quest’ultima. Orbene, relativamente alla data di scadenza del termine di tre mesi, il termine previsto dall’art. 90, n. 2, dello Statuto scade alla fine del giorno che, nel terzo mese, reca la stessa cifra del giorno dell’evento o dell’atto che ha fatto decorrere il termine.

(v. punto 29)

Riferimento:

Corte: 26 novembre 1981, causa 195/80, Michel/Parlamento (punti 8 e 13); 15 gennaio 1987, causa 152/85, Misset/Consiglio (punti 8 e 9)

Tribunale della funzione pubblica: 13 dicembre 2007, causa F‑73/06, Van Neyghem/Commissione (punti 43 e 45)

3.      Il termine di tre mesi che, ai sensi dell’art. 90, n. 2, dello Statuto, decorre di norma a partire dalla data della notifica della decisione al destinatario e in ogni caso, al più tardi, dalla data in cui l’interessato ne ha avuto conoscenza dev’essere interpretato nel senso che tale termine decorre dalla data in cui il funzionario ha preso conoscenza della motivazione e del contenuto del dispositivo della decisione, foss’anche per il tramite di un’istituzione che non ne sia l’autrice.

(v. punto 30)

Riferimento:

Tribunale di primo grado: 3 giugno 1997, causa T‑196/95, H/Commissione (punto 31)