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Comunicazione sulla GU

 

Ricorso dei sigg. Yves Franchet e Daniel Byk contro Commissione delle Comunità europee, proposto il 27 novembre 2003

(Causa T-391/03)

Lingua processuale: il francese

Il 27 novembre 2003 i sigg. Yves Franchet e Daniel Byk, residenti in Lussemburgo, rappresentati dagli avv.ti. Georges Vandersanden e Laure Levi, con domicilio eletto in Lussemburgo, hanno proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

I ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

--     annullare la decisione 18 agosto 2003, con la quale la Commissione rifiuta di accogliere la domanda di accesso dei ricorrenti a diversi documenti in possesso di detta istituzione, decisione notificata il 21 agosto 2003, nonché la decisione 1° ottobre 2003, con cui la Commissione rigetta la domanda di conferma presentata dai ricorrenti l'8 settembre 2003;

--     condannare la convenuta a tutte le spese.

Motivi e principali argomenti:

I ricorrenti nella presente causa avevano chiesto all'APN di poter accedere a diversi documenti in possesso della Commissione, riguardanti inchieste che sono state effettuate in seguito a talune irregolarità che sarebbero state accertate in seno all'EUROSTAT. Il rigetto di tale domanda costituisce oggetto della presente causa.

La convenuta deduce due eccezioni di cui all'art. 4 del regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 30 maggio 2001, n. 1049, relativo all'accesso pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, nonché alla tutela dei procedimenti giurisdizionali e delle finalità delle attività d'ispezione, d'inchiesta e di verifica.,

A sostegno del ricorso, i ricorrenti deducono una violazione del regolamento n. 1049/2001, in particolare degli artt. 2 e 4, una violazione del diritto fondamentale di accesso ai documenti, un errore manifesto di valutazione, un'errata e contraddittoria motivazione, nonché una violazione del principio di proporzionalità.

Essi ritengono in proposito che la convenuta dia erroneamente una portata estensiva alle eccezioni da essa dedotte, contrariamente all'insegnamento della giurisprudenza. In concreto, non sussisterebbe nel caso di specie un procedimento giurisdizionale in corso ai sensi di tale giurisprudenza e, inoltre, l'OLAF sarebbe un servizio amministrativo che compilerebbe fascicoli e rapporti amministrativi.

Infine, la Commissione avrebbe omesso di valutare le domande di accesso in concreto, alla luce degli elementi propri dei documenti rispetto alle eccezioni invocate, nonché di ponderare gli interessi in questione.

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