Language of document : ECLI:EU:T:2007:159

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Prima Sezione)

6 giugno 2007

Causa T‑432/04

Walter Parlante

contro

Commissione delle Comunità europee

«Funzione pubblica – Funzionari – Promozione – Esercizio di promozione 2003 – Diniego di promozione – Attribuzione dei punti di promozione – Scrutinio per merito comparativo – Parità di trattamento – Disposizioni generali di esecuzione dell’art. 45 dello Statuto – Eccezione di illegittimità – Legittimo affidamento»

Oggetto: Ricorso diretto ad ottenere, da una parte, l’annullamento della decisione dell’autorità che ha il potere di nomina 5 luglio 2004, con cui veniva respinto il reclamo del ricorrente contro la decisione della stessa autorità di diniego di promozione al grado C1 per l’esercizio 2003 e, dall’altra, per quanto necessario, della decisione oggetto di tale reclamo.

Decisione: Il ricorso è respinto. Ciascuna parte sopporterà le proprie spese.

Massime

1.      Funzionari – Promozione – Scrutinio per merito comparativo

(Statuto dei funzionari, artt. 43 e 45, n. 1)

2.      Funzionari – Promozione – Scrutinio per merito comparativo

(Statuto dei funzionari, art. 45, n. 1)

3.      Funzionari – Promozione – Promesse

(Statuto dei funzionari, art. 45, n. 1)

1.      Anche nell’ambito di un sistema di promozione come quello istituito dalle disposizioni generali di esecuzione degli artt. 43 e 45 dello Statuto, adottate dalla Commissione, in cui il numero di punti accumulati dai funzionari promuovibili è determinante per la loro promozione, la circostanza che la concessione di taluni punti di promozione rientri nella competenza dei direttori generali o dei direttori non è, di per sé, incompatibile con l’esigenza di operare uno scrutinio ampliato dei meriti dei funzionari promuovibili a livello dell’istituzione, conformemente ai principi di parità di trattamento dei funzionari e di aspettativa di carriera. Infatti, da una parte, il loro intervento nella procedura di promozione permette la presa in considerazione degli elementi specifici alla loro direzione generale o direzione, che sono loro noti grazie alla consultazione dei vari superiori gerarchici, e il collocamento in una prospettiva unica dei rapporti di evoluzione della carriera dei vari funzionari promuovibili, redatti da valutatori diversi. Dall’altra, tenuto conto in particolare del considerevole numero dei funzionari promuovibili per grado, un sistema del genere, in cui la valutazione dei meriti dei funzionari operata ai vari livelli della gerarchia è espressa in termini di punti di promozione, mira a permettere all’autorità che ha il potere di nomina di disporre di fonti e di elementi d’informazione comparabili sui meriti dei funzionari promuovibili. Infatti, esso risponde all’esigenza di procedere allo scrutinio comparativo delle candidature con cura e imparzialità, nell’interesse del servizio e conformemente al principio di parità di trattamento.

Per quanto riguarda, più in particolare, la modalità di attribuzione dei punti di priorità a disposizione delle direzioni generali per compensare, ai fini della promozione, i funzionari che si distinguono per i loro meriti in seno a ciascuna direzione generale, essa non può essere considerata incompatibile con l’esistenza dello scrutinio ampliato dei meriti, conformemente all’art. 45 dello Statuto e al principio di parità di trattamento. Infatti, la valutazione di tali aspetti dei meriti dei funzionari promuovibili deve necessariamente effettuarsi riguardo ai funzionari appartenenti alla stessa direzione generale, mentre l’esigenza dello scrutinio ampliato è soddisfatta nella fase del raffronto, da parte dell’autorità che ha il potere di nomina, della totalità dei punti di promozione accumulati dai funzionari promuovibili, indipendentemente dalla direzione generale di assegnazione di questi ultimi. Di conseguenza, la circostanza che questi punti di priorità a disposizione delle direzioni generali siano contingentati in relazione al numero dei funzionari promuovibili al loro interno mira ad evitare un’inflazione dei punti di priorità concessi per ciascuna direzione generale e garantisce così una comparabilità dei punti di promozione e una parità di trattamento tra i funzionari appartenenti alle diverse direzioni generali.

Quanto alle ipotesi in cui, soprattutto a causa delle caratteristiche particolari di una direzione generale, l’applicazione pura e semplice dei contingenti di tali punti di priorità impedisse di compensare adeguatamente i meriti dei funzionari promuovibili, spetterebbe all’autorità che ha il potere di nomina, nell’esercizio del suo potere decisionale in materia di promozione, garantire il rispetto dell’art. 45 dello Statuto e del principio di parità di trattamento, e la concessione di un numero indeterminato di punti di priorità fuori contingente, a seguito di ricorsi proposti dai funzionari interessati, può costituire una misura adeguata al riguardo.

Per quanto riguarda il sistema della media obiettivo, indicata ai valutatori ai fini dell’attribuzione dei punti di merito risultanti dalle note e dalle valutazioni del rapporto di evoluzione della carriera, se è vero che esso ha come conseguenza che tali rapporti sono confrontati, in primo luogo, all’interno di una direzione generale e che solo in secondo luogo la totalità dei punti di promozione accumulati è confrontata con il livello globale della Commissione, un sistema del genere non è tuttavia censurabile, in quanto persegue un obiettivo legittimo, cioè quello di eliminare la soggettività derivante dalle valutazioni eseguite da valutatori diversi, e, di conseguenza, ha in particolare la funzione di garantire una migliore compatibilità dei rapporti dei funzionari appartenenti a direzioni generali diverse. In quanto tale, esso non può essere considerato incompatibile con l’esigenza dello scrutinio ampliato dei meriti.

