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Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg (Lussemburgo) il 10 maggio 2021 – État du Grand-duché de Luxembourg, Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA / Navitours SARL

(Causa C-294/21)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg

Parti

Ricorrenti: État du Grand-duché de Luxembourg, Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA

Resistente: Navitours SARL

Questione pregiudiziale

Se l’articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 77/388/CE, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari - Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme 1 , il quale dispone che «Sono soggette all’imposta sul valore aggiunto: 1. le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, effettuate a titolo oneroso all’interno del paese da un soggetto passivo che agisce in quanto tale»,

e/o l’articolo 9, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 77/388/CE, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari - Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme, il quale dispone che «il luogo delle prestazioni di trasporto è quello dove avviene il trasporto in funzione delle distanze percorse»,

si applichi(no) e comporti(no) l’assoggettamento all’IVA in Lussemburgo delle prestazioni di trasporto di persone effettuate da un prestatore stabilito in Lussemburgo, qualora tali prestazioni siano effettuate all’interno di un condominio, il quale è definito nel Trattato tra il Granducato di Lussemburgo e la Repubblica federale di Germania sulla delimitazione della frontiera comune tra i due Stati e nello scambio di lettere, firmati a Lussemburgo il 19 dicembre 1984, come territorio comune soggetto alla sovranità congiunta del Granducato di Lussemburgo e della Repubblica federale di Germania e in relazione al quale non esiste, in materia di riscossione dell’IVA sulle prestazioni di servizi di trasporto, un accordo tra i due Stati, come previsto dall’articolo 5, paragrafo 1, del Trattato tra il Granducato di Lussemburgo e la Repubblica federale di Germania sulla delimitazione della frontiera comune tra i due Stati, del 19 dicembre 1984, ai sensi del quale «Gli Stati contraenti risolvono le questioni relative al diritto applicabile nel territorio comune soggetto alla sovranità congiunta mediante un accordo aggiuntivo».

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1 GU 1977, L 145, pag. 1.