Language of document : ECLI:EU:T:2008:404

ORDINANZA DEL TRIBUNALE (Seconda Sezione)

25 settembre 2008 (*)

«Ricorso di annullamento – FESR – Soppressione di un contributo finanziario – Recupero delle somme già versate – Domande di pagamento di interessi moratori – Compensazione – Ente regionale o locale – Assenza d’incidenza diretta – Irricevibilità»

Nelle cause riunite T‑392/03, T‑408/03, T‑414/03 e T‑435/03,

Regione Siciliana, rappresentata dai sigg. G. Aiello e A. Cingolo, avvocati dello Stato,

ricorrente,

contro

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai sigg. E. de March, L. Flynn e G. Wilms, in qualità di agenti, assistiti dall’avv. A. Dal Ferro,

convenuta,

aventi ad oggetto, nella causa T‑392/03, una domanda d’annullamento della lettera della Commissione 6 ottobre 2003, nella parte in cui essa riguarda le modalità di recupero del contributo erogato dal Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) per il progetto infrastrutturale denominato «diga Gibbesi», nonché degli atti presupposti e consequenziali, nella causa T‑408/03, una domanda di annullamento della lettera 6 ottobre 2003, nella parte in cui essa riguarda le modalità di recupero del contributo erogato dal FESR per i progetti infrastrutturali denominati «Aragona Favara» e «piana di Catania», nonché degli atti presupposti e consequenziali, tra cui segnatamente le lettere della Commissione 13 agosto 2003 e 14 agosto 2003, nella causa T‑414/03, una domanda di annullamento della lettera della Commissione 6 ottobre 2003, nella parte in cui essa riguarda le modalità di recupero del contributo erogato dal FESR per il progetto infrastrutturale denominato «autostrada Messina-Palermo», nonché degli atti presupposti e consequenziali, tra cui la nota di addebito della Commissione 25 settembre 2002, n. 3240406591, e, nella causa T‑435/03, una domanda di annullamento della lettera della Commissione 24 ottobre 2003, relativa alla compensazione fra taluni crediti e debiti della Commissione connessi ai contributi del FESR «Porto Empedocle», «diga Gibbesi», «autostrada Messina-Palermo», «Aragona Favara» e «piana di Catania», nonché degli atti presupposti e consequenziali,

IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADODELLE COMUNITÀ EUROPEE (Seconda Sezione),

composto dalle sig.re I. Pelikánová, presidente, K. Jürimäe e dal sig. S. Soldevila Fragoso (relatore), giudici,

cancelliere: sig. E. Coulon

ha emesso la seguente

Ordinanza

 Fatti all’origine della controversia

1        Con decisione 17 dicembre 1987, C(87) 2090026, la Commissione concedeva alla Repubblica italiana un contributo del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) per un importo pari a lire (ITL) 94 940 620 056, relativo alla realizzazione di una diga sul torrente Gibbesi (in prosieguo: il «contributo “diga Gibbesi”»). Autorità responsabile della realizzazione del progetto era l’Ente minerario siciliano. Con lettera 28 dicembre 1996 le autorità italiane chiedevano la proroga del termine – fissato al 31 marzo 1995 – relativo alla presentazione della domanda di pagamento finale. Successivamente la Commissione decideva di avviare la procedura prevista dall’art. 24 del regolamento (CEE) del Consiglio 19 dicembre 1988, n. 4253, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 2052/88 per quanto riguarda il coordinamento tra gli interventi dei vari Fondi strutturali, da un lato, e tra tali interventi e quelli della Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti finanziari esistenti, dall’altro (GU L 374, pag. 1), come modificato dal regolamento (CEE) del Consiglio 20 luglio 1993, n. 2082 (GU L 193, pag. 20), al fine di valutare eventuali irregolarità. A seguito delle osservazioni formulate in proposito dalla ricorrente e dalle autorità italiane, la Commissione adottava la decisione 11 dicembre 2002, C(2002) 4905, indirizzata alla Repubblica italiana, recante soppressione del contributo «diga Gibbesi», che ordinava il recupero dell’anticipo già versato pari a ITL 75 592 496 044 (EUR 39 040 266,10), nonché il disimpegno della somma di ITL 18 898 124 012 (EUR 9 760 066,53), accantonata a titolo di pagamento del saldo non ancora versato.

2        Con decisione 22 dicembre 1993, C(93) 3961, la Commissione concedeva alla Repubblica italiana un contributo del FESR per un investimento di tipo infrastrutturale riguardante l’autostrada che collega Messina a Palermo (in prosieguo: il «contributo “autostrada Messina-Palermo”»). L’amministrazione responsabile del progetto era l’Assessorato ai lavori pubblici della Regione Siciliana e l’organo esecutivo era il consorzio per l’autostrada che collega Messina a Palermo. Con lettera 5 settembre 2002 la Commissione sopprimeva tale contributo a causa dei ritardi nella realizzazione dei lavori e quantificava il saldo da disimpegnare nella somma di EUR 26 378 246 nonché il saldo da recuperare nella misura di EUR 58 036 177.

