Language of document : ECLI:EU:F:2007:226

SENTENZA DEL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA
(Seconda Sezione)

13 dicembre 2007

Causa F‑95/05

N

contro

Commissione delle Comunità europee

«Funzione pubblica – Agenti temporanei – Assunzione – Posto di capo amministrazione – Stati terzi – Parere sfavorevole del servizio medico»

Oggetto: Ricorso, proposto ai sensi degli artt. 236 CE e 152 EA, con il quale la parte ricorrente chiede in sostanza, da una parte, l’annullamento della decisione del direttore della direzione K «Servizio esterno» della direzione generale «Relazioni esterne» della Commissione 15 aprile 2005, con cui le veniva comunicato che ella non sarebbe stata assunta come capo amministrazione della delegazione della Commissione in Guinea e, dall’altra, la condanna della Commissione a versarle un risarcimento per i pretesi danni materiale e morale da lei subiti.

Decisione: La decisione del direttore della direzione K «Servizio esterno» della direzione generale «Relazioni esterne» della Commissione 15 aprile 2005, con la quale è stato comunicato alla parte ricorrente che la stessa non sarebbe stata assunta come capo amministrazione della delegazione in Guinea, è annullata. Per il resto, il ricorso è respinto. La Commissione è condannata alle spese.

Massime

1.      Funzionari – Assunzione – Idoneità fisica – Rispetto dei diritti della difesa

(Statuto dei funzionari, art. 33, secondo comma; Regime applicabile agli altri agenti, art. 13)

2.      Procedura – Atto introduttivo del ricorso – Requisiti di forma

[Regolamento di procedura del Tribunale di primo grado, art. 44, n. 1, lett. c)]

1.      Nell’ambito di una procedura di assunzione, una procedura di redazione del parere medico che non garantisce la presa in considerazione, nella redazione del parere medico definitivo, del parere di un medico liberamente scelto dal candidato interessato viola le disposizioni dell’art. 33, secondo comma, dello Statuto, applicabile, alla luce del suo scopo di garantire il rispetto dei diritti della difesa e in mancanza di disposizioni che istituiscano una procedura autonoma o di altri motivi pertinenti, agli agenti temporanei con sede di servizio in un paese terzo.

(v. punti 70 e 76)

2.      Ai sensi dell’art. 44, n. 1, lett. c), del regolamento di procedura del Tribunale di primo grado, il ricorso deve, tra l’altro, indicare l’oggetto della controversia e contenere l’esposizione sommaria dei motivi dedotti. Per essere conforme a tali requisiti, un ricorso diretto al risarcimento del danno causato da un’istituzione comunitaria deve contenere gli elementi che consentano di identificare il comportamento che il ricorrente addebita all’istituzione, le ragioni per le quali egli ritiene che esista un nesso di causalità tra il comportamento e il danno che asserisce di aver subito, nonché la natura e l’entità di tale danno. Per contro, una domanda diretta ad ottenere un risarcimento quale che sia manca della necessaria precisione e va quindi ritenuta irricevibile.

Ciò si verifica quando il ricorrente si limita a reclamare che gli venga dato atto del fondamento della sua domanda di risarcimento da quantificare successivamente, a fronte di un preteso danno subito, senza neppure indicare elementi di fatto che consentano di valutare la sua entità, né, per questo, provare o invocare l’esistenza di circostanze particolari che avrebbero potuto esimerlo dal fornire tali precisazioni.

Quanto al danno morale, a prescindere dal fatto che la domanda del suo risarcimento sia effettuata a titolo simbolico o per ottenere un vero e proprio risarcimento, spetta al ricorrente precisare la natura del danno morale asserito in riferimento al comportamento addebitato all’istituzione e, quindi, precisare anche in maniera approssimativa la valutazione del danno nel suo complesso.

(v. punti 86-88, 90 e 91)

Riferimento:

Corte: 2 dicembre 1971, causa 5/71, Zuckerfabrik Schöppenstedt/Consiglio (Racc. pag. 975, punto 9); 23 settembre 2004, causa C‑150/03 P, Hectors/Parlamento (Racc. pag. I‑8691, punto 62)

Tribunale di primo grado: 1° luglio 1994, causa T‑505/93, Osório/Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑179 e II‑581, punti 33 e 35); 15 febbraio 1995, causa T‑112/94, Moat/Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑37 e II‑135, punti 32, 35, 37 e 38), e 7 febbraio 2007, causa T‑175/04, Gordon/Commissione (non ancora pubblicata nella Raccolta, punti 42 e 45)