Language of document : ECLI:EU:T:2005:130

Causa T‑260/03

Celltech R & D Ltd

contro

Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI)

«Marchio comunitario — Marchio denominativo CELLTECH — Impedimenti assoluti alla registrazione — Carattere distintivo — Art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94»

Massime della sentenza

1.      Marchio comunitario — Definizione e acquisizione del marchio comunitario — Impedimenti assoluti alla registrazione — Carattere descrittivo e mancanza di carattere distintivo di un segno — Rapporti tra le corrispondenti disposizioni

[Regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 7, n. 1, lett. b) e c)]

2.      Marchio comunitario — Definizione e acquisizione del marchio comunitario — Impedimenti assoluti alla registrazione — Marchi privi di carattere distintivo — Marchi composti esclusivamente da segni o indicazioni che possono servire a designare le caratteristiche di un prodotto — Segno denominativo CELLTECH

[Regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 7, n. 1, lett. b) e c)]

1.      Un marchio denominativo che sia descrittivo delle caratteristiche di determinati prodotti o servizi, ai sensi dell’art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento n. 40/94, sul marchio comunitario, per tale motivo è necessariamente privo di carattere distintivo in relazione a questi stessi prodotti o servizi, secondo quanto stabilito dall’art. 7, n. 1, lett. b), del medesimo regolamento.

Orbene, al fine di provare che un marchio che rientra nell’ambito di applicazione dell’impedimento alla registrazione enunciato dall’art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento risulti tuttavia privo di carattere distintivo ai sensi della lett. b) di tale norma, l’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) deve illustrare le ragioni per le quali valuta che il suddetto marchio sia privo di carattere distintivo.

(v. punti 23-24)

2.      Il segno denominativo CELLTECH, di cui si chiede la registrazione quale marchio comunitario per «prodotti, composti e sostanze farmaceutici, veterinari e igienici», «apparecchi e strumenti chirurgici, medici, dentari e veterinari» e «servizi di ricerca e di sviluppo; servizi di consulenza; tutti riguardanti le scienze biologiche, mediche e chimiche», delle classi, rispettivamente, 5, 10 e 42 ai sensi dell’Accordo di Nizza, non è privo di carattere distintivo ai sensi dell’art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94, sul marchio comunitario, dal punto di vista del consumatore medio anglofono e dell’insieme degli specialisti dell’ambito medico, a prescindere dalla loro lingua materna, dato che, da un lato, non è dimostrato che il marchio richiesto sia colpito dall’impedimento alla registrazione di cui all’art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento n. 40/94, in quanto descrittivo dei prodotti e servizi per i quali è chiesta la registrazione e che, dall’altro, non sono dedotte altre ragioni per le quali il detto marchio sarebbe ciò non di meno sprovvisto di carattere distintivo ai sensi della medesima disposizione, lett. b), in quanto, considerato nel suo insieme, esso non consentirebbe al pubblico di riferimento di distinguere i prodotti e i servizi di cui trattasi da quelli di diversa origine commerciale.

(v. punti 31, 41, 44-45)