3        Il 3 agosto 2001 la Commissione emanava la nota di addebito n. 3240304871, che faceva seguito alla soppressione del contributo del FESR riguardante il completamento dell’agglomerato industriale di Aragona Favara (in prosieguo: il «contributo “Aragona Favara”»). Tale nota prevedeva un credito a favore della Commissione pari a ITL 5 614 002 097 (cioè EUR 2 899 390,11), indicava il 30 settembre 2001 come termine di scadenza per il pagamento e precisava che il mancato rispetto di tale termine avrebbe comportato l’applicazione di interessi di mora. Con lettera 21 febbraio 2002 la Commissione chiedeva nuovamente al Ministero dell’Economia e delle Finanze il rimborso di tale somma. Il pagamento dell’importo indicato nella nota di addebito n. 3240304871 è stato effettuato il 1° aprile 2003. Con lettera 14 agosto 2003, trasmessa in copia alla ricorrente, la Commissione inviava alle autorità italiane una tabella contenente il calcolo dettagliato degli interessi moratori dovuti per il superamento del termine stabilito nella nota di addebito n. 3240304871. Si precisava in tal modo che, alla data del 29 agosto 2003, il saldo dovuto assommava ad EUR 284 702,81, da maggiorare in misura di EUR 60,41 per ogni giorno di mora supplementare.

4         Il 27 giugno 2001 la Commissione emetteva la nota di addebito n. 3240303927 a seguito della soppressione dell’intervento del FESR per la realizzazione dell’acquedotto rurale per l’approvvigionamento idropotabile del comprensorio della piana di Catania (in prosieguo: il «contributo “Piana di Catania”»). La Commissione chiedeva con essa la restituzione dell’anticipo già versato di ITL 1 857 500 000 (pari a EUR 959 318,69). La nota indicava come termine di scadenza per il pagamento il 31 agosto 2001 e precisava che il mancato rispetto di tale termine avrebbe comportato l’applicazione di interessi di mora. Il pagamento dell’importo indicato nella nota di addebito n. 3240303927 è stato effettuato il 25 luglio 2003. Con lettera 13 agosto 2003, indirizzata alle autorità italiane e trasmessa in copia alla ricorrente, la Commissione effettuava il calcolo del saldo dovuto, tenendo conto degli interessi moratori che dovevano essere versati a causa del superamento del termine stabilito nella detta nota di addebito. Alla data del 28 agosto 2003 tale importo assommava ad EUR 121 007,04, da maggiorare in misura di EUR 26,33 per ogni giorno di mora supplementare.

5        Il 25 settembre 2002 la Commissione emanava la nota di addebito n. 3240406591, indirizzata al Ministero dell’Economia e delle Finanze, che faceva seguito alla soppressione del contributo «autostrada Messina-Palermo» (v. precedente punto 2). Tale nota prevedeva un credito a favore della Commissione pari a EUR 58 036 177 e indicava il 30 novembre 2002 come termine di scadenza per il pagamento, precisando che il mancato rispetto di tale termine avrebbe comportato l’applicazione di interessi di mora. Il pagamento dell’importo indicato nella nota di addebito n. 3240406591 è stato effettuato il 1° agosto 2003. Con una seconda lettera 14 agosto 2003, inviata alla ricorrente e trasmessa in copia alle autorità italiane, la Commissione effettuava il calcolo del saldo dovuto, tenendo conto degli interessi moratori dovuti per il superamento del termine stabilito nella detta nota di addebito. Alla data del 29 agosto 2003 tale importo assommava ad EUR 2 548 927,80, da maggiorare in misura di EUR 471,71 per ogni giorno di mora supplementare.

6        A seguito della decisione di soppressione del contributo «diga Gibbesi», la Commissione emanava, in data 19 dicembre 2002, la nota di addebito n. 3240409358, ponendola all’attenzione della Repubblica italiana. Tale nota prevedeva un credito a favore della Commissione pari a EUR 39 040 266,10 e indicava il 31 gennaio 2003 come termine di scadenza per il pagamento, precisando che il mancato rispetto di tale termine avrebbe comportato l’applicazione di interessi di mora. Con lettera 4 agosto 2003 la Commissione inviava alla ricorrente, su sua richiesta, un prospetto degli interessi di mora dovuti in tale fase.

7        Con lettere 4 e 22 settembre 2003, indirizzate alla Commissione, la Regione Siciliana contestava il calcolo dell’importo degli interessi moratori corrispondenti alle quattro note di addebito sopra citate e sosteneva che la Commissione avrebbe dovuto procedere d’ufficio ad una compensazione tra gli importi dovuti e talune domande di pagamenti intermedi del FESR relativamente al programma operativo regionale «Sicilia 2000-2006» (in prosieguo: il «POR Sicilia 2000-2006»), il che avrebbe, a suo parere, consentito di evitare o di interrompere l’applicazione dei citati interessi moratori.

