Language of document :

Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 23 aprile 2015 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgericht Sigmaringen - Germania) – Sevda Aykul / Land Baden-Württemberg

(causa C-260/13) 1

(Rinvio pregiudiziale – Direttiva 2006/126/CE – Riconoscimento reciproco delle patenti di guida – Rifiuto di uno Stato membro di riconoscere, ad una persona che abbia guidato sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, la validità di una patente di guida rilasciata da un altro Stato membro)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Verwaltungsgericht Sigmaringen

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: Sevda Aykul

Convenuto: Land Baden-Württemberg

Dispositivo

Gli articoli 2, paragrafo 1, e 11, paragrafo 4, secondo comma, della direttiva 2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, concernente la patente di guida, devono essere interpretati nel senso che non ostano a che uno Stato membro, nel cui territorio il titolare di una patente di guida rilasciata da un altro Stato membro temporaneamente soggiorna, rifiuti di riconoscere la validità di tale patente a motivo di un’infrazione che il titolare di quest’ultima ha commesso in detto territorio successivamente al rilascio della patente stessa e che, conformemente alla legge nazionale del primo Stato membro, è di natura tale da determinare l’inidoneità alla guida di veicoli a motore.

2)    Lo Stato membro che rifiuti di riconoscere la validità di una patente di guida, in una situazione come quella di cui al procedimento principale, è competente a stabilire i requisiti che il titolare di una patente di guida deve soddisfare per riacquistare il diritto di guidare nel suo territorio. Spetta al giudice del rinvio esaminare se, applicando le proprie norme, lo Stato membro in questione in realtà non si opponga indefinitamente al riconoscimento della patente di guida rilasciata da un altro Stato membro. In tale prospettiva, spetta ad esso verificare se i requisiti previsti dalla normativa del primo Stato membro, conformemente al principio di proporzionalità, non superino i limiti di ciò che è appropriato e necessario per il raggiungimento dell’obiettivo perseguito dalla direttiva 2006/126, consistente nel migliorare la sicurezza della circolazione stradale.

____________

____________

1 GU C 189 del 29.6.2013.