Language of document : ECLI:EU:T:2011:172

Causa T‑320/09

Planet AE

contro

Commissione europea

«Ricorso di annullamento — Tutela degli interessi finanziari dell’Unione — Sistema di Allarme Rapido (SAR) che permette di individuare il livello di rischio associato ad un soggetto giuridico — Inchiesta dell’OLAF sull’esecuzione di un appalto pubblico relativo ad un progetto di modernizzazione istituzionale in Siria — Decisioni relative alla richiesta di registrazione degli avvisi W1a e W1b — Oggetto della lite — Atti impugnabili — Ricevibilità»

Massime dell’ordinanza

1.      Procedura — Atto introduttivo del giudizio — Requisiti di forma — Individuazione dell’oggetto della controversia

(Statuto della Corte di giustizia, art. 21; regolamento di procedura del Tribunale, art. 44)

2.      Ricorso di annullamento — Atti impugnabili — Nozione — Atti che producono effetti giuridici vincolanti — Trattamento di dati, da parte dell’amministrazione, a fini puramente interni — Ricevibilità — Presupposti

(Art. 230 CE; decisione della Commissione 2008/969)

3.      Ricorso di annullamento — Motivi di ricorso — Incompetenza dell’istituzione da cui promana l’atto impugnato — Motivo di ordine pubblico

(Art. 230 CE)

4.      Ricorso di annullamento — Persone fisiche o giuridiche — Atti che producono effetti giuridici vincolanti — Atti che modificano la situazione giuridica del ricorrente — Avviso nel sistema di allarme rapido ad uso degli ordinatori della Commissione e delle agenzie esecutive — Ricorso di un soggetto giuridico che è stato oggetto di un avviso siffatto — Ricevibilità

(Art. 230 CE; decisione della Commissione 2008/969)

1.      Ai sensi dell’art. 21 dello Statuto della Corte nonché dell’art. 44 del regolamento di procedura del Tribunale, l’atto introduttivo del ricorso deve in particolare indicare l’oggetto della lite e contenere le conclusioni della parte ricorrente. Inoltre, le conclusioni devono essere esposte in modo preciso e non equivoco, poiché, altrimenti, il Tribunale rischierebbe di decidere infra o ultra petita e i diritti della parte convenuta rischierebbero di essere disattesi. Tuttavia, l’individuazione dell’atto impugnato può risultare implicitamente dai passi citati nel ricorso e dall’insieme delle argomentazioni in esso esposte. Un ricorso formalmente diretto contro un atto facente parte di un insieme di atti costituenti un’unità può essere considerato, per quanto necessario, come diretto anche contro gli altri atti.

(v. punti 22-23)

2.      Il ricorso di annullamento è esperibile avverso qualsiasi provvedimento adottato dalle istituzioni, indipendentemente dalla sua natura o dalla sua forma, che miri a produrre effetti giuridici. In particolare sono considerati impugnabili, ai sensi dell’art. 230 CE, tutti i provvedimenti che producono effetti giuridici vincolanti idonei ad incidere sugli interessi del ricorrente, modificando in misura rilevante la sua situazione giuridica. Al contrario, sono irricevibili i ricorsi diretti contro atti che costituiscono soltanto misure d’ordine interno all’amministrazione e che non creano di conseguenza effetti all’esterno di questa.

A tale riguardo va sottolineato che il fatto che l’amministrazione effettui un trattamento dei dati a fini puramente interni, segnatamente raccogliendo, gestendo e utilizzando tali dati, non esclude in alcun modo che tali operazioni possano ledere gli interessi degli amministrati. Il verificarsi di una siffatta lesione dipende in effetti da diversi fattori, segnatamente dalla natura dei dati trattati, dalla finalità specifica del suddetto trattamento, dalle conseguenze esatte che tale trattamento può avere e dalla conformità tra, da un lato, la finalità e le conseguenze del trattamento in questione e, dall’altro, le disposizioni applicabili che delimitano le competenze dell’amministrazione.

(v. punti 37-39)

3.      L’incompetenza dell’autore degli atti controversi costituisce una questione di ordine pubblico che, come tale, dev’essere sollevata d’ufficio.

(v. punto 41)

4.      Tenuto conto dell’obiettivo intrinseco alla decisione 2008/969, sul sistema di allarme rapido ad uso degli ordinatori della Commissione e delle agenzie esecutive, vale a dire quello di tutelare gli interessi finanziari dell’Unione nell’ambito dell’esecuzione di misure di bilancio, l’impatto della segnalazione di un soggetto nel Sistema di Allarme Rapido (SAR), pur se nella categoria W1, non può essere circoscritto all’interno di istituzioni, organi e organismi dell’Unione ed una siffatta segnalazione incide necessariamente sulle relazioni tra gli ordinatori interessati e il soggetto in questione. Dalla formulazione dell’art. 16 e dalla struttura della decisione emerge che la constatazione di un avviso W1 comporta in realtà il dovere per l’ordinatore interessato di prendere misure di vigilanza rafforzate.

Un avviso nel SAR incide quindi sui soggetti che chiedono l’impegno di risorse finanziarie dell’Unione, in quanto essi, per poter perseguire i loro interessi finanziari, sono obbligati ad adattarsi alle condizioni o alle misure di maggior precauzione, specifiche per loro, imposte dagli ordinatori interessati. Siffatte condizioni e misure precauzionali possono assumere la forma di nuovi obblighi contrattuali e di oneri economici imprevisti o ancora di ripercussioni sull’organizzazione interna di un consorzio di cui tali soggetti fanno parte.

Non sarebbe pertanto compatibile con un’Unione di diritto negare ad un ricorrente la possibilità di beneficiare di un controllo giurisdizionale relativo alla fondatezza degli elementi alla base degli atti di cui trattasi. Ciò è tanto più vero se si tiene conto del fatto che la decisione 2008/969 non prevede alcun diritto per le persone fisiche e giuridiche di essere informate, e ancor meno di essere sentite, prima della loro registrazione nel SAR mediante l’attivazione degli avvisi W1, W2, W3, W4 e W5b.

Detti atti non solo presentano le caratteristiche giuridiche degli atti impugnabili, ma costituiscono altresì il momento conclusivo di una procedura speciale, vale a dire la registrazione di un soggetto giuridico in un elenco di «allarme» senza che esso venga sentito sulle cause di detta registrazione, e distinta dalle decisioni con le quali viene data attuazione ai diversi requisiti specifici previsti dalla decisione 2008/969.

(v. punti 44-45, 48, 51-53)