8        Con lettera 6 ottobre 2003, indirizzata alla Regione Siciliana e trasmessa in copia alle autorità italiane, il contabile della Commissione prendeva posizione in merito alle questioni sollevate dalla Regione Siciliana. Esso rilevava così che, per quanto riguarda il periodo compreso tra le rispettive date di scadenza delle note di addebito e il 1° gennaio 2003 – data di entrata in vigore del regolamento (CE, Euratom) del Consiglio 25 giugno 2002, n. 1605, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU L 248, pag. 1) – la disciplina vigente [segnatamente l’art. 49 del regolamento finanziario 21 dicembre 1977, applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU L 356, pag. 1), da ultimo modificato dal regolamento (CE, CECA, Euratom) n. 762/2001 (GU L 111, pag. 1), per quanto riguarda la separazione delle funzioni di audit interno e di controllo finanziario ex ante] imponeva già ai beneficiari di aiuti comunitari l’obbligo di versare interessi di mora in caso di ripetizione dell’indebito in favore della Comunità. Peraltro, il contabile della Commissione spiegava come la compensazione pretesa dalla ricorrente fosse esplicitamente prevista come metodo di recupero dei crediti solo dopo l’entrata in vigore del regolamento n. 1605/2002, e che sarebbero state date istruzioni affinché gli interessi sulle note di addebito di cui trattasi fossero imputati al versamento previsto in favore della Repubblica italiana per taluni pagamenti riguardanti la ricorrente.

9        Con lettera 24 ottobre 2003, indirizzata alla Regione Siciliana e trasmessa in copia alle autorità italiane, il contabile della Commissione spiegava che sarebbe stata effettuata una compensazione fra taluni crediti e debiti della Commissione. Tali crediti erano rappresentati dall’importo della nota di addebito 24 ottobre 2003, n. 3240504102, riguardante il contributo del FESR relativo ad opere di urbanizzazione e a strutture connesse nell’agglomerato industriale di Porto Empedocle (in prosieguo: il «contributo “Porto Empedocle”»), vale a dire un importo pari a EUR 7 704 723, e della nota di addebito 19 dicembre 2002, n. 3240409358 (contributo «diga Gibbesi»), cioè EUR 39 040 266,10, nonché dagli interessi di mora relativi alla nota di addebito 25 settembre 2002, n. 3240406591 (contributo «autostrada Messina-Palermo»), cioè EUR 2 581 947,74, alla nota di addebito 3 agosto 2001, n. 3240304871 (contributo «Aragona Favara»), cioè EUR 288 931,82 e alla nota di addebito 27 giugno 2001, n. 3240303927 (contributo «piana di Catania»), cioè EUR 122 876,18. I debiti in questione riguardavano una domanda di pagamento relativa alla decisione della Commissione 8 agosto 2000, C(2000) 2346, che concedeva un contributo del FESR nell’ambito del POR Sicilia, per un importo complessivo di EUR 50 335 454,98.

10      Come annunciato nella lettera 24 ottobre 2003, la Commissione procedeva in data 7 novembre 2003 alla compensazione dei crediti e dei debiti di cui sopra. Del pari, con lettera 20 novembre 2003 la Commissione annunciava alle autorità italiane che avrebbe operato una compensazione relativamente alla somma dovuta dalla Repubblica italiana a titolo di interessi sulla nota di addebito n. 3240409358 (contributo «diga Gibbesi»), cioè EUR 1 880 126,91. Tale compensazione è stata effettuata il 3 dicembre 2003.

 Procedimento e conclusioni delle parti

11      Con atti depositati presso la cancelleria del Tribunale il 4, 12, 11 e 24 dicembre 2003 la ricorrente ha proposto i presenti ricorsi.

12      Con ordinanza del presidente della Quinta Sezione del Tribunale 9 luglio 2004 le presenti cause sono state riunite ai fini della trattazione orale e della sentenza, in conformità all’art. 50 del regolamento di procedura del Tribunale.

13      Con ordinanza 12 gennaio 2006 il Tribunale ha sospeso il procedimento nelle presenti cause riunite fino alla pronuncia della sentenza della Corte nella causa C‑417/04 P, Regione Siciliana/Commissione, in applicazione dell’art. 54, terzo comma, dello Statuto della Corte di giustizia, dell’art. 77, lett. a), e dell’art. 78 del regolamento di procedura del Tribunale. Con ordinanza 11 settembre 2006 il Tribunale ha nuovamente sospeso il procedimento, sulla stessa base, fino alla pronuncia della sentenza della Corte nella causa C‑15/06 P, Regione Siciliana/Commissione.

14      Nell’ambito delle misure di organizzazione del procedimento previste dall’art. 64, n. 3, lett. a) e b), del regolamento di procedura le parti sono state invitate, segnatamente, a presentare le loro osservazioni scritte sull’incidenza, ai fini delle presenti cause, delle sentenze della Corte 2 maggio 2006, C‑417/04 P, Regione Siciliana/Commissione (Racc. pag. I‑3881), e 22 marzo 2007, C‑15/06 P, Regione Siciliana/Commissione (Racc. pag. I‑2591). Le parti hanno ottemperato a tali richieste.

