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Ricorso presentato il 19 febbraio 2009 - Italia/Commissione

(Causa T-84/09)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Repubblica italiana (rappresentante: L. Ventrella, avvocato dello Stato)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni della ricorrente

Annullare la Decisione 8/12/2008 n. C(2008) 7820, notificata il 9 dicembre 2008, che esclude dal finanziamento comunitario talune spese effettuate dagli Stati membri nell'ambito del Fondo europeo di orientamento e garanzia (FEAOG), sezione "garanzia" nella parte in cui ha operato certe rettifiche a carico dell'Italia.

Motivi e principali argomenti

Il Governo italiano ha impugnato dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee la decisione della Commissione C(2008) 7820 dell'8 dicembre 2008 "che esclude dal finanziamento comunitario alcune spese eseguite dagli Stati membri a titolo del Fondo europeo di orientamento e garanzia (FEAOG), sezione garanzia.

In particolare la Commissione ha escluso dal finanziamento a carico del FEAOG, sezione "garanzia", diverse categorie di spese effettuate dallo Stato italiano nelle campagne dal 2003 al 2007.

L'impugnazione riguarda segnatamente tre punti della decisione:

1) laddove ha apportato alcune rettifiche finanziarie forfetarie e puntuali relative ad azioni di informazione e promozione dei prodotti agricoli sul mercato interno (CE 94/2002) e nei paesi terzi (CE 2879/2000) per gli esercizi finanziari dal 2004 al 2007, per totali euro 4.678.229,78;

2) laddove ha apportato rettifiche finanziarie forfetarie sugli aiuti alla produzione di olio d'oliva e olive da tavola per gli esercizi finanziari dal 2003 al 2006 per un totale di euro 105.536.076,42;

3) laddove ha apportato rettifiche finanziarie per pagamenti tardivi e superamento dei massimali finanziari per l'esercizio 2005 pari ad euro 12.020.178, e per l'esercizio 2006 pari ad euro 44.567.569,37.

Riguardo al primo punto, nel ricorso si sostiene che la posizione della Commissione è viziata da violazione di forme sostanziali (art. 253 CE) sotto il profilo del difetto di contraddittorio, del difetto di istruttoria e del difetto di motivazione, nonché da violazione del principio di proporzionalità e da travisamento dei fatti.

Tra l'altro, nel caso in esame, non essendo stata contestata l'assenza totale e l'assoluta inefficacia dei controlli, la Commissione ha ritenuto di applicare una rettifica forfetaria del 10%, del tutto sproporzionata ed ingiustificata, rendendo così evidentemente illegittima - anche sotto questo profilo - la decisione impugnata.

Riguardo al secondo punto, la Commissione ha applicato correzioni finanziarie forfetarie (10% e 5%), per complessivi euro 105.536.076,42, sulle campagne 2001-2002 e 2002-2003.

Nel ricorso si sostiene a questo riguardo che la decisione è viziata da violazione di forme sostanziali (art. 253 CE) sotto il profilo del difetto di motivazione, nonché da violazione del principio di proporzionalità e degli artt. 26 e 28 reg. 2366/98 (testo originario e testo modificato del reg. 1780/03). In particolare, il Governo italiano ritiene, tra l'altro, che la Commissione non abbia tenuto nella dovuta considerazione - senza adeguatamente motivare - gli elementi di chiarimento di volta in volta forniti dalle autorità italiane, segnatamente in ordine all'assetto generale del sistema sanzionatorio in Italia ed in ordine all'avvenuto pieno completamento del GIS oleicolo. In ogni caso l'importo forfetario della sanzione applicata dalla Commissione è di entità non giustificata e palesemente sproporzionata, in quanto, secondo il Governo italiano, anche se fosse provata la totale inadempienza alle norme comunitarie, il rischio non supererebbe comunque euro 22.504.075,39.

Quanto al terzo punto, la Commissione, con motivazione incongrua, insufficiente ed apodittica, ha ritenuto di non poter accettare le considerazioni giustificative dedotte dallo Stato italiano nel corso della procedura e dinanzi all'Organo di conciliazione, "perché la riserva del 4% resa disponibile dall'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 296/96 della Commissione (articolo 9 del regolamento (CE) n. 883/2006 della Commissione) sarebbe dovuta bastare per i procedimenti di ricorso, i casi controversi e i controlli supplementari". Al riguardo il Governo italiano sottolinea che il limite del 4% non va inteso come assoluto: invero, considerata la sua finalità di garanzia del bilancio comunitario da frodi, esso può essere superato ogniqualvolta - come in questo caso - vi siano motivate ragioni per temere un rischio di frode di entità superiore al 4%. Questa appare la sola interpretazione della norma coerente con la sua ratio.

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