Language of document : ECLI:EU:T:2011:650





Sentenza del Tribunale (Settima Sezione) 10 novembre 2011 – Elliniki Nafpigokataskevastiki e altri / Commissione

(causa T‑384/08)

«Aiuti di Stato – Costruzione navale – Aiuto accordato dalle autorità greche sotto forma di garanzia d’indennizzo – Decisione che dichiara l’aiuto incompatibile con il mercato comune – Nozione di aiuto di Stato – Imputabilità allo Stato – Risorse statali – Criterio dell’investitore privato»

1.                     Aiuti concessi dagli Stati – Nozione – Aiuti concessi da un’impresa pubblica – Impresa controllata dallo Stato – Automatica imputabilità allo Stato della misura d’aiuto – Esclusione – Considerazione di un insieme di indizi (Art. 87, n. 1, CE) (v. punti 50‑54, 63‑69)

2.                     Aiuti concessi dagli Stati – Nozione – Garanzia concessa dallo Stato – Inclusione – Assenza di mobilizzazione immediata e sicura delle risorse statali – Irrilevanza (Art. 87, n. 1, CE) (v. punti 89‑90)

Oggetto

Domanda di annullamento dell’art. 16 della decisione della Commissione 2 luglio 2008, 2009/610/CE, sulle misure C 16/04 (ex NN 29/04, CP 71/02 e CP 133/05) cui la Grecia ha dato esecuzione in favore di Hellenic Shipyards (GU 2009, L 225, pag. 104).

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

L’Elliniki Nafpigokataskevastiki AE Chartofylakeiou, la Howaldtswerke-Deutsche Werft GmbH e la ThyssenKrupp Marine Systems AG sopporteranno, oltre alle loro proprie spese, quelle sostenute dalla Commissione europea e dalla Trapeza Peiraios AE.