15      La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

–        annullare la lettera della Commissione 6 ottobre 2003, nella parte relativa alle modalità di recupero delle somme versate dal FESR per il contributo «diga Gibbesi», nonché gli atti presupposti e consequenziali (causa T‑392/03);

–        annullare la lettera della Commissione 6 ottobre 2003, nella parte relativa alle modalità di recupero delle somme versate dal FESR per i contributi «Aragona Favara» e «piana di Catania», nonché gli atti presupposti e consequenziali, tra cui segnatamente la lettera della Commissione 13 agosto 2003 e quella 14 agosto 2003 (in prosieguo: la «lettera 14 agosto 2003») (causa T‑408/03);

–        annullare la lettera della Commissione 6 ottobre 2003, nella parte relativa alle modalità di recupero delle somme versate dal FESR per il contributo «autostrada Messina-Palermo», nonché gli atti presupposti e consequenziali, tra cui la nota di addebito della Commissione 25 settembre 2002, n. 3240406591 (causa T‑414/03);

–        annullare la lettera della Commissione 24 ottobre 2003, relativa alla compensazione fra taluni crediti e debiti di quest’ultima, per quanto riguarda i contributi «Porto Empedocle», «diga Gibbesi», «autostrada Messina‑Palermo», «Aragona Favara» e «piana di Catania», nonché gli atti presupposti e consequenziali (causa T‑435/03);

–        condannare la Commissione alle spese.

16      La Commissione chiede che il Tribunale voglia:

–        dichiarare i ricorsi irricevibili;

–        in subordine, respingere i ricorsi in quanto infondati;

–        condannare la ricorrente alle spese.

 In diritto

17      Ai sensi dell’art. 113 del regolamento di procedura del Tribunale, quest’ultimo può in qualsiasi momento rilevare d’ufficio, sentite le parti, l’irricevibilità per motivi di ordine pubblico, statuendo a tal fine nelle forme previste dall’art. 114, nn. 3 e 4, del medesimo regolamento.

18      In forza dell’art. 114, n. 3, del regolamento di procedura, salvo contraria decisione del Tribunale, il procedimento prosegue oralmente.

19      Nella fattispecie, il Tribunale ritiene di essere sufficientemente istruito alla luce degli atti di causa quanto alla ricevibilità dei ricorsi e ritiene che non occorra procedere all’audizione delle osservazioni orali delle parti a tal proposito. Non è neppure necessario accogliere la domanda della ricorrente intesa ad avviare la fase orale del procedimento, considerata l’importanza economica delle cause e delle questioni di principio sollevate, dal momento che tale domanda riguarda esclusivamente il merito delle controversie.

 Sulla nota di addebito 25 settembre 2002 e sulle lettere 13 e 14 agosto 2003 (cause T‑408/03 e T‑414/03)

 Argomenti delle parti

20      La Commissione rileva che gli atti in questione sono stati formalmente indirizzati al competente Ministero italiano e che sono stati inviati alla ricorrente solamente per conoscenza. Essa afferma che tali atti non possono riguardare direttamente la ricorrente e che solamente la Repubblica italiana potrebbe chiederne l’annullamento.

21      La Commissione sostiene inoltre che nei ricorsi manca qualsiasi indicazione delle ragioni per cui la ricorrente ritiene illegittimi tali atti, per cui risulterebbe violato l’art. 21 dello Statuto della Corte, applicabile al Tribunale in base all’art. 53 del medesimo Statuto, nonché l’art. 44, n. 1, lett. c), del regolamento di procedura del Tribunale. Infine, la Commissione respinge la tesi della ricorrente secondo cui le lettere 13 e 14 agosto 2003 non costituirebbero atti autonomi rispetto alla lettera 6 ottobre 2003 e sostiene che le lettere citate costituiscono la logica conseguenza del mancato pagamento entro i termini, da parte della Repubblica italiana, degli importi indicati nelle note di addebito 3 agosto 2001, n. 3240304871, e 27 giugno 2001, n. 3240303927.

22      Infine, la Commissione sostiene che le domande di annullamento degli atti 25 settembre 2002 nonché 13 e 14 agosto 2003 devono essere considerate irricevibili perché presentate oltre la scadenza del termine di due mesi e dieci giorni previsto a tal fine. Infatti, quanto alle ultime due, esse sarebbero state ricevute dalla ricorrente, secondo quanto appare dai timbri apposti dalla presidenza della Regione Siciliana, in data 22 o 26 agosto 2003, mentre il ricorso nella causa T‑408/03 è stato presentato solo in data 12 dicembre 2003.

23      La ricorrente sottolinea come gli atti in questione non possano essere considerati atti autonomamente impugnabili. Essa rileva tuttavia che questi ultimi erano del tutto privi di motivazione e che solamente con lettera 6 ottobre 2003 la Commissione le ha comunicato la sua posizione. Di conseguenza, il primo atto utilmente impugnabile sarebbe proprio la lettera 6 ottobre 2003. Peraltro, l’assenza di indicazione di motivi a fondamento delle domande di annullamento degli atti in questione sarebbe la conseguenza ovvia e coerente del fatto che essi non godono di piena autonomia e diventano impugnabili solo se letti contestualmente alla lettera 6 ottobre 2003, che ne illustrerebbe il contenuto e la base giuridica.