A questo proposito, anche se l’applicazione rigorosa della media obiettivo ai casi delle direzioni generali che constano di un numero molto limitato di funzionari promuovibili in un determinato grado e che, di conseguenza, non costituiscono un campione rappresentativo che rispecchi la realtà più comunemente osservata potrebbe falsare lo scrutinio comparativo dei rapporti di evoluzione della carriera a livello della Commissione in violazione dell’art. 45 dello Statuto e del principio di parità di trattamento, le disposizioni generali di esecuzione di tale articolo, adottate da tale istituzione, permettono tuttavia all’autorità che ha il potere di nomina, che statuisce sui ricorsi amministrativi proposti dai funzionari, e ai comitati di promozione, che possono annullare eccezionalmente la riduzione del contingente dei punti di promozione di una direzione generale che abbia superato la media obiettivo, di tener conto delle situazioni specifiche quando esse si presentano e di garantire che il punteggio rappresentativo dei meriti dei funzionari di un determinato grado in una direzione generale, sotto forma di punti di merito, non si ripercuota, in maniera ingiustificata, sulla situazione individuale dei funzionari promuovibili quanto ai punti di priorità attribuiti a ciascuna direzione generale.

(v. punti 56, 59‑61, 63-68, 71, 72 e 74‑77)

Riferimento: Tribunale 10 luglio 1992, causa T‑53/91, Mergen/Commissione (Racc. pag. II‑2041, punto 36); Tribunale 13 luglio 1995, causa T‑557/93, Rasmussen/Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑195 e II‑603, punto 22); Tribunale 16 settembre 1998, causa T‑234/97, Rasmussen/Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑507 e II‑1533, punto 24); Tribunale 3 ottobre 2000, causa T‑187/98, Cubero Vermurie/Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑195 e II‑885, punto 61); Tribunale 22 febbraio 2000, causa T‑22/99, Rose/Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑27 e II‑115, punto 57); Tribunale 9 luglio 2002, causa T‑233/01, Callebaut/Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑115 e II‑625, punto 46); Tribunale 19 marzo 2003, cause riunite da T‑188/01 a T‑190/01, Tsarnavas/Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑95 e II‑495, punto 121), e Tribunale 15 settembre 2005, causa T‑132/03, Casini/Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑253 e II‑1169, punto 53 e giurisprudenza citata)

2.      Le disposizioni transitorie istituite dalle disposizioni generali di esecuzione dell’art. 45 dello Statuto, adottate dalla Commissione, che consentono alle direzioni generali di attribuire, per l’esercizio di promozione 2003, sino a quattro punti di priorità speciali supplementari per tener conto dei funzionari proposti alla promozione nel corso dell’esercizio precedente ma non promossi, entro il limite del 150% delle possibilità di promozione in tale esercizio, non sono in contrasto con l’art. 45 dello Statuto. Infatti, l’attribuzione di tali punti, che non è obbligatoria e che non conduce automaticamente ad una promozione, intende garantire, in maniera transitoria, il passaggio da un sistema di promozione ad un altro e costituisce una maniera adeguata di tener conto del fatto che tali funzionari hanno già formato oggetto di una proposta di promozione nell’ambito dell’esercizio precedente, prendendo nel contempo in considerazione anche le limitazioni di bilancio relative ai posti disponibili nell’ambito dell’esercizio 2003.

Tali disposizioni non pregiudicano neppure il principio di parità di trattamento. Infatti, dato che i punti di priorità speciali supplementari hanno la funzione di compensare i funzionari particolarmente meritevoli in seno ad una direzione generale in base ai meriti da essi messi in luce nel passato senza per questo essere promossi, tali funzionari non si trovano in una situazione analoga rispetto agli altri funzionari che non sono stati proposti alla promozione nel corso dell’esercizio precedente, alla luce di tale aspetto dei loro meriti. Essi non si trovano neppure in una situazione analoga a quella dei funzionari proposti alla promozione nel corso dell’esercizio precedente, ma non promossi, che, a causa del limite del 150% delle possibilità di promozione in tale esercizio, non possono vedersi concedere tali punti poiché i meriti di questi ultimi, così come valutati dalle direzioni generali nel corso dell’esercizio precedente, sono inferiori a quelli dei primi, dato che l’ordine secondo il quale i funzionari sono stati collocati sugli elenchi dei proposti alla promozione dipende dalla valutazione dei loro meriti da parte della direzione generale di assegnazione. Al riguardo, il fatto che il numero dei funzionari che può beneficiare di tali punti varii in relazione alle dimensioni delle direzioni generali non configura una violazione del principio di non discriminazione. Al contrario, la parità di trattamento tra i funzionari facenti parte di direzioni generali diverse è garantita proprio dal fatto che il limite in questione è espresso in percentuale delle possibilità di promozione nell’esercizio precedente e permette quindi di tener conto delle differenze esistenti tra le direzioni generali quanto al numero di funzionari promuovibili in seno a ciascuna di esse.

(v. punti 91, 92, 94-97 e 106-110)

3.      Una promessa di promozione di un funzionario, poiché egli si trovava in una posizione residuale nell’ambito dell’esercizio di promozione precedente, anche se provata, non potrebbe ingenerare un legittimo affidamento in capo all’interessato, dato che essa sarebbe stata formulata senza tener conto delle disposizioni statuarie applicabili, in violazione dell’obbligo di procedere ad uno scrutinio per merito comparativo dei funzionari aventi i requisiti per essere promossi, obbligo previsto dall’art. 45 dello Statuto.

(v. punto 122)

Riferimento:

Tribunale 26 ottobre 2000, causa T‑138/99, Verheyden/Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑219 e II‑1001, punto 71 e giurisprudenza citata)