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Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof (Germania) il 5 settembre 2011 - Verwertungsgesellschaft Wort (VG Wort) / Kyocera Mita Deutschland GmbH e a.

(Causa C-457/11)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bundesgerichtshof

Parti

Ricorrente: Verwertungsgesellschaft Wort (VG Wort)

Convenute: Kyocera Mita Deutschland GmbH, Epson Deutschland GmbH, Xerox GmbH

Questioni pregiudiziali

Alla Corte di giustizia dell'Unione europea vengono sottoposte, ai fini dell'interpretazione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 22 maggio 2001, 2001/29/CE 1, sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione, le seguenti questioni pregiudiziali:

Se la direttiva debba essere presa in considerazione nell'interpretazione del diritto nazionale anche per fatti verificatisi dopo la data dell'entrata in vigore della direttiva (22 giugno 2001), ma prima della data della sua applicabilità (22 dicembre 2002).

Se le riproduzioni a mezzo di stampanti costituiscano riproduzioni mediante uso di qualsiasi tipo di tecnica fotografica o di altro procedimento avente effetti analoghi ai sensi dell'art. 5, n. 2, lett. a), della direttiva.

Laddove la seconda questione venga risolta in senso affermativo: se i requisiti stabiliti dalla direttiva per un equo compenso nel caso di eccezioni o limitazioni al diritto di riproduzione di cui all'art. 5, nn. 2 e 3, della direttiva siano soddisfatti, sotto il profilo del diritto fondamentale alla parità di trattamento sancito dall'art. 20 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, anche qualora i destinatari dell'obbligo a versare l'adeguata remunerazione siano non i fabbricanti, gli importatori e i distributori delle stampanti, bensì i fabbricanti, gli importatori e i distributori di uno o più dispositivi diversi facenti parte di una catena idonea alla realizzazione di corrispondenti riproduzioni.

Se la possibilità di applicazione di misure tecnologiche ai sensi dell'art. 6 della direttiva faccia venir meno la condizione di un equo compenso ai sensi dell'art. 5, n. 2, lett. b), della direttiva.

Se la condizione [art. 5, n. 2, lett. a) e b), della direttiva] e la possibilità (v. trentaseiesimo 'considerando' della direttiva) di un equo compenso vengano meno laddove i titolari del diritto abbiano prestato consenso espresso o tacito alla riproduzione delle loro opere.

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1 - GU L 167, pag. 10.