 Giudizio del Tribunale

24      Si deve preliminarmente osservare che, alla luce delle conclusioni formulate dalla ricorrente nella causa T‑408/03, non è possibile stabilire chiaramente se il suo ricorso abbia ad oggetto le note di addebito 3 agosto 2001, n. 3240304871, riguardante il contributo «Aragona Favara», e 27 giugno 2001, n. 3240303927, riguardante il contributo «piana di Catania», oppure le lettere 13 e 14 agosto 2003 relative agli interessi di mora dovuti a causa del mancato pagamento entro i termini degli importi indicati in tali note di addebito. Tuttavia, tale circostanza è ininfluente quanto alla ricevibilità dei presenti ricorsi.

25      Emerge infatti dall’esame di tali quattro atti, nonché della nota di addebito 25 settembre 2002, n. 3240406591, riguardante il contributo «autostrada Messina‑Palermo», e delle lettere 14 agosto 2003, in merito all’imputazione di interessi di mora per il pagamento tardivo dell’importo richiesto con nota di addebito 3 agosto 2001, n. 3240304871, relativa al contributo «Aragona Favara», e 13 agosto 2003, in merito all’imputazione di interessi di mora per il pagamento tardivo dell’importo richiesto nella nota di addebito 27 giugno 2001, n. 3240303927, relativa al contributo «piana di Catania», che sono state indirizzate alla Repubblica italiana e che sono state trasmesse alla ricorrente solo per conoscenza, che essi si limitano a dare esecuzione alle precedenti decisioni della Commissione che sopprimevano o chiudevano i contributi in questione. Infatti, tali decisioni di soppressione e di recupero prevedevano già che le modalità di restituzione degli anticipi indebitamente percepiti sarebbero state precisate in note di addebito che il contabile della Commissione avrebbe indirizzato alle autorità italiane, e la ricorrente stessa ammette che tali note non hanno portata decisionale e derivano direttamente dalle decisioni di soppressione dei contributi.

26      Quindi, per un verso, le note di addebito 3 agosto 2001, n. 3240304871, riguardante il contributo «Aragona Favara», 27 giugno 2001, n. 3240303927, riguardante il contributo «piana di Catania», e 25 settembre 2002, n. 3240406591, riguardante il contributo «autostrada Messina-Palermo», non contengono alcuna disposizione che ingiunga alla Repubblica italiana di procedere alla ripetizione dell’indebito presso la ricorrente. Pertanto, nulla consente di concludere che la Repubblica italiana non potesse decidere di sopportare essa stessa l’onere dei rimborsi da effettuare a favore del FESR (v., in tal senso, sentenza 2 maggio 2006, Regione Siciliana/Commissione, cit., punto 26).

27      Per altro verso, la ricorrente non può essere considerata direttamente interessata dalle lettere 13 e 14 agosto 2003. Infatti, queste ultime sono state indirizzate alla Repubblica italiana e trasmesse in copia alla ricorrente e mirano a chiedere il pagamento di interessi di mora per il superamento dei termini previsti nelle corrispondenti note di addebito. Di conseguenza, tali lettere rappresentano solamente la logica conseguenza del mancato pagamento entro i termini, ad opera della Repubblica italiana, degli importi indicati nelle note di addebito 3 agosto 2001, n. 3240304871, e 27 giugno 2001, n. 3240303927.

28      Alla luce di quanto precede, devono essere dichiarati irricevibili i ricorsi nelle cause T‑408/03 e T‑414/03, nella parte in cui mirano all’annullamento delle note di addebito 25 settembre 2002 e delle lettere 13 e 14 agosto 2003, senza che sia necessario pronunciarsi in merito alle altre eccezioni di irricevibilità sollevate dalla Commissione.

 Sulla lettera 6 ottobre 2003, relativa al calcolo degli interessi di mora e alla mancata compensazione d’ufficio (cause T‑392/03, T‑408/03 e T‑414/03)

 Argomenti delle parti

29      La Commissione ritiene che la domanda di annullamento della lettera 6 ottobre 2003 sia irricevibile in quanto, benché indirizzata alla ricorrente, tale lettera non ha alcuna incidenza diretta sulla posizione giuridica di quest’ultima e non può quindi riguardarla direttamente. Infatti, tale lettera solleverebbe questioni quali il calcolo degli interessi di mora sulle note di addebito della Commissione e il ricorso alla compensazione, che riguarderebbero crediti di cui sarebbero titolari la Commissione, per un verso, e la Repubblica italiana, per altro verso. La decisione impugnata produrrebbe effetti giuridici sulla posizione della ricorrente solo se quest’ultima fosse tenuta, a seguito di tale decisione, a rimborsare effettivamente la somma in questione.

