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Ricorso presentato il 26 febbraio 2007 - E.ON Ruhrgas e E.ON Földgáz Trade / Commissione

(Causa T-57/07)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrenti: E.ON Ruhrgas International AG (Essen, Germania) e E.ON Földgáz Trade Zrt. (Budapest, Ungheria) (Rappresentanti: G. Wiedemann e T. Lübbig, lawyers)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni dei ricorrenti

Annullare il quarto paragrafo in fondo alla prima pagina della decisione della Commissione europea 19 dicembre 2006 (documento n. *30783), rivolta alla E.ON Ruhrgas International AG (Caso M.3696 - E.ON/MOL), e annullare la decisione della Commissione europea 16 gennaio 2007 (documento n. *924), altresì rivolto alla E.ON Ruhrgas International AG (Caso M.3696 - E.ON/MOL);

condannare la Commissione al pagamento delle spese sostenute dai ricorrenti nel presente procedimento.

Motivi e principali argomenti

Con decisione 21 dicembre 2006 la Commissione ha dichiarato, a condizione che la ricorrente soddisfacesse determinati requisiti e obblighi, la compatibilità dell'acquisizione di due società del gas ungheresi da parte della ricorrente E.ON Ruhrgas International AG con il mercato comune e il funzionamento dell'Accordo sullo Spazio economico europeo.

Al fine di adempiere ad uno degli obblighi, la ricorrente E.ON Ruhrgas International AG ha cominciato ad elaborare e attuare un programma di cessione del gas sul mercato ungherese. Il prezzo d'asta iniziale doveva essere fissato al 95% della media ponderata del prezzo del gas, a condizione che la perdita aggregata che i ricorrenti avrebbero potuto subire in conseguenza della fissazione del prezzo finale d'asta al di sotto della media ponderata del prezzo del gas non superasse EUR 26 milioni.

Nelle lettere contestate, la Commissione indica che le perdite subite dai ricorrenti in una data asta dovrebbero essere compensate dai profitti dei ricorrenti in altre aste. I ricorrenti contestano ciò, ritenendo che le perdite risultanti dalle aste per la cessione del gas non necessitino di essere compensate da potenziali profitti che possano derivare da aste future.

A sostegno del loro ricorso, i ricorrenti deducono due motivi.

In primo luogo, i ricorrenti sostengono che la Commissione non ha a disposizione alcun fondamento normativo per aumentare gli oneri finanziari e cambiare conseguentemente gli obblighi di legge risultanti dalla decisione della Commissione 21 dicembre 2005.

In secondo luogo, i ricorrenti affermano che il regolamento di procedura della Commissione1 è stato violato in quanto non tutti i membri della Commissione hanno deliberato in merito al contenuto delle due lettere contestate e non vi è stata una regolare delega di poteri alla Direzione generale della Commissione in virtù dell'art. 14 del detto regolamento.

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1 - GU 2000, L 308, pag. 26, e successive modifiche.