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Ricorso proposto il 26 marzo 2010 - Telefónica O2 Germany / UAMI - Loopia (LOOPIA)

(Causa T-150/10)

Lingua in cui è stato redatto il ricorso: l'inglese

Parti

Ricorrente: Telefónica O2 Germany GmbH & Co. OHG (Monaco, Germania) (rappresentanti: avv.ti A. Fottner e M. Müller)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli).

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Loopia AB (Västeras, Svezia)

Conclusioni della ricorrente

annullare la decisione della prima commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 12 gennaio 2010, procedimento R 1812/2008-1; e

condannare il convenuto alle spese, comprese quelle relative al procedimento di ricorso.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio denominativo "LOOPIA" per servizi della classe 42

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l'opposizione: la ricorrente

Marchio o segno su cui si fonda l'opposizione: marchio denominativo tedesco "LOOP", registrato per prodotti e servizi delle classi 9, 38 e 42; marchio denominativo comunitario "LOOP", registrato per prodotti e servizi delle classi 9, 16, 35, 38 e 42; marchio denominativo comunitario "LOOPY", registrato per prodotti e servizi delle classi 9, 38 e 42

Decisione della divisione di opposizione: accoglimento dell'opposizione per tutti i prodotti contestati

Decisione della commissione di ricorso: annullamento della decisione contestata, rigetto dell'opposizione e accoglimento del ricorso

Motivi dedotti: violazione dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento del Consiglio n. 207/2009, in quanto la commissione di ricorso avrebbe ritenuto erroneamente che non esistesse alcun rischio di confusione tra i marchi interessati.

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