30      Orbene, secondo la Commissione, gli eventuali effetti pregiudizievoli della lettera 6 ottobre 2003 interesserebbero solamente la Repubblica italiana e non la ricorrente, la quale potrebbe ricevere un pregiudizio da tale lettera solo laddove le autorità di detto Stato, con uno specifico ed autonomo intervento, le imponessero il rimborso delle somme di cui quest’ultimo è debitore verso la Commissione. Il fatto che la lettera 6 ottobre 2003 sia formalmente indirizzata alla ricorrente andrebbe inquadrato del resto in una prassi di gestione trasparente, aperta e semplificata delle posizioni contabili comunitarie, avendo la ricorrente partecipato a varie riunioni relative al contributo in questione. In definitiva, solo la Repubblica italiana avrebbe potuto chiedere l’annullamento della lettera 6 ottobre 2003, e non la ricorrente, che non sarebbe titolare dei crediti che pretenderebbe di far valere.

31      Peraltro, la Commissione afferma che la lettera 6 ottobre 2003 non costituisce atto impugnabile ai sensi dell’art. 230 CE. Essa rammenta che per essere oggetto di un ricorso di annullamento l’atto in questione dev’essere obiettivamente destinato a produrre effetti giuridici nei confronti di terzi e deve pertanto poter incidere immediatamente sui loro interessi, modificando in misura rilevante la loro posizione giuridica. Tali presupposti non ricorrerebbero nel caso di un atto in cui la Commissione si limita a dichiarare l’interpretazione alla quale intende attenersi nell’applicare una norma regolamentare, nella fattispecie in merito all’obbligo di versare interessi di mora sulle note di addebito e alla compensazione come metodo di recupero dei crediti. Gli interessi dei terzi potrebbero essere concretamente pregiudicati solamente da provvedimenti che fossero effettivamente adottati in applicazione dell’orientamento precedentemente enunciato in un tale atto, quali una domanda di versamento di interessi di mora sulle note di addebito o il rifiuto effettivo di ricorrere alla compensazione per cancellare tali debiti, in applicazione dei criteri enunciati nella lettera 6 ottobre 2003 (v., in tal senso, sentenza della Corte 27 settembre 1988, causa 114/86, Regno Unito/Commissione, Racc. pag. 5289, punti 12 e 13).

32      Infine, in merito alla causa T‑392/03, la Commissione afferma altresì che il ricorso è irricevibile perché manca l’interesse della ricorrente all’annullamento della lettera 6 ottobre 2003. Essa rileva come tale nota non riguardi in alcun modo il contributo «diga Gibbesi». Orbene, il ricorso nella causa T‑392/03 riguarderebbe esclusivamente le modalità di pagamento della nota di addebito corrispondente a detto contributo. Di conseguenza, mancherebbe qualsiasi collegamento fra l’oggetto del ricorso e la lettera 6 ottobre 2003. La Commissione invoca, a tale proposito, la sentenza della Corte 31 marzo 1977, causa 88/76, Société pour l’exportation des sucres/Commissione (Racc. pag. 709), l’ordinanza della Corte 28 gennaio 2004, causa C‑164/02, Paesi Bassi/Commissione (Racc. pag. I‑1177, punti 18 e 24), e l’ordinanza del Tribunale 29 aprile 1999, causa T‑78/98, Unione provinciale degli agricoltori di Firenze e a./Commissione (Racc. pag. II‑1377).

33      La ricorrente sostiene di non agire in quanto soggetto distinto dalla Repubblica italiana, ma quale articolazione territoriale di tale Stato, specificamente destinataria del contributo di cui si tratta. Essa afferma altresì che la lettera 6 ottobre 2003 le è stata formalmente indirizzata e la riguarda direttamente e individualmente, poiché sussiste un palese nesso di causalità tra la sua situazione individuale e l’atto adottato. Tale lettera risponderebbe così alla sua lettera 22 settembre 2003 indirizzata alla Commissione, in cui essa aveva contestato il calcolo dell’importo degli interessi di mora. La ricorrente invoca altresì l’art. 8 del regolamento (CE) del Consiglio 21 giugno 1999, n. 1260, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali (GU L 161, pag. 1), il quale enuncia il principio del «partenariato» tra la Commissione e le autorità nazionali e regionali. Essa insiste inoltre sui riferimenti che ad essa farebbe il regolamento (CEE) del Consiglio 24 giugno 1988, n. 2052, relativo alle missioni dei Fondi a finalità strutturali, alla loro efficacia e al coordinamento dei loro interventi e di quelli della Banca europea per gli investimenti degli altri strumenti finanziari esistenti (GU L 185, pag. 9), come modificato dal regolamento (CEE) del Consiglio 20 luglio 1993, n. 2081 (GU L 193, pag. 5), e nelle decisioni di concessione dei contributi in questione, nonché nella sua corrispondenza ufficiale con la Commissione. La ricorrente sostiene altresì che la Repubblica italiana non disponeva di alcun potere discrezionale in merito alle decisioni relative ai finanziamenti di cui trattasi.

