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Ordinanza del Tribunale 24 novembre 2010 - Concord Power Nordal / Commissione

(Causa T-317/09)1

("Ricorso di annullamento - Mercato interno del gas naturale - Art. 22 della direttiva 2003/55/CE - Lettera della Commissione con cui si chiede ad un'autorità di regolamentazione di modificare la sua decisione relativa alla concessione di una deroga - Atto non soggetto a impugnazione - Irricevibilità")

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Concord Power Nordal GmbH (Amburgo, Germania) (rappresentanti: avv.ti C. von Hammerstein, C.-S. Schweer e C. Wünschmann)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: sigg.ri G. Wilms, O. Beynet e B. Schima, agenti)

Interveniente a sostegno della convenuta: OPAL NEL Transport GmbH (Kassel, Germania) (rappresentanti: avv.ti U. Quack e O. Fleischmann)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione asseritamente contenuta nella lettera della Commissione del 12 giugno 2009, inviata alla Bundesnetzagentur (autorità tedesca di regolamentazione) sul fondamento dell'art. 22, n. 4, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 26 giugno 2003, 2003/55/CE, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 98/30/CE (GU L 176, pag. 57)

Dispositivo

Non vi è luogo a statuire sulle domande di trattamento riservato presentate dalla Concord Power Nordal GmbH.

Il ricorso è respinto.

La Concord Power Nordal sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione europea.

La OPAL NEL Transport GmbH sopporterà le proprie spese.

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1 - GU C 267 del 7.11.2009.