Language of document :

Impugnazione proposta il 16 novembre 2023 dal Garante europeo della protezione dei dati avverso l’ordinanza del Tribunale (Prima Sezione ampliata) del 6 settembre 2023, causa T-578/22, Garante europeo della protezione dei dati / Parlamento e Consiglio.

(Causa C-698/23 P)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Garante europeo della protezione dei dati (GEPD) (rappresentanti: T. Zerdick, A. Buchta, F. Coudert e D. Nardi, agenti)

Altre parti nel procedimento: Parlamento europeo e Consiglio dell’Unione europea

Conclusioni del ricorrente

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare l’ordinanza impugnata;

dichiarare ricevibile il ricorso proposto dal GEPD diretto all’annullamento degli articoli 74bis e 74ter del regolamento (UE) 2016/794 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 maggio 2016, che istituisce l’Agenzia dell’Unione europea per la cooperazione nell’attività di contrasto (Europol) e sostituisce e abroga le decisioni del Consiglio 2009/371/GAI, 2009/934/GAI, 2009/935/GAI, 2009/936/GAI e 2009/968/GAI1 , come modificato dal regolamento (UE) 2022/991 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2022, che modifica il regolamento (UE) 2016/794 per quanto riguarda la cooperazione di Europol con le parti private, il trattamento dei dati personali da parte di Europol a sostegno di indagini penali, e il ruolo di Europol in materia di ricerca e innovazione2 ; e

condannare il Parlamento europeo e il Consiglio dell’Unione europea alle spese del procedimento di impugnazione.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce due motivi.

Primo motivo, secondo il quale il Tribunale, dichiarando irricevibile il ricorso di annullamento proposto dal GEPD e, segnatamente, statuendo che quanto deciso nella sentenza della Corte del 22 maggio 1990 (C-70/88, EU:C:1991:373) non poteva applicarsi per analogia per riconoscere la legittimazione del GEPD a proporre ricorso di annullamento – ai sensi dell’articolo 263 TFUE – contro le disposizioni impugnate, ha commesso un errore nell’interpretare il principio dell’equilibrio istituzionale a scapito della prerogativa di indipendenza del GEPD, privando quest’ultimo del ricorso giurisdizionale necessario a darvi attuazione.

Secondo motivo, secondo il quale il Tribunale ha errato nel non qualificare il GEPD come direttamente e individualmente interessato dalle disposizioni contestate, non riconoscendo così la legittimazione del GEPD a proporre ricorso di annullamento alle condizioni di cui alla seconda parte dell’articolo 263, paragrafo 4, TFUE.

____________

1 GU 2016, L 135, pag. 53.

1 GU 2022, L 169, pag. 1.