34      Peraltro, la ricorrente sostiene che la lettera 6 ottobre 2003 non costituisce mera espressione della posizione generale della Commissione in ordine a taluni problemi, ma integra invece la motivazione di note di addebito già emesse. La lettera in questione costituirebbe pertanto un atto esplicativo avente il contenuto di un atto giuridico, con il quale la Commissione enuncerebbe per la prima volta le ragioni fattuali e giuridiche sottostanti alle singole note di addebito emesse. Tale lettera rappresenterebbe pertanto, potenzialmente, un atto lesivo, in quanto conferirebbe certezza agli addebiti emessi ed escluderebbe che questi siano derivati da errori o da anomalie procedurali.

 Giudizio del Tribunale

35      La lettera 6 ottobre 2003 prende posizione su due questioni sollevate dalla ricorrente in occasione di una riunione in data 12 settembre 2003 e in una lettera 22 settembre 2003, relative all’imputazione di interessi di mora sulle note di addebito 27 giugno 2001, n. 3240303927 (contributo «piana di Catania»), 31 agosto 2008, n. 3240304871 (contributo «Aragona Favara»), e 25 settembre 2002, n. 32404006591 (contributo «autostrada Messina-Palermo»).

36      Orbene, occorre rammentare che, secondo una costante giurisprudenza, costituiscono atti che possono essere oggetto di un’azione di annullamento ai sensi dell’art. 230 CE i provvedimenti destinati a produrre effetti giuridici obbligatori idonei a incidere sugli interessi di chi li impugna, modificando in misura rilevante la situazione giuridica di questo (sentenza della Corte 11 novembre 1981, causa 60/81, IBM/Commissione, Racc. pag. 2639, punto 9, e sentenza del Tribunale 18 dicembre 1992, cause riunite da T‑10/92 a T‑12/92 e T‑15/92, Cimenteries CBR e a./Commissione, Racc. pag. II‑2667, punto 28).

37      Nella fattispecie, la lettera 6 ottobre 2003 non ha prodotto simili effetti giuridici obbligatori idonei a incidere sugli interessi della ricorrente. Infatti, quanto alla prima questione sollevata dalla ricorrente, la Commissione si limita a precisare le norme comunitarie vigenti in materia di calcolo degli interessi di mora per il periodo compreso tra le date di scadenza delle note di addebito di cui trattasi e il 1° gennaio 2003, data di entrata in vigore del nuovo regolamento finanziario comunitario, ossia il regolamento n. 1605/2002. Pertanto, la lettera 6 ottobre 2003 non costituisce, di per sé, una domanda di pagamento di interessi di mora, né procede al loro calcolo concreto.

38      La Commissione spiega, in tale lettera 6 ottobre 2003, le ragioni per cui essa non ha operato d’ufficio una compensazione fra i crediti indicati nelle note di addebito in questione e i pagamenti destinati alla Repubblica italiana, di cui la ricorrente sarebbe il beneficiario finale. La Commissione rileva in tal modo, in primo luogo, che tale compensazione era stata esplicitamente prevista come metodo di recupero dei crediti solo dopo l’entrata in vigore del nuovo regolamento finanziario comunitario. Essa sottolinea, in secondo luogo, che, per quanto riguarda i pagamenti successivi all’entrata in vigore di tale regolamento, gli interessi di mora dovuti dalla Repubblica italiana non hanno avuto origine nell’assenza di compensazione con il pagamento intervenuto nel 2003, bensì nel mancato versamento delle somme dovute alla loro scadenza. Quindi, nella sua lettera 6 ottobre 2003 la Commissione non ha adottato alcuna decisione, ma si è limitata a giustificare l’assenza di un precedente ricorso ad una compensazione che avrebbe eventualmente evitato o interrotto il versamento di interessi di mora.

39      Oltretutto, è necessario rilevare che dalla lettera 6 ottobre 2003 emerge che gli interessi di mora di cui trattasi erano posti a carico della Repubblica italiana, cui erano indirizzate le corrispondenti note di addebito. Del pari, i crediti con i quali la compensazione poteva aver luogo erano pagamenti destinati alla Repubblica italiana, benché la ricorrente ne fosse la destinataria finale. Orbene, la Repubblica italiana poteva decidere di sopportare essa stessa l’onere del rimborso del capitale e degli interessi da effettuare a favore del FESR e di stanziare fondi propri a tal fine, senza rivalersi sulla ricorrente (v., in tal senso, sentenza 2 maggio 2006, Regione Siciliana/Commissione, cit., punto 26). Pertanto, in ogni caso, la ricorrente non è direttamente interessata dalla lettera 6 ottobre 2003.

40      Alla luce di quanto precedente, si devono dichiarare irricevibili i ricorsi nelle cause T‑392/03 T‑408/03 e T‑414/03, nella parte in cui hanno ad oggetto l’annullamento della lettera 6 ottobre 2003.

