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Ricorso proposto il 4 marzo 2021 – Parlamento europeo/Commissione europea

(Causa C-137/21)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Parlamento europeo (rappresentanti: P. López-Carceller, J. Rodrigues, S. Alonso de León, agenti)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni del ricorrente

Il ricorrente chiede che la Corte voglia:

dichiarare che, non adottando l’atto delegato ai sensi dell’articolo 7, lettera f), del regolamento 2018/1806 1 , la Commissione ha violato il trattato;

condannare la Commissione europea alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del proprio ricorso, il ricorrente deduce un unico motivo in diritto, ossia la violazione dei trattati.

Il Parlamento sostiene che la Commissione aveva l’obbligo di adottare un atto delegato, ai sensi dell’articolo 7, lettera f) del regolamento 2018/1806. Con risoluzione del 22 ottobre 2020 il Parlamento ha invitato la Commissione ad adottare l’atto di cui trattasi. Poiché la commissione non ha adottato l’atto delegato entro il 22 dicembre 2020, il Parlamento ha deciso di proporre un ricorso in carenza ai sensi dell’articolo 265 TFUE.

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1 Regolamento (EU) 2018/1806 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, che adotta l’elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all’atto dell’attraversamento delle frontiere esterne e l’elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo (GU 2018, L 303, pag. 39).