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Ricorso proposto il 25 marzo 2010 - Hynix Semiconductor / Commissione

(Causa T-149/10)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Hynix Semiconductor, Inc. (Icheon-si, Corea) (rappresentante: A. Woodgate e O. Heinisch, Solicitors)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni della ricorrente

Annullare la decisione della Commissione 15 gennaio 2010, C(2010)150;

condannare la convenuta alle spese;

concedere qualsiasi altro rimedio che il Tribunale consideri appropriato.

Motivi e principali argomenti

Nel caso di specie la ricorrente chiede l'annullamento della decisione della Commissione C(2010)150, che respinge, per mancanza di interesse comunitario, la denuncia della ricorrente relativa ad asserite violazioni, da parte della Rambus, dell'art. 102 TFUE, violazioni attinenti alla richiesta di royalty potenzialmente abusive per l'uso di taluni brevetti per memorie RAM dinamiche (DRAM) (procedimento COMP/38.636 - Rambus), a seguito della decisione della Commissione 9 dicembre 2009, con cui quest'ultima ha dichiarato vincolanti taluni impegni assunti dalla Rambus, conformemente all'art. 9 del regolamento del Consiglio n. 1/20031 ed ha deciso che non sussistevano più motivi per agire.

A sostegno del suo ricorso, la ricorrente deduce cinque motivi.

In primo luogo, essa sostiene che la Commissione ha violato le forme essenziali del procedimento, non concedendole un accesso sufficiente ai documenti pertinenti.

In secondo luogo, la ricorrente sostiene che sussiste tuttora un forte interesse comunitario ad istruire la sua pratica. A suo avviso, la Commissione ha basato la sua decisione di rigetto esclusivamente sul fatto che non sussiste più un interesse comunitario, data l'adozione della decisione ex art. 9. Secondo la ricorrente, nel caso di specie, la posizione ed il ragionamento della Commissione collegano intrinsecamente il problema dell'interesse comunitario e della validità della decisione di rigetto alla validità della decisione ex art. 9, impugnata dalla ricorrente nella causa T-148/10.

Il terzo, il quarto ed il quinto motivo dedotti dalla ricorrente sono identici al primo, la secondo ed al terzo motivo da essa dedotti nella causa T-148/10 e riguardano le asserite violazioni commesse dalla Commissione adottando la decisione ex art. 9 che dichiara vincolanti taluni impegni assunti dalla Rambus.

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1 - Regolamento (CE) del Consiglio 16 dicembre 2002, n. 1/2003, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato (GU 2003 L 1, pag. 1).