 Sulla lettera 24 ottobre 2003, relativa alla compensazione (causa T‑435/03)

 Argomenti delle parti

41      La Commissione afferma che la domanda di annullamento della lettera 24 ottobre 2003 è irricevibile, invocando in sostanza gli stessi argomenti fatti valere a sostegno della propria tesi riguardante le domande di annullamento della lettera 6 ottobre 2003 (v. precedenti punti 29 e segg.). Essa sostiene segnatamente che, ancorché la lettera 24 ottobre 2003 sia indirizzata alla ricorrente, essa non ha alcuna incidenza diretta sulla situazione giuridica di quest’ultima e non può quindi riguardarla direttamente. Essa sottolinea peraltro che solamente la Repubblica italiana è titolare delle posizioni debitorie relative ai contributi «autostrada Messina-Palermo», «diga Gibbesi», «Porto Empedocle», «Aragona Favara» e «piana di Catania». La ricorrente potrebbe subire un danno derivante dalla nota di cui trattasi solamente qualora le autorità italiane, con un intervento specifico e autonomo, le imponessero di rimborsare le somme che tale Stato deve alla Commissione.

42      La ricorrente contesta l’asserita mancanza di legittimazione ad agire invocando argomenti identici a quelli fatti valere a sostegno della ricevibilità delle domande di annullamento della lettera 6 ottobre 2003 (v. precedenti punti 33 e 34).

 Giudizio del Tribunale

43      Si deve osservare che, ancorché la lettera 24 ottobre 2003 sia stata indirizzata alla ricorrente e, per conoscenza, al Ministero dell’Economia e delle Finanze, essa riguarda tuttavia una serie di crediti della Commissione nei confronti della Repubblica italiana, relativi alla soppressione dei cinque contributi del FESR sopra citati.

44      Nell’ambito delle misure di organizzazione del procedimento, il Tribunale ha chiesto alle parti di identificare i titolari dei vari debiti e crediti in questione e, nel caso in cui uno di detti titolari fosse la Repubblica italiana, di precisare se tali importi fossero destinati, in ogni caso, alla ricorrente, ovvero se essa potesse disporne liberamente per finanziare progetti diversi da quelli riguardanti tale regione. La Commissione, nelle sue osservazioni in risposta ai quesiti del Tribunale, ha precisato che i debiti con i quali doveva intervenire la compensazione riguardavano una domanda di pagamento relativa alla decisione della Commissione 8 agosto 2000, C (2000) 2346, che accordava un contributo del FESR nell’ambito del POR Sicilia, di cui era destinataria la Repubblica italiana. La Commissione ha altresì precisato che il titolare del conto sul quale venivano effettuate le operazioni di compensazione citate nella lettera 24 ottobre 2003 era il Ministero dell’Economia e delle Finanze. La ricorrente sembra confermare quest’ultima precisazione, sostenendo, tuttavia, che il ruolo della Repubblica italiana era esclusivamente quello di intermediazione, di sorveglianza e di controllo e che pertanto, trattandosi di somme «a finalità regionale», le erano dovute.

45      Occorre inoltre ricordare che la Repubblica italiana disponeva di un potere discrezionale e poteva quindi decidere di non pretendere dalla ricorrente, in tutto o in parte, il rimborso delle somme indicate nella lettera 24 ottobre 2003, sia per quanto riguarda il capitale, sia per quanto riguarda gli interessi di mora (v., in tal senso, sentenza 2 maggio 2006, Regione Siciliana, cit., punto 26).

46      Di conseguenza, benché la lettera 24 ottobre 2003 sia stata formalmente indirizzata alla ricorrente, destinataria effettiva della decisione sulla compensazione era, in realtà, la Repubblica italiana. Orbene, conformemente alla citata giurisprudenza della Corte (sentenze 2 maggio 2006 e 22 marzo 2007, Regione Siciliana/Commissione), la ricorrente non può essere considerata come direttamente interessata da tale decisione.

47      Si deve di conseguenza dichiarare irricevibile il ricorso nella causa T‑435/03.

 Sulle domande di annullamento di atti presupposti e consequenziali (cause T‑392/03, T‑408/03, T‑414/03 e T‑435/03)

48      Posto che l’oggetto della domanda di annullamento di tutti gli «atti presupposti e consequenziali» non è sufficientemente preciso, la domanda stessa dev’essere respinta in applicazione dell’art. 44, n. 1, lett. c), del regolamento di procedura (v., in tal senso, sentenza del Tribunale 23 novembre 2004, causa T‑166/98, Cantina sociale di Dolianova e a./Commissione, Racc. pag. II‑3991, punto 79).

49      Da tutte le considerazioni che precedono risulta che i ricorsi devono essere dichiarati irricevibili nel loro complesso.

 Sulle spese

50      Ai sensi dell’art. 87, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. La ricorrente, rimasta soccombente, dev’essere condannata alle spese, in conformità alle conclusioni della Commissione.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Seconda Sezione)

così provvede:

1)      I ricorsi sono irricevibili.

2)      La Regione Siciliana è condannata alle spese.

Lussemburgo, 25 settembre 2008

Il cancelliere

 

      Il presidente

E. Coulon

 

      I. Pelikánová


* Lingua processuale: l’italiano.