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Impugnazione proposta il 18 gennaio 2024 da Dmitry Arkadievich Mazepin avverso la sentenza del Tribunale (Prima Sezione) dell’8 novembre 2023, causa T-282/22, Mazepin / Consiglio

(Causa C-35/24 P)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Dmitry Arkadievich Mazepin (rappresentanti: D. Rovetta, M. Campa, M. Moretto e V. Villante, avvocati, e T. Marembert e A. Bass, avocats)

Altre parti nel procedimento: Consiglio dell’Unione europea, Repubblica di Lettonia

Conclusioni del ricorrente

Il ricorrente chiede che la Corte voglia:

annullare la sentenza impugnata;

annullare la decisione (PESC) 2022/397 del Consiglio, del 9 marzo 2022, che modifica la decisione 2014/145/PESC concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina 1 ;

annullare il regolamento di esecuzione (UE) 2022/396 del Consiglio, del 9 marzo 2022, che attua il regolamento (UE) n. 269/2014, concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina 1 , nella parte in cui inseriscono il ricorrente nell’elenco delle persone ed entità alle quali si applicano tali misure restrittive;

in subordine, annullare la sentenza impugnata e rinviare la causa dinanzi al Tribunale;

condannare il Consiglio alle spese sostenute dal ricorrente, sia in relazione al procedimento di primo grado sia al presente procedimento di impugnazione.

Motivi e principali argomenti

A sostegno della presente impugnazione, il ricorrente deduce cinque motivi.

Il primo motivo verte sul fatto che il Tribunale ha travisato la portata del suo sindacato giurisdizionale, incorrendo in numerosi errori di diritto e snaturamenti dei fatti.

Il secondo motivo verte sul fatto che il Tribunale è incorso in un errore di diritto nell’interpretare il criterio di cui alla lettera g), in quanto, con la locuzione «costituiscono una notevole fonte di reddito per il governo della Federazione russa», si fa riferimento ai settori economici e non agli imprenditori. Difetto di motivazione.

Il terzo motivo verte sulla violazione ed errata interpretazione dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera g), della decisione 2014/145/PESC del Consiglio 1 , come modificata dalla decisione (PESC) 2022/329 del Consiglio 2 , nonché dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera g), del regolamento (UE) n. 269/2014 del Consiglio 3 , come modificato dal regolamento (UE) 2022/330 del Consiglio 4 . In subordine, eccezione di illegittimità e inapplicabilità, ai sensi dell’articolo 277 TFUE, dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera g), della decisione 2014/145/PESC del Consiglio, come modificata dalla decisione (PESC) 2022/329 del Consiglio, nonché dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera g), del regolamento (UE) n. 269/2014 del Consiglio, come modificato dal regolamento (UE) 2022/330 del Consiglio.

Il quarto motivo verte sulla violazione ed errata interpretazione del concetto di «fonte di reddito» e «notevole fonte di reddito» ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera g), della decisione 2014/145/PESC del Consiglio, come modificata dalla decisione (PESC) 2022/329 del Consiglio, nonché dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera g), del regolamento (UE) n. 269/2014 del Consiglio, come modificato dal regolamento (UE) 2022/330 del Consiglio. Snaturamento dei fatti e delle prove. Violazione delle forme sostanziali e dell’obbligo di motivazione, ai sensi degli articoli 296 TFUE e 36 dello Statuto della Corte di giustizia, per insufficiente e contraddittoria motivazione. Inversione dell’onere della prova.

Il quinto motivo verte sul fatto che il Tribunale, nel dichiarare che il criterio di cui alla lettera g) non risulta discriminatorio, ha violato ed erroneamente interpretato i principi generali del diritto dell’UE e, segnatamente, il principio di parità di trattamento e di non discriminazione.

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1 GU 2022, L 80, pag. 31.

1 GU 2022, L 80, pag. 1.

1 Decisione 2014/145/PESC del Consiglio, del 17 marzo 2014, concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina (GU 2014, L 78, pag. 16).

1 Decisione (PESC) 2022/329 del Consiglio, del 25 febbraio 2022, che modifica la decisione 2014/145/PESC concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina (GU 2022, L 50, pag. 1).

1 Regolamento (UE) n. 269/2014 del Consiglio, del 17 marzo 2014, concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina (GU 2014, L 78, pag. 6).

1 Regolamento (UE) 2022/330 del Consiglio, del 25 febbraio 2022, che modifica il regolamento (UE) n. 269/2014 concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina (GU 2022, L 51, pag. 1).