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Comunicazione sulla GU

 

Ricorso della CM Capital Markets Holding, S.A, contro l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (UAMI), proposto il 24 novembre 2003

(Causa T-390/03)

Lingua processuale: lo spagnolo

Il 24 novembre 2003, la CM Capital Markets Holding, S.A, con sede in Madrid, rappresentata dall'avv. Natalia Moya Fernández, del foro Madrid, ha proposto, dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee, un ricorso contro l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (UAMI).

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

--    annullare la decisione dell'UAMI (prima commissione di ricorso) del 23 settembre 2003, resa nel procedimento R-244/2003, con il conseguente totale accoglimento dell'opposizione presentata nel procedimento B348914;

--    accogliere gli argomenti della ricorrente stabilendo che la divisione d'opposizione dell'UAMI debba rifiutare la registrazione del marchio interessato, e

--    condannare la convenuta alle spese e rigettare le sue richieste.

Motivi e principali argomenti

Richiedente:                    Caja de Ahorros de Murcia.

Marchio comunitario di cui si

richiede la registrazione:            Marchio figurativo con                             rivendicazione di colori, costituito                             dall'immagine di un quadrato rosso,                             con, all'interno dello stesso, la                             menzione "CM"- Domanda n. 1.413.061                         per prodotti e servizi nelle classi                             1 - 42.

Titolare del diritto di marchio

o del segno rivendicato in sede

di opposizione:                    La ricorrente

Marchio o segno rivendicato in sede

di opposizione:                Marchio figurativo spagnolo "CAPITAL                         MARKETS CM" registrato con i nn.                             2 000 040, 2 000 041 2 000 042 e                             2 000 043 per servizi nelle classi                             35, 36, 38 e 42.

Decisione della divisione d'opposizione: Accoglimento dell'opposizione e                             rigetto della domanda per i seguenti                             servizi: gestione di affari                                 commerciali, amministrazione                             commerciale, lavori di ufficio                             (classe 35), assicurazioni, affari                             finanziari, affari monetari, affari                            bancari, affari immobiliari (classe                             36), telecomunicazioni (classe 38),                             servizi giuridici, ricerca                                 scientifica e industriale (classe                             42).

Decisione della commissione di ricorso:    Accoglimento del ricorso proposto                             dal richiedente

Motivi di ricorso:                Erronea applicazione dell'art. 8,                             n. 1, lett. b), del regolamento (CE)                             n. 40/94 (rischio di confusione).

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