Language of document : ECLI:EU:T:2008:404

Cause riunite T‑392/03, T‑408/03, T‑414/03 e T‑435/03

Regione Siciliana

contro

Commissione delle Comunità europee

«Ricorso di annullamento — FESR — Soppressione di un contributo finanziario — Recupero delle somme già versate — Domande di pagamento di interessi moratori — Compensazione — Ente regionale o locale — Assenza d’incidenza diretta — Irricevibilità»

Massime dell’ordinanza

1.      Ricorso di annullamento — Atti impugnabili — Nozione — Atti che producono effetti giuridici vincolanti

(Art. 230 CE)

2.      Ricorso di annullamento — Persone fisiche o giuridiche — Atti che le riguardano direttamente e individualmente

(Art. 230, quarto comma, CE)

1.      Costituiscono atti che possono essere oggetto di un’azione di annullamento ai sensi dell’art. 230 CE i provvedimenti destinati a produrre effetti giuridici vincolanti idonei ad incidere sugli interessi di chi li impugna, modificando in misura rilevante la situazione giuridica di questo.

Orbene, le lettere della Commissione relative all’imputazione di interessi di mora su note di addebito a carico di uno Stato membro ed a questo indirizzate, che non costituiscono, di per sé, delle domande di pagamento di interessi di mora, né procedono al loro calcolo concreto e che si limitano a precisare le norme comunitarie vigenti in materia di calcolo di tali interessi e a indicare le ragioni per cui la Commissione non ha operato d’ufficio una compensazione fra i crediti indicati nelle note di addebito in questione e i pagamenti destinati a detto Stato membro, non producono effetti giuridici obbligatori tali da incidere sugli interessi di chi li impugna.

(v. punti 36-39)

2.      Una lettera con cui la Commissione annuncia che sarà effettuata una compensazione fra taluni crediti, comprendenti le somme da rimborsare e gli interessi moratori derivanti dalla soppressione di un contributo del Fondo europeo di sviluppo regionale a determinati progetti il cui beneficiario finale era un ente regionale, e taluni debiti della Commissione nei confronti di uno Stato membro, benché sia stata formalmente indirizzata dalla Commissione a detto ente regionale e, per conoscenza, al Ministero dell’Economia e delle Finanze dello Stato membro in questione, costituisce una decisione il cui destinatario effettivo è il detto Stato membro.

Infatti, da un lato, lo Stato membro è il titolare di tali debiti e crediti e, dall’altro, esso dispone di un potere discrezionale e può decidere di non pretendere da detto ente regionale, in tutto o in parte, il rimborso delle somme indicate nella suddetta lettera, sia per quanto riguarda il capitale, sia per quanto riguarda gli interessi di mora.

Di conseguenza, detto ente regionale non può essere considerato come direttamente interessato da tale decisione e il suo ricorso dev’essere respinto in quanto irricevibile.

(v. punti 43-47)